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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 21 maggio 2022 presentato da
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CO 1 (rappresentata dalla ),
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premesso che con sentenza del 13 maggio 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare un appartamento situato a __________ appartenente alla CO 1, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 140.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 80.–;
preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 maggio 2022 in cui chiede, sostanzialmente, di posticipare la liberazione dell'ente locato;
ricordato che CO 1 non è stata chiamata a presentare osservazioni;
accertato che nel frattempo RE 1 ha lasciato l'ente locato e si è trasferita altrove;
considerato che in circostanze siffatte, il reclamo è diventato privo d'oggetto e va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC);
stabilito che, sulle spese processuali, le particolarità del caso inducono a rinunciare ad ogni prelievo, la reclamante, sprovvista di cognizioni giuridiche, avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
posto che non si pone problema di ripetibili, l'istante non essendo stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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– ; – .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000.– franchi (o almeno 15 000.– franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.