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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 9 ottobre 2022 presentato da
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CO 1
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così come sull'istanza di medesima data con cui RE 2 e RE 1 chiedono la restituzione del termine per presentare reclamo contro la stessa;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 è proprietaria della particella n. __________3 RFD di __________ che è continua alla particella n. __________4 RFD di __________, appartenente a RE 2o e RE 1 in ragione di metà ciascuno. I due fondi sono divisi da un muro in cemento sormontato da una rete metallica. Almeno dalla fine degli anni novanta, tra i vicini sono sorti problemi dovuti alla presenza di manufatti e oggetti addossati al muro di confine, così come di piante a distanza insufficiente dal confine.
B. Il 22 maggio 2018 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Agno per un tentativo di conciliazione inteso a ottenere da RE 2 e RE 1 la potatura della siepe posta sulla particella n. __________4 a confine con il proprio fondo, o quanto meno il versamento di fr. 2000.– “per le spese da sostenere per l'intervento da parte mia”. Dopo avere tenuto l'udienza di conciliazione il 3 ottobre 2018, il Giudice di pace ha esperito un sopralluogo, il 27 settembre 2019, durante il quale le parti hanno trovato un accordo secondo cui “la parte convenuta provvederà a installare una tela/rete di separazione sul proprio fondo a confine con la rete metallica presente sul terreno CO 1… che non potrà superare l'altezza della rete metallica … Se tale soluzione provvisoria non dovesse funzionare, la parte attrice potrà richiedere l'autorizzazione ad agire”. Il 2 luglio 2020 CO 1 ha comunicato al Giudice di pace che l'accordo non era stato rispettato dai vicini, ragione per cui il 7 luglio seguente all'istante è stata rilasciata l'autorizzazione ad agire. Non sono state riscosse spese (inc. 16/2018/t).
C. Con petizione del 21 ottobre 2020 CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace affinché, in via principale, ordinasse a RE 2 e RE 1 di eseguire “la potatura necessaria a ripristinare lo statu quo ante e a voler regolare l'altezza delle piante in modo significativo. Inoltre, i signori RE 2 sono condannati ad inserire una rete di protezione nel rispetto dell'altezza massima prevista normativamente, a confine con la rete metallica già presente sul fondo della signora CO 1”. In via subordinata l'attrice ha rivendicato il versamento di fr. 2000.– “affinché possa interpellare un giardiniere che possa potare i rami sporgenti sulla sua proprietà ed esegua i lavori richiesti nel rispetto della legalità”. In una lettera del 13 novembre 2020 i convenuti hanno formulato la loro opposizione.
D. Alle prime arringhe del 25 gennaio 2021 le parti hanno mantenuto le loro posizioni. L'attrice ha chiesto di assumere una perizia sull'altezza delle piante poste sul fondo dei convenuti e sulla loro distanza dal confine, che è stata rilasciata il 7 dicembre 2021 dall'arch. __________ A__________. L'istruttoria è stata chiusa il 2 marzo 2022 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 25 marzo 2022 l'attrice ha confermato le sue domande chiedendo inoltre la rimozione di tutte le piante poste a distanza insufficiente dal confine. In una lettera del 16 maggio 2022, considerata tardiva dal Giudice di pace, i convenuti hanno chiesto di “far allontanare” una palma posta sulla proprietà della vicina.
E. Statuendo con decisione del 5 settembre 2022 il Giudice di pace ha ordinato a RE 2 e RE 1 di provvedere, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, a rimuove o allontanare, conformemente alle distanze prescritte, nove palme, un fico, un kiwi, sette allori, una camelia, due rose, un gelsomino, sette ibischi e cinque laurocerasi, così come di potare ed effettuare la manutenzione annuale di cinque laurocerasi e di un ibisco, avvertendoli che l'inesecuzione dell'ordine avrebbe dato titolo all'attrice di chiedere loro fr. 2000.– per il costo dell'intervento di un giardiniere. Le spese processuali di complessivi fr. 3670.– (compresi fr. 3420.– per la perizia), sono state poste a carico dell'attrice in ragione di un ottavo e per il resto a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'attrice fr. 300.– per ripetibili ridotte.
F. Il 9 ottobre 2022 RE 2 e RE 1 hanno fatto pervenire a questa Camera una richiesta di restituzione del termine per appellare, sostenendo di essere impossibilitati per ragioni mediche di “occuparci del ricorso” allegando un documento “incompleto e non nelle formulazioni giuridiche richieste” che essi chiedono di trattare quale reclamo qualora la loro domanda di restituzione non fosse accolta. L'atto non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace con la procedura semplificata in una controversia patrimoniale con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– è impugnabile a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG) mediante reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata ai convenuti il 9 settembre 2022 (vedi tracciamento dell'invio n. 98.41.910461.00002431, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così domenica 9 ottobre 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 10 ottobre 2022 il termine per presentare reclamo è rispettato.
2. Come si è detto, RE 2 e RE 1 chiedono a questa Camera di concedere loro una nuova scadenza per presentare reclamo contro la decisione del Giudice di pace, adducendo di essere impediti a rispettare il termine di 30 giorni “per ragioni serie di salute indipendenti dalla loro volontà”.
a) Ora, per l'art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un termine il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa nell'inosservanza o di averne solo in lieve misura. La disposizione si applica anche ai termini di reclamo e d'appello, fermo restando che solo un termine scaduto può essere restituito (sentenza del Tribunale federale 5A_280/2020 dell'8 luglio 2020 consid. 3.1.1 in: RSPC 2020 pag. 535; v. anche sentenza 5A_262/2022 del 3 agosto 2022 consid. 3.1.2 in: RSPC 2023 pag. 176). In concreto, la richiesta è stata presentata l'ultimo giorno prima della scadenza del termine di reclamo. Non essendo il termine ancora scaduto, una restituzione in applicazione dell'art. 148 cpv. 1 CPC non entra in linea di conto, ma tutt'al più si sarebbe potuto ipotizzare una proroga (Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 12 ad art. 144). Se non che, per l'art. 144 cpv. 1 CPC i termini stabiliti dalla legge, come quello di 30 giorni per introdurre un reclamo (art. 321 cpv. CPC), non possono essere prorogati (Hoffmann-Nowotny/ Brunner in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 2 ad art. 144).
b) La situazione non muterebbe neppure se si esaminasse la richiesta come domanda di restituzione del termine per reclamare. Un impedimento non colposo si verifica in caso di impossibilità oggettiva o soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini. Configura impossibilità soggettiva ogni ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi dei propri affari o di incaricare un terzo. Può essere tale anche una malattia improvvisa di una certa gravità che non consenta a una parte di attivarsi nei termini o di incaricare un rappresentante o un sostituto. Tuttavia solo la malattia che si verifica alla scadenza del termine per l'impugnazione e che impedisce alla parte di difendere i propri interessi da sola o di avvalersi tempestivamente dei servizi di un terzo, costituisce un impedimento non colposo (sentenza del Tribunale federale 4A_164/2023 del 23 maggio 2023 consid. 3.1; RtiD I-2017 pag. 694 consid. 4a con riferimenti). Premesso che l'incapacità attestata da un medico ancora non implica per forza che la malattia o l'infortunio abbia reso impossibile l'esecuzione dell'atto processuale, nel caso in esame è verosimile che RE 1 non potesse gestire personalmente questioni amministrative. Non consta tuttavia che non potesse delegarle al marito, i cui problemi di salute non risultano pregiudicare la redazione di un memoriale scritto, o a un terzo.
c) Né si ravvisano estremi per fissare alla parte un termine per sanare carenze formali del rimedio giuridico in applicazione dell'art. 132 cpv. 1 CPC. Posto che la motivazione di un reclamo è una condizione di ricevibilità (art. 321 cpv. 1 CPC), che deve essere esaminata d'ufficio (art. 60 CPC), essa deve essere presentata prima della scadenza del termine per introdurre il rimedio giuridico poiché tale termine non può essere prorogato (art. 144 cpv. 1 CPC). Trattandosi di un obbligo legale, un ricorrente, anche se privo di formazione giuridica, non ha quindi diritto alla concessione di un termine supplementare per completare o migliorare una motivazione inadeguata (sentenza del Tribunale federale 5A_730/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 3.3.2 con riferimenti; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 3 ad art. 144).
3. Resta da esaminare se il “documento” allegato all'istanza e “incompleto e non nelle formulazioni giuridiche richieste” che RE 2 e RE 1 chiedono di trattare quale reclamo qualora la loro domanda di restituzione non fosse accolta sia ricevibile. Ora, oltre alla motivazione, un reclamo, quantunque sia un rimedio cassatorio, deve contenere chiare richieste di giudizio affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (CCR sentenza inc. 16.2022.12 del 3 maggio 2022 consid. 3 con rinvii). Nel caso specifico il memoriale in esame non contiene alcuna conclusione, ma dalla sua, seppur scarna, motivazione, letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza ombra di dubbio che i reclamanti vogliono ottenere la reiezione della petizione e l'allontanamento di piante poste sul fondo della vicina. Premesso ciò, il reclamo, per quanto si riesce a capire, può essere vagliato nel merito.
4. I reclamanti, in estrema sintesi, sostengono che le loro piante “regolari, sempre piantate a distanza regolamentare tra il 1996 e il 1998”, non hanno mai invaso il terreno della vicina e sono state da loro regolarmente potate. Essi rilevano come sul fondo della vicina è posta una palma “che invade ancora adesso il nostro fondo” e lamentano inoltre che la stessa abbia provocato loro vari danni, penetrando nel loro giardino e danneggiando un supporto per una rosa. Essi, infine, contestano, per vari motivi, l'imparzialità del perito e le risultanze peritali.
5. In concreto, il Giudice di pace ha già riassunto le norme cantonali che regolano la distanza dei vari generi di piante dal confine. Al riguardo basti ricordare che qualora siano state piantate o lasciate crescere senza diritto piante a una distanza inferiore di quella prevista dalla legge, il vicino deve nondimeno tollerarle – senza indennità – se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 prima frase LAC). Chi chiede la rimozione di alberi piantati o lasciati crescere in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare di avere “fatto opposizione”, al cui proposito la legge non prescrive alcuna forma particolare. Chi vanta, da parte sua, il diritto di mantenere alberi piantati o lasciati crescere in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare che tali alberi si trovano lì da almeno dieci anni. Trattandosi di alberi attecchiti spontaneamente, è sufficiente a tal fine far accertare l'età dell'albero. Trattandosi invece di alberi piantati per mano dell'uomo, tale accertamento non basta necessariamente, poiché l'albero può essere stato messo a dimora quando aveva già una certa età (RtiD II-2015 pag. 779 n. 1c consid. 5b; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2022.4 del 17 luglio 2022 consid. 3a e 3b).
a) Intanto giovi rilevare che le contestazioni sulla persona del perito e sulle risultanze peritali andavano sollevate davanti al primo giudice al momento della nomina, la prima, e al momento della ricezione del referto, la seconda. Posto che l'art. 51 cpv. 1 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 183 cpv. 2 CPC, prevede un termine di 10 giorni dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione, gli interessati non possono prevalersi in seconda sede di un eventuale motivo di ricusa non addotto in primo grado per escludere una perizia a loro sfavorevole. Che gli accertamenti del perito non aggradino ai reclamanti non basta per indiziare un referto parziale o inattendibile. Per di più, le parti possono esigere la ricusazione di un perito la cui situazione o comportamento sono di natura tale da far nascere dubbi sulla sua imparzialità, fermo restando che le impressioni soggettive di una parte non sono decisive. In concreto, i reclamanti non adducono circostanze che un'apparenza oggettiva della prevenzione e facciano temere un'attività parziale. Né il referto denota incoerenze o fraintendimenti palesi, oppure lacune o contraddizioni riconoscibili già a un primo esame che permetterebbero al giudice di scostarsi dalla perizia (DTF 142 IV 53 consid. 2.1.3 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.70 del 7 aprile 2022 consid. 8c). Non sussistono quindi le condizioni per distanziarsi dal referto peritale.
b) Premesso ciò, relativamente alla distanza delle piante dal confine, i reclamanti si limitano a sostenerne la regolarità, ma con le misurazioni accertate dal primo giudice sulla scorta delle risultanze peritali non si confrontano, né accennano a errori. Poco importa, ai fini delle distanze, che i rami o le radici non invadano il terreno vicino. Al proposito non vi son ragioni per scostarsi dagli accertamenti del Giudice di pace.
c) Quanto alla tolleranza decennale, il Giudice di pace ha accertato che il 10 luglio 2001 l'attrice aveva espresso la sua opposizione per la messa a dimora di cinque cipressi e che il 27 agosto 2001 essa aveva chiesto la rimozione dell'edera, delle rose rampicanti, le spine, delle piante da siepe e della mimosa vicino al muro di confine. Per quel che è delle altre piante, l'opposizione può essere fatta risalire all'istanza di conciliazione del 22 maggio 2018. Come si è detto, in tal caso, incombeva ai convenuti dimostrare che tali alberi si trovano lì da almeno dieci anni. In realtà essi si sono limitati a invocare la prescrizione decennale e a rilevano di non avere più messo a dimora piante dopo il 1998 mentre altri arbusti sono cresciuti spontaneamente. A prescindere dal fatto che le norme sulle piantagioni contemplate nella Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (art. 155 segg. LAC) si applicano ai tutti gli alberi (piantati o cresciuti spontaneamente), nulla conforta la tesi dei reclamanti. Non di disconosce che il perito avrebbe potuto determinare l'età delle piante ma i convenuti non hanno chiesto tale accertamento nemmeno dopo avere ricevuto il referto dell'arch. Aeberli. Certo, essi non hanno formazione giuridica, non erano patrocinati da un avvocato e non risultano avere particolari esperienze in campo giudiziario. Nondimeno, chi sceglie di difendersi da sé, soprattutto in una causa civile, deve informarsi sui passi da compiere e non agire unicamente in base alle proprie convinzioni personali, salvo assumere il rischio di compiere sbagli. Sotto questo profilo i reclamanti vanno rimessi alle loro responsabilità.
d) Per quel che riguarda la richiesta di allontanare una palma posta sul fondo dell'attrice e di risarcimento dei danni dovuti al comportamento della vicina, è possibile che davanti al primo giudice se ne sia accennato. Resta il fatto che, dal profilo processuale, i convenuti avrebbero dovuto formalizzare la richiesta e cifrare la pretesa pecuniaria, agendo in via riconvenzionale. La domanda riconvenzionale è un'azione promossa dal convenuto contro l'attore in un procedimento in corso. Non si tratta di un mezzo di difesa, ma di una vera e propria azione che persegue uno scopo proprio (DTF 142 III 716 consid. 4.2). La domanda riconvenzionale presuppone quindi che il convenuto contesti la fondatezza della richiesta formulata nell'azione principale e ne chieda quindi il rigetto, formulando poi da parte sua una domanda nei confronti dell'attore. In mancanza di formali domande di giudizio, al Giudice di pace non può essere mosso il rimprovero di non avere statuito al riguardo.
e) In merito alla potatura della siepe è possibile che i reclamanti l'abbiano eseguita in esito alla conciliazione chiesta dalla vicina. Resta il fatto che il proprietario del fondo contermine può esigere il rispetto dell'altezza prevista dalla Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (art. 140 LAC) o dalle norme di attuazione del piano regolatore anche senza dover dimostrare un pregiudizio concreto. E il diritto alla manutenzione di una siepe (taglio e rimonda annui: art. 140 cpv. 1 LAC) è imprescrittibile (I CCA sentenza inc. 11.2016.114 dell'8 agosto 2018 consid, 8b con rinvio a Roos, Pflanzen im Nachbarrecht, Zurigo 2002, pag. 224 seg.). Ne segue che, in definitiva, né l'ordine di arretramento delle piante né quello di potatura impartiti dal Giudice di pace risultano criticabili. Onde l'inconsistenza del reclamo, che può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
6. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'attrice non essendo stata chiamata a compiere atti processuali.
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza di restituzione del termine per presentare reclamo è respinta.
2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Notificazione a:
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– ; – avv. .
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.