Incarto n.
16.2022.39

Lugano

24 novembre 2023                                                                                                    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 30 settembre 2022 presentato da

 

 

 RE 1 Riazzino

 

 

contro la decisione emessa il 6 settembre 2022 dal Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino nella causa 0001-2022-o (disconoscimento di debito) promossa nei suoi confronti con petizione del 26 aprile 2022 da

 

 

 

 CO 1 ,

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 1° luglio 2020 CO 1 e RE 1, insegnante di canto e musica, hanno concluso un contratto avente per oggetto un “pacchetto di 10 lezioni di 45 minuti fr. 550.– totali” da pagarsi “entro la prima lezione” e delle “lezioni individuali singole di 45 minuti fr. 60.– cadauna”. Il 3 luglio 2020 l'allievo ha versato all'insegnante fr. 550.– per le dieci lezioni, che si sono svolte dal 1° luglio al 18 settembre 2020. Da allora le versioni delle parti divergono. Secondo RE 1, dopo le prime dieci lezioni tenutesi in parte a G__________ presso la sua abitazione e in parte a C__________ in un locale di CO 1 adibito a studio musicale, si sono svolte ulteriori sedici lezioni tra il 22 settembre 2020 e il 27 marzo 2021, per un costo complessivo di fr. 960.– (fr. 60.– x 16), e in cambio della sua disponibilità a tenere le lezioni nel locale dell'allievo, quest'ultimo le ha concesso di usarlo anche per dare lezioni ad altri allievi. Secondo CO 1, per contro, le lezioni impartitegli sono state unicamente dieci, tutte svoltesi a C__________ e dopo il 18 settembre 2020 l'insegnante ha dato lezioni nel proprio locale soltanto ad altri allievi.

 

                                  B.   Su richiesta di CO 1, intenzionato a incidere e promuovere delle canzoni da lui scritte, RE 1 gli ha fornito consulenza in materia di promozione musicale e di diritti d'autore mettendolo altresì in contatto con musicisti e produttori discografici. I due hanno collaborato, inoltre, alla creazione di due canzoni, poi registrate alla SUISA, la prima intitolata B__________ incisa il 12 dicembre 2020 e la seconda con il titolo N__________ incisa il 1° aprile 2021. Per queste canzoni, RE 1 si è occupata dell'arrangiamento dei cori e della pre-produzione della musica, così come dei cori in studio di registrazione.

 

                                  C.   Il 30 settembre 2021 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________3 dell'Ufficio d'esecuzione di Locarno per l'incasso di fr. 26 500.– oltre a interessi e spese indicando quale causale: “Spese di affitto del mio locale da ottobre 2020 a maggio 2021 di fr. 8500.–. Risarcimento per aver intrapreso una campagna diffamatoria sui social e sui miei contatti privati causandomi danni psicologici. Indennizzo per fr. 14 000.–. Spese da me sostenute per le due canzoni “B__________” e “N__________” registrate presso la SUISA sia dal sottoscritto che dalla Sig. ra RE 1 fr. 1500.– registrazione presso la casa discografica __________ di L__________ fr. 1500.– per il video”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Con sentenza del 5 gennaio 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di RE 1 volto ad accertare la nullità della domanda d'esecuzione e del precetto esecutivo (inc. 15.2021.108). A seguito di reciproche querele penali, a un'udienza di conciliazione dell'11 febbraio 2022 davanti al Ministero pubblico, RE 1 e CO 1 si sono accordati sul ritiro della citata esecuzione e delle querele penali.

                                     

                                  D.   Nel frattempo, il 6 ottobre 2021, RE 1 ha trasmesso a CO 1 una fattura per le sue prestazioni di insegnante e musicista di complessivi fr. 4990.– (fr. 960.– per sedici lezioni, fr. 1540.– per la canzone B__________, fr. 1370.– per la canzone “N__________, fr. 120.– per consulenze SUISA e fr. 1000.– per diverse consulenze”). Non ottenendone il pagamento, il 21 dicembre 2021 essa gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________7 dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per ottenere fr. 4990.– e fr. 500.– più interessi su ambedue gli importi del 6% dal 6 ottobre 2021, indicando quali cause dei crediti “Fattura prestazioni da insegnante e musicista del 06.10.2021” e “spese di mora”, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Adito il 31 gennaio 2022 da RE 1, con decisione del 1° aprile 2022 il Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino ha rigettato in via provvisoria per fr. 4990.– oltre interessi al 6% dal 6 ottobre 2021 l'opposizione interposta da CO 1 al citato PE. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto (inc. 0005-2022-s). La decisione non è stata oggetto di reclamo.

 

                                  E.   Con petizione del 26 aprile 2022 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace, postulando il disconoscimento del debito e la conferma dell'opposizione al predetto PE. Al dibattimento del 21 giugno 2022 l'attore ha mantenuto la sua domanda mentre la posizione della convenuta non è stata verbalizzata. Statuendo il 28 giugno 2022 il Giudice di pace ha accolto la petizione, senza prelevare spese processuali. Adita con un reclamo del 18 luglio 2022 da RE 1, con decisione del 28 luglio 2022 questa Camera ha annullato la decisione appena citata e rinviato gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio (inc. 16.2022.24). Con sentenza del 6 settembre 2022 il Giudice di pace ha accolto la petizione e posto le spese processuali di fr. 300.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 100.– di ripetibili.

 

                                  F.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 settembre 2022 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione o, in via subordinata, di dichiararla irricevibile. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2022 CO 1 ha sostanzialmente avversato il reclamo. In una replica spontanea del 24 ottobre 2022 la reclamante ha ribadito la sua posizione.

                                     

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 10 settembre 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.41.910479.00001435, agli atti). Introdotto il 30 settembre 2020 il reclamo è di conseguenza tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, ricordati gli aspetti procedurali e la ripartizione dell'onere probatorio dell'azione di disconoscimento del debito, ha qualificato il contratto del 1° luglio 2020 come mandato retto dagli art. 394 e segg. CO. Ciò premesso, egli ha accertato che il contratto prevede “unicamente il numero di lezioni già regolarmente pagate”, ma non “altre prestazioni e ulteriori retribuzioni, che non sono ravvisabili nemmeno nel resto della documentazione prodotta”. A suo parere, il “calendario scolastico” non dimostra che l'attore avrebbe beneficiato di altre prestazioni e neppure i “documenti elettronici” prodotti da RE 1 possono essere considerati delle prove, perché “dagli stessi non è possibile stabilire quali prestazioni sono state richieste e accettate né per quali retribuzioni”. In tali circostanze, il Giudice di pace ha accolto l'azione di disconoscimento di debito, la convenuta non avendo provato la fondatezza del suo credito verso l'attore.

 

                                   4.   La reclamante rileva anzitutto che dopo l'annullamento della decisione del 28 giugno 2022, il Giudice di pace ha emesso una nuova decisione il 6 settembre 2022 senza attendere che questa Camera gli ritornasse il relativo incarto. A suo avviso, quindi, il primo giudice ha statuito “senza documentazione e si capisce quanto poco abbia approfondito la questione”. Ora, è vero che la cancelleria di questa Camera ha ritornato gli atti al Giudice di pace il 29 settembre 2022 e che pertanto, al momento dell'emanazione della decisione impugnata, il primo giudice non era in possesso del fascicolo processuale. Il che desta qualche perplessità. Resta il fatto che la doglianza è fine a sé stessa, la reclamante non chiedendo, in particolare, di annullare la decisione e di rinviare gli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio. Al riguardo non giova attardarsi.

 

                                   5.   RE 1 eccepisce in secondo luogo la tardività dell'azione di disconoscimento di debito. A suo avviso, ignorandosi il momento della notificazione della decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione a CO 1, non vi è la prova del fatto che egli abbia promosso tempestivamente la petizione, non datata ma sulla quale figura il timbro di ricezione della Giudicatura di pace del 26 aprile 2022.

 

                                         a)  L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Il termine comincia a decorrere qualora la decisione di rigetto dell'opposizione non sia stata impugnata con reclamo o se lo sia stata ma al reclamo non sia stato accordato l'effetto sospensivo, già dal giorno successivo a quello in cui la decisione è stata notificata al debitore (Vock, SchKG Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 11 ad art. 83; Abbet, La main­le­vée de l'opposition, Berna 2022, n. 27 ad art. 83 LEF). Spetta all'inviante provare il rispetto del termine, e segnatamente la tempestività dell'invio della petizione al tribunale.

 

                                         b)  Nel caso in esame, CO 1 ha sostenuto che la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione gli era stata notificata il 7 aprile 2022 (petizione, pag. 1) sicché, per lui, il noto termine sarebbe scaduto il 27 aprile 2022. Interpellato da questa Camera, il Giudice di pace ha indicato invece che da suoi accertamenti presso la Posta Svizzera la notifica è avvenuta il 6 aprile 2022 (scritto del 23 giugno 2023) di modo che il termine sarebbe scaduto il 26 aprile 2022. Ora, la data esatta della notificazione della decisione di rigetto dell'opposizione a CO 1 può rimanere indecisa giacché il Giudice di pace ha attestato, mediante il timbro apposto sulla petizione, di avere ricevuto l'atto il 26 aprile 2022, ultimo giorno del termine utile nell'ipotesi più sfavorevole all'attore. Ne segue che l'azione deve essere considerata tempestiva.

 

                                   6.   La reclamante sostiene poi che dalla decisione impugnata non si capiscono i motivi che hanno convinto il Giudice di pace ad accogliere l'azione di disconoscimento di debito, “cambiando di fatto radicalmente idea sul suo credito di fr. 4990.– che egli aveva riconosciuto invece nella decisione di rigetto dell'opposizione e che ora ritiene inesistente”. Rimprovera al primo giudice di non avere accertato che il contratto del 1° aprile 2020 e i “documenti elettronici”, ossia i messaggi Whatsapp da lei scambiati con l'attore, dimostrano il suo credito, tanto più che nella decisione di rigetto tale documentazione era stata ritenuta alla stregua di un riconoscimento di debito per l'intero importo di fr. 4990.–. Per di più, soggiunge la reclamante, nella decisione del 28 giugno 2022, poi annullata, il Giudice di pace aveva indicato che per fondare la pretesa del creditore è sufficiente un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore mentre spetta al debitore provare che il riconoscimento di debito poggia su una causa inesistente, nulla, invalida, simulata o perenta, ciò CO 1 non ha dimostrato.

 

                                         a)  Giovi preliminarmente ricordare che la procedura di rigetto provvisorio (come la procedura di rigetto definitivo) dell'opposizione è una procedura basata su prove documentali, il cui scopo non è di constatare l'esistenza del credito posto in esecuzione, ma l'esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1 con rinvii). Il giudice accerta unicamente la forza probante del titolo prodotto dal creditore procedente, la sua natura formale, e attribuisce allo stesso forza esecutiva se l'escusso non rende immediatamente verosimili le eccezioni liberatorie (DTF 145 III 163 consid. 5.1). Al giudice del rigetto dell'opposizione non compete statuire su questioni delicate di diritto sostanziale o per la cui soluzione il potere di apprezzamento riveste un ruolo importante, la decisione al riguardo essendo riservata al giudice di merito (sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3).

 

                                              L'azione di disconoscimento del debito prevista dall'art. 83 cpv. 2 LEF è, per contro, un'azione di accertamento negativo di diritto materiale tendente all'accertamento dell'inesistenza o dell'inesigibilità della pretesa posta in esecuzione (DTF 149 III 273 consid. 4.3.1). Questa azione si caratterizza dalla trasposizione dei ruoli delle parti, nel senso che il creditore ha il ruolo di convenuto e il debitore quello di attore. L'onere della prova rimane di principio invariato e compete al creditore convenuto dimostrare che il credito è sorto (DTF 149 III 25 consid. 4.1; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2020.18 del 12 maggio 2021 consid. 6). Con la produzione di un riconoscimento di debito il creditore provoca un'inversione dell'onere della prova e deve unicamente provare il realizzarsi delle condizioni che risultano in tale atto, ma non anche la causa del suo credito. Quando il riconoscimento di debito è formalmente causale, il debitore che intende far disconoscere il suo debito può semplicemente adoperarsi a contestare la validità del riconoscimento di debito medesimo, prevalendosi segnatamente di un vizio di volontà, o può dimostrare che la causa da questo indicata non è valida, perché ad esempio il rapporto giuridico su cui si fonda non esiste, è nullo (art. 19 e 20 CO), invalidato o simulato (art. 18 cpv. 1 CO); egli può in maniera generale prevalersi di tutte le obiezioni ed eccezioni dirette contro il debito riconosciuto, tra le quali l'inesecuzione di un contratto o la sua cattiva esecuzione (sentenza del Tribunale federale 4A_651/2020 del 19 agosto 2022 consid. 3 con rinvii; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2018.51 del 12 marzo 2020 consid. 5).

 

                                         b)  Premesso ciò, nella fattispecie, la reclamante lamenta il mancato riconoscimento del suo credito di fr. 960.– (fr. 60.– x 16) per le seguenti sedici lezioni (cfr. fattura del 6 ottobre 2021):

                                              

1)

22.09.2020 

2) 

28.09.2020 

3)

01.10.2020 

4)

17.10.2020 

5)

01.11.2020 

6)

09.11.2020

7)

12.11.2020 

8)

14.11.2020 

9)

18.11.2020 

10)

15.01.2021

11)

01.02.2020  [recte 2021]

12)

13.02.2020  [recte 2021]

13)

20.02.2020  [recte 2021]

14)

27.02.2020  [recte 2021]

15)

04.03.2020  [recte 2021]

16)

27.03.2020  [recte 2021]

 

                                               Per dimostrare la propria pretesa RE 1 ha presentato il noto contratto del 1° luglio 2020 e una serie di messaggi elettronici (doc. 2). Ora, il contratto costituisce sì un riconoscimento di debito ma solo per le 10 lezioni svolte fino al 18 settembre 2020, prestazioni per altro già onorate e che esulano dalla procedura esecutiva da lei promossa. Per le altre lezioni e per le consulenze varie il contratto in questione nulla prevede se non il costo delle lezioni. Ne segue che nel caso in esame non si è prodotto alcun sovvertimento dell'onere probatorio e spettava ancora a RE 1, convenuta e creditrice, dimostrare la sua pretesa.            

                                         c)  Relativamente alla prova delle ulteriori lezioni di canto, davanti al Giudice di pace RE 1 ha prodotto, come si è detto, una ventina di pagine con copia delle istantanee dello schermo del suo cellulare (screenshot) di scambi di messaggi WhatsApp con CO 1 (doc. 2). Nel reclamo RE 1 fa valere tuttavia unicamente i seguenti messaggi, senza che occorra pertanto esaminare il resto della documentazione prodotta.

                                                          

                                                         1° RE 1: “Facciamo lezione alle 13 ok?”                                         

                                                               CO 1: “OK.”

                                                                       2°  RE 1: “Domani ore 19.30 lezione?”                              

                                                                             CO 1: “Sì.”

 

                                                              3°  RE 1: “Ciao CO 1 tutto bene? Domani sono lì per le lezioni se vuoi possiamo fare alle 13.00 […].”

                                                                    CO 1: “Sì, ciao. Sì, va bene.”

 

                                                              4°  RE 1: “Per la lezione va bene allora ci vediamo alle 19.30? Mi confermi?”    

                                                                    CO 1: “Sì.”

 

                                                              5°  RE 1: “Ciao hai studiato? Se vuoi domani alle 19.15 posso farti lezione.”

                                                                    CO 1: “Ciao sì va bene ok. Ho acceso le serpentine.”

                                                                    RE 1: No veramente? Quindi non mi porto una stufa?

 

                                                              6°  RE 1: “Ok domani solo lì già dalle 9.15 poi ti faccio lezione alle 13 ok?”

                                                                    CO 1: “Ok, così accendo i riscaldamenti.”

                                                                    RE 1: Merci”.

 

                                                              7°  RE 1: “Quanto un pezzo è bello non c'è altro da dire… ci vediamo sabato alle 13.00 ho solo 45 minuti perché purtroppo sono al TG dalle 14.00. Ciao.” 

                                                                    CO 1: “Ok, va bene.”

 

                                                              8°  RE 1: “Allora lezione 9.45 a presto.”

                                                                    CO 1: “Jess.”

                                             

                                         d)  Per assurgere a prova delle pretese di RE 1, deve esserci almeno una certa corrispondenza tra le date delle lezioni menzionate nella fattura del 6 ottobre 2021 e quella degli scambi di messaggi, così come tra il loro contenuto e la prestazione fatturata, ovvero le lezioni di canto.                                

                                                Ora, in relazione al primo scambio di messaggi del 23 gennaio 2021, la fattura nemmeno riporta una lezione in quel giorno di modo che esso non può essere considerato una prova dell'allegazione. Identica conclusione vale per il terzo scambio del 30 ottobre 2020 (doc. 2, pag. 9) e per il sesto scambio del 22 gennaio 2021 (doc. 2, pag. 18), la fattura non menzionando lezioni né il 31 ottobre 2020 né il 23 gennaio 2021.

                                               Il secondo scambio risale al 27 settembre 2020 sicché dandosi un appuntamento per il giorno successivo, esso costituisce una prova dello svolgimento di una lezione in quel giorno. Nella misura in cui il quarto scambio non menziona la data (doc. 2, pag. 10), non si può ritenere che esso si riferisca a una delle sedici lezioni avversate da CO 1. Per quel che è del quinto scambio di messaggi è vero che anch'esso non indica una data (doc. 2, pag. 17). Se non che, visto l'accenno all'accensione delle serpentine, la lezione non può essere stata fissata per un giorno estivo, stagione in cui si sono svolte le prime dieci lezioni. Inoltre, di un incontro all'orario indicato (le 19.15) è fatta menzione anche nel messaggio successivo del 15 gennaio 2021 (doc. 2, pag. 18). Considerati nel loro insieme, questi messaggi costituiscono la prova della lezione del 15 gennaio 2021. Analoga conclusione vale per l'ottavo scambio di messaggi laddove pur mancando la data esso precede conversazioni avvenute il 27 marzo 2021 (doc. 2, pag. 21), la lezione di quel giorno risulta pertanto dimostrata. Infine, il settimo scambio di messaggi, oltre a non riportare alcuna data nemmeno indica il motivo dell'incontro tra le parti. Visto quanto precede, dalla documentazione prodotta dalla convenuta risultano dimostrate tre lezioni impartire a CO 1, donde un credito di RE 1 per fr. 180.–

                                   7.   La reclamante si duole inoltre del mancato riconoscimento del suo credito di complessivi fr. 4030.–, così composto (cfr. fattura del 6 ottobre 2021):

01.11.2020 composizione e pre-produzione    

B__________

fr.

1000.–

25.11.2020 in studio per discussione basi 2 ore 

B__________

fr.

120.–

25.11.2020 trasferta da G__________ a L__________                           

B__________

fr.                     

50.–

12.12.2020 assistenza alla registrazione 2 ore   

B__________

fr.    

120.–

12.12.2020 prestazione da corista                      

B__________

fr.

200.–

12.12.2020 trasferta da G__________ a L__________         

B__________

fr.              

50.–

 

 

 

 

03.01.2021 composizione e pre-produzione        

N__________

fr.

1000.–

01.04.2021 registrazione in studio 2 ore

N__________

fr.

120.–

01.04.2021 prestazione da corista                      

N__________

fr.

200.–

12.12.2020 trasferta da G__________ a L__________         

N__________

fr.

50.–

 

 

 

 

28.04.2021 consulenza SUISA

 

fr.

60.–

08.03.2021 consulenza SUISA

 

fr.

60.–

2020/2021 diverse consulenze

 

fr.

1000.–

 

                                         Al riguardo essa ribadisce che CO 1 non aveva contestato le ore di lavoro e il costo indicati nella fattura, limitandosi egli a sostenere che essendo contitolari dei diritti d'autore delle due canzoni (“B__________” e “N__________”) lei sarebbe obbligata a condividere con lui i costi delle composizioni, “regalando il suo tempo, il suo lavoro e il suo denaro (trasferte)”. La reclamante sostiene altresì che l'attore, che “si è autoprodotto canzoni, video, servizi fotografici, musicisti, tecnici”, ha pagato tutti tranne lei, benché l'abbia “ingaggiata per seguire l'interpretazione e l'intonazione in fase di registrazione in studio, in quanto musicista per preparare le basi di pre-produzione, come arrangiatore per arrangiare le voci dei cori e come corista per cantarli”. Rileva infine di avere “dato alla controparte informazioni utili nel campo della musica, di averlo presentato a professionisti del settore con cui egli attualmente lavora, know-how che non è dovuto, tanto meno gratuitamente”.

                                        

                                         a)   Nella fattispecie, RE 1, che pretende il pagamento delle sue prestazioni svolte nell'ambito di un mandato, oltre a dover provare le prestazioni da lei eseguite, doveva dimostrarne il carattere oneroso, ovvero che le parti avessero pattuito una mercede (art. 8 CC). In realtà, la remunerazione è oggi la regola quando l'attività o il servizio sono forniti a titolo professionale. In tal caso incombe pertanto al mandante dimostrare la gratuità dei servizi resi dalla controparte (Werro in: Commentaire Romand, Code des Obligations I, 3ª edizione, n. 40 ad art. 394; v. anche CCR sentenza inc. 16.2020.16 del 10 maggio 2021 consid. 5).

 

                                         b)   CO 1 sostiene di non essere debitore dell'importo di fr. 4030.– pretesi dalla controparte poiché entrambi hanno collaborato alla composizione dei due brani musicali “mettendo a disposizione gratuitamente il loro tempo (comprensivo delle presenze in studio di registrazione, delle consulenze, delle trasferte, ecc.)”. Egli fa valere in sostanza che le parti erano legate da un rapporto di società semplice, nel senso che esse si sono riunite per conseguire con forze, o mezzi comuni, uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO). Ora, oltre al fatto che CO 1 ha pagato i costi di produzione dei brani, dagli atti si evince che entrambi sono registrati alla società di gestione dei diritti d'autore SUISA come compositori e/o parolieri così come che essi si sono ripartiti, in una certa proporzione, i diritti d'autore. In tali circostanze la reale volontà delle parti appare quella di perseguire uno scopo comune (l'allestimento di due canzoni) con una partecipazione di entrambi agli eventuali benefici. L'esistenza di un interesse comune a cui entrambe le parti hanno contribuito permette così di ravvisare l'esistenza di una società semplice e non di un mero mandato di consulenza. Ne segue che spettava ancora a RE 1 dimostrare l'onerosità delle sue prestazioni. Nulla è tuttavia stato addotto. Al riguardo, il reclamo vede pertanto la sua sorte segnata.

 

                                   8.   La reclamante contesta infine l'assegnazione a CO 1 di fr. 100.– per ripetibili, sostenendo che nella decisione di rigetto dell'opposizione nella quale è risultata vittoriosa, pur avendole chieste, il Giudice di pace nulla le aveva assegnato e che una tale indennità può essere riconosciuta soltanto a chi fa capo a un rappresentante professionale e non a chi agisce da solo. Ora, è vero che le ripetibili possono essere riconosciute solo alla parte che ricorre all'assistenza di un rappresentante professionale. Per l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC a una parte non rappresentata professionalmente in giudizio può essere assegnata un'indennità d'inconvenienza ma unicamente solo in casi motivati, per esempio qualora la stesura dell'istanza abbia cagionato particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno. Nella fattispecie, CO 1, il quale ha agito in giudizio per sé stesso, non ha mai preteso né tantomeno reso verosimile di avere dovuto sopportare, a causa del procedimento introdotto, costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno. In siffatte circostanze, non soccorrono i presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo. Su questo punto il reclamo merita dunque accoglimento.

 

                                   9.   Visto quanto precede e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire sulla causa. In definitiva la decisione impugnata va riformata nel senso che il credito di RE 1 nei confronti di CO 1 va disconosciuto fino a concorrenza di fr. 180.–.

 

                                10.   Le spe­se processuali dell'odierna decisione seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Tenuto conto l'esigua vittoria della reclamante, si giustifica di addebitare costi ridotti a carico di quest'ultima e di rinunciare a prelevare l'esigua quota che andrebbe a carico di CO 1Non si pone problema di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura delle osservazioni non avendo richiesto particolare impegno. Quanto agli oneri processuali di primo grado, l'esigua vittoria in questa sede non ha rilevante influenza sulla pressoché totale soccombenza della convenuta di modo che la ripartizione decisa dal primo giudice può rimanere invariata.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                      I.   Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

 

                                          1.  La petizione è parzialmente accolta, nel senso che l'importo di cui al precetto esecutivo n. __________7 dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona è disconosciuto fino a concorrenza di fr. 180.–. Di conseguenza, l'opposizione interposta al PE n. __________7 dell'UE di Bellinzona è mantenuta per fr. 4810.– oltre interessi al 6% dal 6 ottobre 2021. 

 

                                         2.   Le spese processuali di fr. 250.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico della convenuta. Non si assegnano indennità.

 

                                   II.   Le spese processuali del reclamo, ridotte a fr. 550.–, sono poste a carico della reclamante.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–   Riazzino;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.