Incarto n.
16.2022.47

Lugano

14 novembre 2022/bs     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, vicepresidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo (appello) del 9 novembre 2022 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro l'autorizzazione ad agire rilasciata il 3 novembre 2022 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella procedura di conciliazione CM.2022.33 (mandato) promossa nei suoi confronti con istanza del 27 settembre 2022 dall'

 

 

 

avv.  CO 1 ,

 

 

ritenuto

 

in fatto:                          che con istanza del 27 settembre 2022 l'avv. CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Balerna, chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 3302.80 più interessi al 5% dal 20 giugno 2022 a saldo di sue prestazioni legali, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________68 dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio;

 

                                         che all'udienza di conciliazione del 28 ottobre 2022 le parti non sono giunte a un'intesa e il Giudice di pace ha così verbalizzato la mancata conciliazione e la sua intenzione di rilasciare all'attore l'autorizzazione ad agire;

 

                                         che un reclamo (“appello”) introdotto da RE 1 il 2 novembre 2022 contro il verbale d'udienza di conciliazione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con decisione dell'8 novembre 2022 (inc. 16.2022.46);

 

                                         che, nel frattempo, il 3 novembre 2022, il Giudice di pace ha rilasciato all'attore l'autorizzazione ad agire, addossandogli le spese processuali di fr. 250.–;

 

                                         che contro la predetta autorizzazione ad agire RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“appello”) del 9 novembre 2022, dolendosi sostanzialmente della mancata presa in considerazione delle sue obiezioni alla pretesa avversaria e chiedendo di respingere l'istanza, così come di obbligare l'avv. CO 1 a ritirare l'esecuzione, il tutto senza addebito di spese o interessi;

 

                                         che la controparte non è stata chiamata a presentare osservazioni;

 

e considerando

 

in diritto:                       che la procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di conciliazione (art. 197 CPC);

 

                                         che se le parti giungono a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizzare la transazione, l'acquiescenza o la desistenza incondizionata le quali hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 208 cpv. 1 e 2 CPC) mentre se non giungono a un'intesa, verbalizza questo fatto e rilascia all'attore l'autorizzazione ad agire la quale gli permette di inoltrare la causa entro tre mesi dalla notificazione (art. 209 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 CPC);

 

                                         che, nel caso in esame, il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso, sicché il Giudice di pace ha rilasciato all'avv. CO 1 l'autorizzazione ad agire ai sensi dell'art. 209 cpv. 1 CPC;

 

                                         che per costante giurisprudenza, un'autorizzazione ad agire non costituisce una decisione impugnabile (DTF 141 III 163 consid. 2.1; 140 III 229 consid. 2.1; sentenza 5A_359/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3.2; analogamente: RtiD I 2013 n. 43c pag. 814; CCR, sentenze inc. 16.2022.22 del 25 luglio 2022, inc. 16.2018.43 del 10 settembre 2018 e inc. 16.2018.35 del 2 agosto 2018);

 

                                         che, in tali circostanze, il reclamo (impropriamente denominato appello) del 9 novembre 2022 di RE 1 contro l'autorizzazione ad agire rilasciata dal Giudice di pace è irricevibile;

 

                                         che irricevibile è altresì la domanda volta a obbligare l'avv. CO 1 a “fare i passi necessari per chiudere e cancellare il precetto in essere”, già solo perché in sede di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni (art. 326 cpv. 1 CPC);

 

                                         che in definitiva, il rimedio giuridico, manifestamente inammissibile, può essere deciso da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

 

                                         che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000.– franchi (o almeno 15 000.– franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.