Incarto n.
16.2022.45

Lugano

8 novembre 2022/bs  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 28 ottobre 2022 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione emessa il 10 ottobre 2022 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa SO.2022.1009 promossa con istanza del 1° settembre 2022 da

 

 

 

 CO 1  e

 CO 2 

(rappresentati dalla RA 1 ),

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con sentenza del 10 ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato a RE 1 di liberare un appartamento situato a Bellinzona appartenente a CO 1 e CO 2. Le spese processuali di fr. 130.– sono state poste a carico del convenuto tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 20.–.

 

                                  B.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insor­to a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2022 in cui chiede “una sospensione dello sfratto per 30 giorni”. L'atto non è stato oggetto di intimazione.

 

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), come quella in esame, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata sia inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC ). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 8880.–. Occorre esaminare la tempestività del rimedio giuridico.

 

                                   2.   La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 143 III 18 consid. 4.1; più di recente: sentenza 4A_280/2021 del 25 marzo 2022 consid. 4.1.1). Poco importa che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (I CCA, sentenza inc. 11.2022.124 del 1° settembre 2022 consid. 2 con rinvii).

 

                                   3.   Nella fattispecie la decisione impugnata è stata spedita al convenuto lunedì 10 ottobre 2022 e l'avviso di ricevimento è stato depositato nella cassetta delle lettere di quest'ultimo l'indomani (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è scaduto quindi martedì 18 ottobre 2022. Ne deriva che in concreto il termine per interporre reclamo contro decisione citata citato, di cui il convenuto doveva manifestamente attendersi la notificazione essendosi già tenute varie udienze, ha iniziato a decorrere l'indomani del settimo giorno successivo al tentativo di consegna infruttuoso ed è così scaduto venerdì 28 ottobre 2022. Il reclamo in esame, seppur datato 28 ottobre 2022, è stato tuttavia consegnato alla Posta solo il 5 novembre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio) e si rivela quindi tardivo (art. 143 cpv. 1 CPC).

 

                                   4.   Non si disconosce che il convenuto sostiene di avere ricevuto la sentenza il 24 ottobre 2022. Foss'anche valida questa seconda notificazione in applicazione del principio dell'affidamento (art. 52 CPC), il termine per introdurre reclamo sarebbe così scaduto giovedì 3 novembre 2022. Ora per essere tempestivo, l'atto deve essere consegnato alla posta svizzera, all'indirizzo del tribunale, il più tardi l'ultimo giorno del termine. Se non che, come si è visto, il reclamo è stato impostato il 5 novembre 2022 ragione per cui si rivela ad ogni modo tardivo. Manifestamente irricevibile, il reclamo sfugge perciò a qualsiasi disamina e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

 

                                   5.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato non risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo agito senza l'ausilio di un legale. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.  

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.