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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 23 giugno 2022 presentato dalla
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RE 1 |
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contro la decisione emessa il 23 maggio 2022 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2021.24 (lavoro) promossa con petizione del 23 maggio 2022 da |
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CO 1 (rappresentato dal RA 1),
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Ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro del 18 gennaio 2016 la RE 1, società attiva nell'ambito del prestito di personale, ha assunto alle sue dipendenze CO 1, per una durata indeterminata e un salario orario lordo di fr. 19.93. Il lavoratore è stato impiegato, dal 6 febbraio 2016 al 22 dicembre 2017, presso la P__________ SA (ora G__________ SA), società attiva nel campo della produzione, nell'acquisto e nella vendita di pezzi fusi e meccanici di precisione, la quale oltre a essere sottoposta al contratto collettivo di lavoro dell'industria metalmeccanica ed elettrica, disponeva di un proprio regolamento aziendale. L'azienda d'impiego prevedeva il lavoro a turni ma non contemplava il lavoro domenicale.
B. Il 29 maggio 2018 la Commissione paritetica regionale del Canton Ticino (CPRT) per il settore del prestito di personale ha emanato una circolare (n. 12), riguardante l'applicazione dell'art. 24 cpv. 2 del contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (CCL PP), con cui le aziende interessate sono state informate che “la Commissione Nazionale ha avuto modo di specificare che, contrariamente a quello che la norma sembra far credere, queste due condizioni [lavoro a turni e lavoro domenicale istituzionalizzato] NON sono cumulative” e che basta che un dipendente sia prestato a un'azienda sottoposta a un CCL o che dispone di un regolamento aziendale che prevedano una regolamentazione per il lavoro a turni o per quello domenicale istituzionalizzato affinché i supplementi salariali previsti in questi ambiti si applichino anche per i lavoratori interinali.
C. Il 21 dicembre 2020 CO 1 si è rivolto alla RE 1 facendo valere che l'art. 8 del regolamento aziendale della P__________ SA riconosceva ai dipendenti dei supplementi in caso di lavoro a turni e straordinario e ritenendo che queste indennità fossero dovute anche al personale interinale in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, le ha chiesto il versamento di fr. 7847.10 corrispondenti al totale delle indennità per il periodo dal 6 febbraio 2016 al 22 dicembre 2017. Non ottenendo quanto chiesto, il 18 gennaio 2021 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio per l'incasso di fr. 7847.10 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2017, indicando quale motivo del credito “mancato pagamento indennità turno dal 06.02.2016 al 22.12.2017”, cui l'escussa ha interposto opposizione.
D. Il 30 aprile 2021 CO 1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo di convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di indennità per lavoro a turni per complessivi fr. 7847.10 lordi oltre interessi del 5% dal 22 dicembre 2017 e il rigetto definitivo dell'opposizione al menzionato precetto esecutivo. All'udienza del 25 maggio 2021 il Segretario assessore, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2021.57).
E. Con petizione del 9 luglio 2021 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore della medesima giurisdizione per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni dell'11 ottobre 2021 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Invitata a presentare una replica scritta, nel suo allegato del 22 ottobre 2021 l'attore ha confermato le proprie domande. Duplicando il 9 dicembre seguente la convenuta ha mantenuto il suo punto di vista. Il 18 febbraio 2022 l'attore ha mutato l’azione, aumentando la domanda di giudizio a fr. 9219.92 lordi (fr. 7523.55 netti), che la convenuta ha avversato il 3 marzo 2022, riconoscendo – nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta debitrice – l'importo lordo di fr. 6667.22. Alle prime arringhe del 26 gennaio 2022 le parti hanno mantenuto le loro domande e hanno offerto prove. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 5 maggio e 13 maggio 2022 esse hanno confermato le loro posizioni.
F. Statuendo con decisione del 23 maggio 2022 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta a versare all'attore fr. 7160.34 netti oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2017 e ha rigettato in via definitiva l'opposizione al citato precetto esecutivo limitatamente a questo importo. Non sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è stata tenuta a versare all'attore fr. 800.– per ripetibili.
G. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 giugno 2022 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere la petizione. Con decreto del 7 luglio 2022 il presidente di questa Camera ha conferito al reclamo l'effetto sospensivo. Non sono state chieste osservazioni a CO 1.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta il 24 maggio 2022 (cfr. tracciamento degli invii postali n. 98__________ agli atti). Introdotto il 23 giugno 2022, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha esaminato anzitutto la questione di sapere se per l'applicazione del regolamento aziendale della P__________ SA, che sancisce il diritto del lavoratore a supplementi salariali in caso di lavoro a turni e straordinario, occorre l'adempimento cumulativo o alternativo delle condizioni poste all'art. 24 cpv. 2 CCL PP, ovvero il lavoro a turni e/o il lavoro domenicale istituzionalizzato. Tenuto conto del testo della norma nelle sue tre versioni linguistiche, dello scopo della disposizione volto a garantire la parità di trattamento salariale fra i lavoratori interinali e quelli assunti direttamente da un'azienda, della circolare n. 12 del 19 maggio 2018 della CPRT, del Commento CCL prestito di personale del 12 aprile 2019 e delle dichiarazioni della presidente della CPRT, il primo giudice è giunto alla conclusione che le due condizioni sono alternative nel senso che la congiunzione “e” ha una funzione aggiuntiva e non cumulativa. D'altronde, per il primo giudice, “non si vede il senso di interpretare diversamente la disposizione, né è ravvisabile una simile volontà delle parti contraenti al momento della redazione della disposizione”.
Il Pretore aggiunto ha poi esaminato se l'art. 24 cpv. 2 CCL, così come interpretato, possa applicarsi nel Canton Ticino dall'entrata in vigore della norma o, come sostenuto dalla convenuta, soltanto dall'emissione della circolare n. 12. Accertato che la problematica interpretativa si è posta unicamente nel Canton Ticino, il primo giudice ha preso atto che per il Comitato della Commissione professionale paritetica svizzera per il prestito di personale (CPSPP), nella sua funzione di sorveglianza sulle commissioni professionali paritetiche regionali, così come di vigilanza sul rispetto delle norme del CCL, nelle varie zone della Svizzera non potesse valere una regolamentazione diverse. Egli ha altresì evidenziato come la nota circolare si limitasse a chiarire la portata applicativa della norma “senza adottare opzioni ermeneutiche non desumibili dall'ordinaria esegesi della stessa”, tant'è che nel resto della Svizzera ne è stato sin da subito compreso il senso, in particolare con riguardo allo scopo perseguito volto a garantire la parità di trattamento salariale fra i lavoratori. Ciò posto, il Pretore aggiunto ha concluso che il carattere imperativo dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP impone la corretta e coerente applicazione sin dalla sua entrata in vigore, onde evitare ingiustificate e illegali disparità di trattamento fra i lavoratori e tutelare i principi dell'affidamento e della certezza del diritto. Quanto alla decisione del CPSPP di imporre sanzioni solo dopo la pubblicazione della citata circolare, il primo giudice l'ha considerata priva di rilievo, trattandosi di una questione di valenza meramente privata limitata ai rapporti tra l'associazione e i soci. Per il Pretore aggiunto, infine, in assenza di una consolidata prassi contraria, l'interpretazione elucidata non costituisce alcun cambiamento di giurisprudenza.
In siffatte circostanze, il primo giudice ha riconosciuto all'attore il diritto ai supplementi salariali previsti dall'art. 8 del regolamento interno della P__________ SA. Sulla base delle schede delle timbrature e dei fogli di salario, egli ha allestito un conteggio, annesso alla decisione quale parte integrante, da cui risulta il diritto di CO 1 al pagamento di fr. 8095.35 lordi, pari a fr. 7160.34 netti (5.125% AVS/AI/IPG, 1.10% AD, 1.47% IGM, 3.16% AINP, 0.70% CFC, LPP importo fisso di fr. 96.70 già corrisposti mensilmente), senza trattenuta delle imposte alla fonte a carico del lavoratore. In definitiva, il Pretore aggiunto ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 7160.34 netti oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2017.
4. Per la RE 1, la decisione del Pretore aggiunto di considerare le condizioni poste all'art. 24 cpv. 2 CCL PP alternative anziché cumulative costituisce un'inammissibile interpretazione contra litteram. La reclamante sostiene che la norma, nelle sue tre versioni linguistiche, esprime “lo stesso concetto in modo convergente, ovvero che il lavoro a turni e il lavoro domenicale istituzionalizzato sono da ritenere quali condizioni cumulative per prevedere l'eccezionale applicazione di un CCL (anche non obbligatorio) o di un Regolamento aziendale”, giacché “in tutte e tre le versioni è indicata infatti chiaramente una “e” e non una “o”. A suo avviso, siccome una disposizione normativa di un contratto collettivo di lavoro va interpretata in primo luogo secondo la sua lettera e va protetta inoltre la fiducia delle parti vincolate da un CCL che non hanno preso parte alla sua elaborazione, il primo giudice doveva limitarsi a tale modo di interpretazione senza scostarsi dal suo chiaro senso letterale.
a) L'art. 24 CCL PP, dal titolo marginale “supplementi”, ha il seguente tenore:
1 I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non pos- sono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.
2 Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito.
b) In concreto è incontestato che il contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (CCL PP) è applicabile al rapporto di lavoro tra le parti in causa. È parimenti incontestato che alla P__________ SA, azienda acquisitrice presso la quale l'attore è stato impiegato, non vigeva il lavoro domenicale istituzionalizzato, ma soltanto il lavoro a turni. Litigiosa è la questione di sapere se alla fattispecie si applichino i supplementi previsti dal regolamento interno della P__________ SA (art. 8) in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, ovvero in questa sede se l'interpretazione del Pretore aggiunto per il quale le condizioni poste da quest'ultima norma sono alternative e non cumulative sia o meno arbitraria.
c) Ora, in una recente sentenza del 7 aprile 2022, questa Camera ha già dovuto esaminare una fattispecie simile e, dopo avere tenuto conto dei vari criteri di interpretazione di una norma indicati dal Tribunale federale, è giunta alla conclusione che, contrariamente all'assunto dell'azienda attiva nell'ambito del prestito di personale, per la quale il senso letterale dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP sarebbe chiaro e univoco laddove prevedrebbe, per il versamento dei supplementi salariali previsti dai regolamenti aziendali delle imprese acquisitrici, l'adempimento di due condizioni cumulative (quella del lavoro a turni e quella del lavoro domenicale istituzionalizzato), il tenore letterale della citata disposizione non è di per sé risolutivo, siccome l'utilizzo della congiunzione “e” non implica necessariamente un significato in senso cumulativo, potendo avere anche funzione aggiuntiva (inc. 16.2020.46 consid. 5b).
La Camera, poi, ha altresì stabilito che lo scopo della norma non è quello di privilegiare i lavoratori interinali (ritenuto che i supplementi indicati all'art. 24 cpv. 2 non vanno in aggiunta, bensì in sostituzione di quelli previsti dalle altre norme del CCL PP, indipendentemente che essi siano più o meno favorevoli), ma di garantire la parità di trattamento fra i dipendenti a prestito e i dipendenti fissi attivi presso la medesima ditta e di riflesso impedire che i datori di lavoro eludano disposizioni vincolanti in materia di salario mediante il ricorso al personale a prestito. Essa ha così rilevato che una visione cumulativa delle due condizioni e dunque un'applicazione restrittiva della norma, si porrebbe in contrasto con questa finalità e condurrebbe a molteplici disparità di trattamento prive di giustificazioni oggettive: tra i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici che prevedono solo il lavoro a turni oppure solo il lavoro domenicale; tra il personale a prestito e il personale fisso; fra i lavoratori interinali attivi nel Canton Ticino e quelli impiegati altrove in Svizzera (inc. 16.2020.46 consid. 6).
Quanto alla volontà delle parti contraenti, questa Camera ha ritenuto che determinante non fosse quella di una singola commissione regionale (incaricata di verificare a livello locale il rispetto del CCL PP), ma quella dei rappresentanti dell'associazione dei datori di lavoro Swissstaffing, con i loro membri, e dei sindacati firmatari Unia, Syna, Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) e Angestellte Schweiz con i lavoratori loro associati, all'interno della Commissione professionale paritetica Svizzera CPSPP (incaricata di vigilare sulla corretta attuazione, applicazione ed esecuzione del CCL PP quale organo superiore di sorveglianza). La Camera non ha disconosciuto che fino all'emissione della circolare n. 12, nel Canton Ticino in occasione dei controlli a campione presso le aziende non veniva verificato il rispetto dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, ma ha considerato che la condotta della Commissione paritetica cantonale non potesse essere equiparata a una prassi (inc. 16.2020.46 consid. 7).
Infine, relativamente all'applicazione retroattiva della norma, la Camera, dopo avere escluso l'esistenza di una modifica legislativa o giurisprudenziale e ricordato che prima del 2018 la Commissione paritetica cantonale, quale organo preposto alla vigilanza regionale relativa al CCL PP, non aveva mai accertato violazioni o inflitto sanzioni in relazione ai supplementi per lavoro a turni, ha ritenuto che se il principio della buona fede impedisce, a livello disciplinare, di sanzionare retroattivamente (per l'assenza di comportamenti in chiara violazione di una stabilita prassi), le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti di lavoro hanno effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati, ragione per cui la tutela dell'affidamento e il principio della buona fede devono recedere innanzi a quelli della sicurezza del diritto, della corretta e uniforme applicazione di una norma imperativa (uguaglianza giuridica) e della tutela dei lavoratori (inc. 16.2020.46 consid. 8). Donde in definitiva la reiezione del reclamo presentato da un'azienda attiva nell'ambito del prestito di personale. Ad analoga conclusione è giunta altresì la seconda Camera civile del Tribunale di appello (sentenze inc. 12.2021.164 e inc. 12.2021.165 del 7 aprile 2022).
d) La decisione di questa Camera è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale, il quale con sentenza 4A_239/2022 del 21 agosto 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile e respinto quello sussidiario in materia costituzionale. In tale decisione, il Tribunale federale ha ritenuto che l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP eseguita dalla Corte cantonale “non può essere ritenuta arbitraria”, ha rimproverato alla ricorrente di non avere reso “ravvisabile l'esistenza di una giurisprudenza che presupponeva, per il versamento dei supplementi salariali, cumulativamente, il lavoro a turni e il lavoro domenicale istituzionalizzato né di avere dimostrato che “un'autorità le avrebbe fornito assicurazioni vincolanti riguardo alla continuazione della precedente interpretazione della disposizione” e, infine che non essendo in discussione l'applicazione di un nuovo diritto ma solo di una mutata interpretazione della medesima disposizione, non era in discussione una violazione del divieto di retroattività. Medesimo destino hanno seguito i ricorsi presentati al Tribunale federale contro la decisione della seconda Camera civile (sentenze 4A_235/2022 e 4A_237/2022 del 21 agosto 2023).
e) Nel caso in esame, le censure sollevate dalla reclamante ricalcano sostanzialmente quelle già esaminate e respinte da questa Camera nella citata sentenza del 7 aprile 2022. Esse non consentono quindi di rimettere in discussione tale decisione e non devono pertanto essere ulteriormente esaminate in questa sede. Ne segue che il reclamo deve essere respinto.
5. La procedura in controversie derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.