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Incarto n. 16.2022.29 |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 23 agosto 2022 (inc. 16.2022.28) presentato da
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RE 1
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contro la decisione emessa il 21 giugno 2022 dal Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino nella causa 0002-2021-o (appalto) promossa nei suoi confronti con petizione del 24 novembre 2021 dalla |
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CO 1
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e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 16.2022.29);
Ritenuto
in fatto: A. L'11 settembre 2020 RE 1, alla guida della sua automobile Opel __________, è stata coinvolta in un incidente stradale sull'autostrada Roma-Firenze. Il 28 settembre 2020 la CO 1, incaricata del recupero e della riparazione del veicolo, ha emesso due fatture: l'una di fr. 1615.50 (IVA inclusa) per il trasporto del veicolo dal luogo dell'incidente alla propria officina e l'altra di fr. 5936.25 (IVA inclusa) per i costi di riparazione. Il 12 ottobre 2020 la società ha emesso una terza fattura di fr. 749.– (IVA inclusa) per la sostituzione del “ponte superiore” e per lo “spurgo dei freni”. La committente ha versato alla CO 1 fr. 1053.90 per i costi dell'intervento di recupero del veicolo e fr. 5812.45 per quelli di riparazione, così come riconosciutole dalla propria assicurazione. A carico di RE 1 sono rimasti complessivi fr. 1434.40.
B. Il 21 dicembre 2020 RE 1, mentre stava eseguendo una manovra di parcheggio, ha danneggiato la parte laterale sinistra della propria autovettura. La CO 1, che ha eseguito i lavori di riparazione ha emesso, il 18 gennaio 2021, una fattura di fr. 9000.– (IVA inclusa), che l'assicurazione RC della conducente ha assunto salvo la franchigia di fr. 300.–, e un'altra fattura di fr. 599.20 (IVA inclusa) per la riparazione dei sensori di parcheggio, la quale è rimasta invece interamente impagata. Il 26 aprile 2021 la CO 1 ha messo in mora RE 1, impartendole un termine fino al 14 maggio 2021 per versare lo scoperto di complessivi fr. 2333.60.
C. Il 10 maggio 2021 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1il precetto esecutivo n. __________ dall'Ufficio esecuzione di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 2333.60 oltre interessi al 5% dal 5 maggio 2021, indicando quale motivo del credito “saldo franchigia assicurativa; saldo non coperto da __________ Assicurazioni; saldo fattura soccorso stradale; riparazione sensori retromarcia; sostituzione ponte posteriore e fornitura di un pezzo d'occasione”, cui l'escussa ha interposto opposizione.
D. Il 2 settembre 2021 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del Circolo di Sant'Antonino chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 2333.60 oltre interessi al 5% dal 5 maggio 2021, così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato all'istante, il 13 ottobre 2021, l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante (inc. 0003-2021-t).
E. Con petizione del 24 novembre 2021 la CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Il 12 gennaio 2022 RE 1 ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio e nelle sue osservazioni del 2 marzo 2022 essa ha proposto di respingere la petizione, opponendo ad ogni modo in compensazione un suo credito di fr. 1500.– per il danno riportato al suo veicolo a seguito degli interventi dell'attrice. In una replica del 28 marzo 2022 l'attrice ha ribadito le sue domande, contestando la compensazione fatta valere dalla convenuta. Duplicando il 31 maggio 2022 la convenuta ha riaffermato il suo punto di vista.
F. Statuendo con decisione del 21 giugno 2022 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all'attrice fr. 2333.60 oltre interessi al 5% dal 5 maggio 2021 e pronunciando il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al noto precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 200.–, così come quelle della conciliazione, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 200.– di ripetibili. La convenuta è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
G. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 agosto 2022 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Giudice di pace affinché, dopo avere indetto il dibattimento ed essersi pronunciato sulle prove offerte, svolga l'istruttoria ed emetta una nuova decisione. Con decreto del 2 settembre 2022 il presidente di questa Camera ha conferito al reclamo l'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2023 la RE 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto (fr. 2333.60), sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 22 giugno 2022 (cfr. tracciamento dell'invio, n. 98.__________, agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2022 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto il 23 agosto 2022. Introdotto l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto preso atto che la convenuta si oppone alla pretesa dell'attrice poiché, a suo avviso, i lavori di riparazione della propria automobile, effettuati a seguito dell'incidente dell'11 settembre 2020, non sono stati eseguiti a regola d'arte. Premesso ciò, egli ha ritenuto “ininfluente, ai fini del giudizio” l'audizione dei testimoni offerti dalla convenuta e ha stabilito che “nel caso concreto, alla luce degli elementi agli atti e del lungo tempo ormai trascorso, alfine di eliminare ogni ragionevole dubbio, non è possibile determinare se il secondo incidente è dovuto a carenze meccaniche o ad un errore”. In siffatte circostanze, il primo giudice ha accolto la petizione.
4. La reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere emanato la decisione senza avere indetto il dibattimento dopo la conclusione dello scambio di allegati scritti. Essa lamenta inoltre la mancata assunzione delle prove da lei offerte, tanto più che il primo giudice nemmeno ha emesso l'ordinanza sulle prove.
a) La procedura semplificata prevede che ove la petizione non contenga una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC). Se, invece, la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Con l'utilizzo dell'avverbio “dapprima” il legislatore ha chiaramente indicato che nell'ambito di questa procedura occorre innanzitutto procedere a un primo scambio di scritti al termine del quale il giudice può ordinarne, se le circostanze lo richiedono, un secondo (art. 246 cpv. 2 CPC), di modo che lo scambio di atti scritti non è che l'inizio della procedura. Ad ogni modo, che la petizione sia motivata o meno, il giudice non può, in linea di principio, pronunciarsi sul merito senza avere tenuto il dibattimento, a meno che le parti vi abbiano rinunciato, espressamente o per atti concludenti, in applicazione dell'art. 233 CPC (DTF 140 III 452 consid. 3.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_318/2016 del 3 agosto 2016 consid. 2; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2018.34 del 18 febbraio 2019 consid. 6a; v. anche Fraefel in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 8 ad art. 245).
b) Nella fattispecie il Giudice di pace, ricevuta la petizione, il 1° dicembre 2021, ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare le osservazioni. Il 7 gennaio 2022 il primo giudice ha citato le parti a comparire il 25 gennaio successivo a un'udienza di dibattimento ma poi, in tale occasione, egli ha proceduto a un ulteriore tentativo di conciliazione a seguito del quale ha sospeso la procedura per quindici giorni alfine di permettere alle parti di trovare un accordo. Riattivata la procedura e pervenute le osservazioni del 2 marzo 2022, il 3 marzo il Giudice di pace ha assegnato all'attrice un termine di 30 giorni per presentare la replica. Pervenuta la replica del 28 marzo 2022, il 31 marzo egli ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare la duplica, poi prorogato di ulteriori 15 giorni e una volta giunta la duplica del 31 maggio 2022, senza ulteriori comunicazioni alle parti, ha statuito sull'azione con decisione del 21 giugno 2022.
c) Se non che, in mancanza di una rinuncia previa delle parti, il Giudice di pace non poteva pronunciarsi sulla petizione senza prima avere tenuto il dibattimento. Certo, il 25 gennaio 2022 egli ha tenuto un'udienza indetta per il dibattimento. Per tacere del fatto che il termine per presentare le osservazioni alla petizione non era nemmeno scaduto, in tale occasione si è svolto un tentativo di conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 25 gennaio 2022). Lo scambio degli allegati scritti non era pertanto concluso sicché nemmeno avrebbe potuto aprirsi il dibattimento. Né le parti hanno manifestato in alcun modo la volontà di rinunciare al medesimo (art. 233 CPC) né tantomeno quella di rinunciare ad assumere le prove preannunciate nei lori allegati scritti. In tali circostanze, il Giudice di pace ha violato il diritto di essere sentito delle parti. Se ne conclude che, fondato, il reclamo merita accoglimento con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti al Giudice di pace affinché indica il dibattimento, si pronunci sulle prove offerte dalle parti e, svolta l'eventuale istruttoria, emani una nuova decisione.
5. La sentenza odierna merita una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria, che – salvo eccezioni (art. 239 cpv. 1 CPC) – le decisioni devono essere motivate (art. 238 lett. g CPC). Il destinatario della decisione e ogni interessato deve poterla comprendere e impugnare con cognizione di causa (DTF 145 III 326 consid. 6.1) e l'istanza di ricorso eventualmente adita deve potere esercitare pienamente il suo controllo. Per soddisfare tale esigenza è sufficiente che l'autorità menzioni almeno brevemente i motivi che l'hanno portata alla sua decisione. Questa non ha per contro l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure invocati dalle parti. L'essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti che sono stati accertati e le deduzioni che ne sono state tratte (DTF 147 IV 252 consid. 2.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_347/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 2). In questo senso, il Giudice di pace non può limitarsi a elencare le domande e le eccezioni delle parti e a riassumere i fatti alla base della fattispecie.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante, che ha presentato reclamo per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, la quale può essere fissata in fr. 600.–, sulla base degli art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e 13 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310), comprensiva di spese (6%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e IVA. Visto che tale indennità non è di difficile o impossibile incasso, la richiesta di gratuito patrocinio formulata dalla reclamante è senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; v. anche in RtiD II-2021 pag. 12).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della CO 1 che rifonderà a RE 1 fr. 600.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da RE 1 è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di S. Antonino.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.