Incarto n.
16.2022.48 (II)

Lugano

24 marzo 2023/bs    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo 18 novembre 2022 presentato da

 

 

RE 2

RE 1 

 

 

contro la decisione emessa il 20 ottobre 2022 dal Giudice di pace supplente del circolo di Lugano Ovest nella causa CM.2022.79 (contestazioni di delibere assembleari) promossa con istanza dell'11 agosto 2022 nei confronti della

 

 

 

CO 1

 

(rappresentata dalla RA 1 ),

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con istanza dell'11 agosto 2022 RE 1, comproprietaria con il marito RE 2 in ragione di un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. __________0 (per 53.81/1000) del fondo di base particella n. 345 RFD di __________ (“Residenza __________”), ha convenuto la Comunione dei comproprietari della “della particella n. 345 RFD di __________” per un tentativo di conciliazione davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest perché fossero annullate le delibere votate all'assemblea dei comproprietari del 5 luglio 2022, indicando un valore litigioso di complessivi fr. 4178.20 (fr. 2089.10, fr. 1118.25 [amministrazione ordinaria e straordinaria fr. 13  419.–:12], fr. 400.– aumento fondo di rinnovamento e fr. 570.85 prolungamento zona manovra). Con decisione del 20 ottobre 2022 il Giudice di pace supplente ha respinto l'istanza per carenza di competenza.

 

                                  B.   Contro la decisione appena citata RE 2 e RE 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 18 novembre 2022 in cui chiedono, in particolare, di annullare la decisione impugnata. La richiesta di gratuito patrocinio (nella forma dell'esenzione dal pagamento di spese giudiziarie) contestuale al reclamo è stata respinta da questa Camera con decisione del 5 dicembre 2022. Con sentenza 5A_18/2023 del 7 febbraio 2023 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di RE 2 contro la decisione cantonale.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 26 ottobre 2022, sicché il reclamo in esame, datato 18 novembre 2022 ma impostato il giorno successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), è tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

 

                                   3.   Il primo giudice ha negato la sua competenza funzionale dopo avere accertato, in sintesi, che tra le richieste di giudizio formulate nell'istanza vi era anche la destituzione dell'amministratore della proprietà per piani “il cui valore capitalizzato delle sue prestazioni supera abbondantemente l'importo massimo per il quale è competente il Giudice di pace”.

 

                                   4.   Relativamente al reclamo introdotto personalmente da RE 2, si pone anzitutto il problema della sua capacità processuale. L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario del reclamante è stato in effetti limitato in via definitiva mediante l'istituzione di una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore: quale curatore è stato nominato l'avv. __________ (sentenza del Tribunale federale 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022). Poco importa che RE 2 ne avrebbe chiesto la destituzione giacché fino a decisione contraria il curatore mantiene le sue prerogative. Il reclamo all'esame andrebbe pertanto trasmesso al curatore per ratifica, ma in concreto ci si può esimere da tale formalità poiché, come si vedrà in appresso, la sorte del rimedio è segnata.

 

                                   5.   Relativamente alla composizione della Corte giudicante e sulle generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici, i motivi per cui tale obiezioni non entrano in linea di conto sono noti ai reclamanti (da ultimo: CCR sentenza inc. 16.2019.40 del 6 ottobre 2020 consid. 7). Senza la presentazione di nuovi elementi, su tali tematiche non occorre pertanto dilungarsi.

 

                                   6.   I reclamanti, oltre a formulare tutta una serie di pretese che esulano manifestamente le competenze di questa Camera (richieste di risarcimento per vari titoli nei confronti di vari soggetti, esame della responsabilità del Giudice di pace, sollecito al Consiglio di Stato di decidere la ricusa straordinaria del Tribunale d'appello), chiedono l'annullamento di un'altra decisione del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest del 17 novembre 2021 in materia di anticipazione delle spese, la quale trattandosi di una disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), esula anch'essa dalla competenza di questa Camera (III CCA sentenza inc. 13.2021.105 del 18 gennaio 2022 consid. 1).

 

                                   7.   Quanto alla decisione impugnata, i reclamanti rilevano in estrema sintesi che il valore litigioso della revoca dell'amministratore corrisponde a fr. 1118.25 corrispondenti alla frazione riferita alla loro quota di comproprietà. A torto. Intanto il valore litigioso di una contestazione di delibere assembleari è quello che l'annullamento delle risoluzioni comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo all'interesse del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c; più di recente I CCA sentenza inc. 11.2020.153 del 26 agosto 2022 consid. 1). Più specificamente, dandosi destituzione di un amministratore, il valore consiste nell'ammontare della retribuzione annua dell'amministratore, capitalizzata secondo l'art. 92 cpv. 2 CPC (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 51 n. 6). Premesso ciò, nel caso in esame, il valore litigioso della sola contestazione relativa alla revoca dell'amministratore, la cui remunerazione per ammissione dei reclamanti medesimi ammonta a fr. 13 419.–, supera manifestamente la soglia di fr. 5000.– che delimita la competenza del Giudice di pace (art. 31 lett. c LOG).

 

                                         I reclamanti disconoscono che l'autorità di conciliazione manifestamente incompetente non può rilasciare l'autorizzazione ad agire ma deve dichiarare l'istanza di conciliazione irricevibile (DTF 146 III 53 consid. 4.2; RtiD II-2015 pag. 860; analogamente CCR, sentenza inc. 16.2022.1 del 3 febbraio 2023 consid. 6a). Se ne conclude che nel caso in rassegna la decisione del Giudice di pace di declinare la sua competenza resiste alla critica. Ne segue che il reclamo è destinato all'insuccesso e può deve essere deciso nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).  

 

                                   8.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità, la convenuta non essendo stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– sono poste, in solido, a carico di RE 2 e RE 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.