Incarto n.
16.2022.6

Lugano

12 gennaio 2023/bs                                     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 1° marzo 2022 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione emessa il 7 febbraio 2022 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa SE21-009 (mutuo) da lui promossa con petizione del 4 ottobre 2021 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

(  PA 1 ),

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 9 luglio 2021 RE 1 ha fatto notificare all'ex moglie CO 1 il precet­to esecutivo n. __________ dall'Ufficio esecuzione di Locarno per ottenere il pagamento di fr. 1600.– più interessi al 2% dal 31 ottobre 2020 indicando quale motivo del credito “prestito per deposito affitto”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                                     

                                  B.   Il 1° settembre 2021 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del Circolo di Balerna chiedendo di convocare CO 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1600.– così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato a RE 1, il 17 settembre 2021, l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico dell'istante (inc. CM.21-038).

 

                                  C.   Il 4 ottobre 2021 RE 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa, salvo gli interessi di mora. Nelle sue osservazioni del 5 novembre 2021 CO 1 ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 27 gennaio 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni. Non essendoci ulteriori prove da assumere, il primo giudice ha preannunciato l'emanazione della decisione.

 

                                  D.   Statuendo con decisione del 7 febbraio 2022 il Giudice di pace ha respinto l'istanza, ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 180.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 240.– per ripetibili.

                                        

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2022 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio. Con decreto del 7 mar­zo 2022 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2022 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è pervenuta all'attore l'8 febbraio 2022. Introdotto il 1° marzo 2022, il reclamo in esame è tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha riassunto anzitutto la tesi dell'attore, il quale sostiene di aver prestato alla convenuta, il 20 agosto 2020, fr. 1600.– per la “garanzia d'affitto”, senza che questa abbia poi dato seguito alla promessa di restituirgli tale importo entro la fine del mese di ottobre 2020. Egli, dopo avere evocato il tenore dell'art. 82 LEF, ha rilevato che la lettera del 25 febbraio 2021 con cui la convenuta ha comunicato all'attore di non essere in grado di restituirgli i soldi essendo al momento senza lavoro ma di sperare di riuscire a restituirglieli il prima possibile, non può essere considerato un valido contratto di prestito e quindi un riconoscimento di debito “dato che non vi è l'indicazione delle generalità del creditore, dell'ammontare del prestito e di eventuali condizioni di rimborso”. A suo parere, anche la richiesta dell'attore di tenere conto di vari messaggi SMS scambiati tra lui e la convenuta “non è da considerare in quanto gli stessi non hanno alcuna valenza giuridica, per i motivi indicati sopra”. Ciò posto, il Giudice di pace ha respinto l'istanza.

                                     

                                   4.   Il reclamante lamenta il fatto che nonostante egli abbia introdotto una causa di merito volta alla condanna della convenuta alla restituzione dell'importo mutuatole di fr. 1600.– con conseguente richiesta di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo fatto intimare alla medesima, il Giudice di pace ha trattato la causa alla stregua di un'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione in applicazione dell'art. 82 LEF, retta dalla procedura sommaria. Così facendo, il primo giudice è giunto all'errata conclusione che per accogliere le sue domande era necessario un riconoscimento di debito.

 

                                         a)   Nella fattispecie è indubbio che, previo l'obbligatorio tentativo di conciliazione (art. 197 CPC), RE 1 ha introdotto davanti al Giudice di pace un'azione volta alla condanna della convenuta a una prestazione, ovvero al pagamento di una somma di denaro (in concreto fr. 1600.–). Si tratta di un'azione condannatoria prevista dall'art. 84 CPC retta, a dipendenza del valore, dalla procedura ordinaria o da quella semplificata. La richiesta dell'attore di ottenere anche il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla ricorrente al precetto esecutivo fattole notificare dal medesimo, costituisce una conclusione accessoria rispetto a quella principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_722/2019 del 4 maggio 2020 consid. 1.2 in: SJ 2020 pag. 343; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2020.21 del 17 giugno 2021 consid. 8). Così quand'anche l'azione condannatoria sia assortita dalla richiesta di rigetto dell'opposizione sollevata dal convenuto, tale azione non va confusa con una procedura di rigetto dell'opposizione, retta dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

 

                                         b)   Restando in ambito esecutivo, la LEF prevede diverse modalità che possono portare alla rimozione dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo: da un lato mediante la procedura ordinaria o amministrativa, ovvero con un'azione d'accertamento del credito (art. 79 LEF), dall'altro mediante la procedura di rigetto definitivo o provvisorio (art. 80 e segg. LEF; DTF 148 III 33 consid. 2.2). L'azione d'accertamento del credito è un'azione ordinaria di diritto materiale (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 79) mediante la quale anche il creditore escutente che non dispone di un titolo di rigetto dell'opposizione o la cui richiesta di rigetto dell'opposizione è stata respinta, può fare valere la sua pretesa. Nonostante il nome, l'azione mira a giungere a una decisione condannatoria che statuisca definitivamente sull'esi­stenza del credito posto in esecuzione (Abbet in: La mainlevée de l'opposition, Berna 2017, n. 1 ad art. 79 LEF). Oltre alla condanna al pagamento, la decisione dispiega effetti di diritto esecutivo nella misura in cui permette di eliminare l'opposizione (Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 79 LEF).

 

                                               La procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione prevista dall'art. 82 LEF è invece una procedura sommaria documentale, il cui scopo non è di accertare l'esi­stenza del credito posto in esecuzione, ma l'esistenza di un titolo esecutivo per cui il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non ren-da immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (cfr. art. 254 cpv. 1 CPC). La decisione di rigetto provvisorio ha unicamente effetti di diritto esecutivo e non riveste forza di cosa giudicata (res iudicata) circa l'esistenza del credito (CCR sentenza inc. 16.2021.37

                                              del 31 agosto 2022 consid. 6a con riferimenti).

 

                                               Premesso ciò, la procedura di rigetto – provvisorio o definitivo – dell'opposizione è un incidente dell'esecuzione. La decisione che concede o rifiuta il rigetto dell'opposizione ha come unico tema quello di stabilire se la procedura esecutiva possa continuare o se il creditore sia invece obbligato ad adire una via giudiziaria ordinaria. La procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione è quindi un passo intermedio della procedura esecutiva, nell'ambito della quale al giudice è attribuito il solo compito di accertare prima facie l'efficacia di un determinato titolo esecutivo invocato dal creditore escutente, ma è anche un passo intermedio (facoltativo, peraltro) verso l'azione di merito: il creditore risultato soccombente nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione dovrà seguire la procedura civile o amministrativa (art. 79 LEF) mentre il debitore la cui opposizione è stata rigettata in via provvisoria introdurrà, se lo riterrà, l'azione di disconoscimento del debito dell'art. 83 cpv. 2 LEF (CCR sentenza inc. 16.2021.37 del 31 agosto 2022 consid. 6b con riferimenti).

 

                                         c)   Nel caso in esame, la motivazione addotta dal Giudice di pace denota una certa confusione. Da un lato egli ha richiamato l'art. 82 LEF, norma che indica le condizioni per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione, e ha menzionato articoli dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento riferiti alla tassa per le decisioni giudiziarie emanate nell'ambito di una procedura sommaria di esecuzione. Dall'altro ha richiamato l'art. 243 CPC, che regge la procedura semplificata e ha indicato nei rimedi giuridici il termine di 30 giorni per presentare reclamo. Sia come sia, nel merito, il primo giudice ha respinto la petizione dopo avere accertato l'assenza di un valido riconoscimento di debito, ovvero una manifestazione di volontà in cui il debitore dichiara al creditore di essere cosciente che un'obbligazione giuridica determinata lo vincola nei confronti di lui. Se non che, come si è detto, RE 1 dopo avere presentato un'istanza di conciliazione ha introdotto una petizione volta alla condanna della convenuta al pagamento di fr. 1600.– e non una mera istanza di rigetto dell'opposizione (sopra consid. a).

 

                                         d)   Visto quanto precede, a ragione il reclamante fa valere che il primo giudice doveva previamente esaminare l'esistenza del credito da lui vantato statuendo così sulla sua pretesa pecuniaria e solo in un secondo tempo pronunciare il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo. Ne segue che il reclamo, avendo evidenziato un'errata applicazione del diritto da parte del Giudice di pace, dev'essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata. Soccorrendo tuttavia le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa stessa nel merito.

 

                                   5.   RE 1 sostiene di avere prestato il 20 agosto 2020 fr. 1600.– alla convenuta, la quale si era poi obbligata a restituirgli questa somma entro la fine del mese di ottobre 2020 (petizione, pag. 3). La convenuta, dal canto suo, ha avversato la pretesa rilevando che fra lei e l'istante non vi erano stati accordi sulla restituzione dell'importo prestato per una determinata data e che “in assenza della prova di un obbligo di restituzione e tenendo conto dell'intercorsa relazione sentimentale […], si deve ritenere che il denaro le sia stato consegnato a titolo di donazione” (osservazioni, pag. 1 e 2).

 

                                         a)   ll mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312 CO). Un mutuo la cui restituzione non sia stata pattuita entro un dato termine, né dietro un determinato preavviso, né al verificarsi della richiesta a gradimento del mutuante, deve restituirsi entro sei settimane dalla prima richiesta (art. 318 CO). La restituzione di un mutuo presuppone l'adempimento di due condizioni: la consegna del mutuo al mutuatario e l'obbligo di restituzione previsto per quest'ultimo (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1; più di recente: sentenza 4A_181/2020 del 30 novembre 2020 consid. 4.2 con rinvii). L'obbligo di restituzione è l'elemento distintivo che contraddistingue il contratto di mutuo rispetto alla donazione (art. 239 CO). Incombe al mutuante la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1). 

 

                                         b)   Nella fattispecie, va stabilito anzitutto se le parti hanno stipulato un contratto di mutuo, come pretende l'attore, o di donazione, come sostenuto dalla convenuta. Non avendo pattuito alcunché in forma scritta, occorre accertare la loro reale volontà o perlomeno valutare se essa sia deducibile dalle circostanze. Ora, è incontestato che fino al 2018 le parti erano sposate e che il 20 agosto 2020 l'attore ha versato alla convenuta fr. 1600.– affinché impiegasse l'importo come “garanzia d'affitto”. Per quel che concerne la prova dell'esistenza di un accordo in merito al rimborso di tale somma, l'attore ha prodotto degli scambi di SMS tra lui e la convenuta del 14 e 15 settembre 2020 (doc. B, pag. 2), una lettera della convenuta del 25 febbraio 2021 (doc. B, pag. 1) e una lettera del 12 luglio 2021 inviata dalla convenuta all'Ufficio esecuzione di Mendrisio (doc. doc. C, pag. 3).

                                               

                                               Da tali documenti risulta che il 14 settembre 2020 l'attore ha sollecitato la restituzione del prestito per il 25 ottobre 2020 (“Per il 25 ottobre ce la fai?”; doc. B, pag. 2) e che la convenuta gli ha assicurato la restituzione entro quella data (“Non preoccuparti che il 25.10 avrai i tuoi soldi”; doc. B, pag. 2). Solo il 25 febbraio 2021 la convenuta ha informato l'attore di non essere in grado di restituirgli la somma in questione promettendogli tuttavia di sdebitarsi non appena le fosse stato possibile (“mi spiace ma al momento non sono purtroppo in grado di ridarti i soldi che mi hai gentilmente prestato, e chiesto di restituirti. Mi spiace tanto, ma al momento non sto lavorando, e non ho la possibilità di restituirteli subito, ma appena potrò te li ridarò, spero di riuscire il primo possibile”; doc. B, pag. 1). Il 12 luglio successivo essa ha poi scritto all'Ufficio esecuzione di Mendrisio sostenendo che secondo gli accordi presi con l'ex marito la restituzione di fr. 1600.– avrebbe dovuto avvenire soltanto quando ne avrebbe avuto le possibilità (faccio opposizione al precetto esecutivo […] L'importo di fr. 1600.– mi è stato prestato dal mio ex marito senza accordi sulla restituzione dello stesso. L'accordo era semplicemente che non appena avrei avuto la possibilità, li avrei restituiti, [...] Mi oppongo perché ho intenzione di onorare la restituzione del prestito al più presto ma non ci sono mai stati accordi né orali né scritti su una data entro la quale avrei dovuto restituirli”; doc. C, pag. 3).

                                              

                                  c)          Ora, è vero che solo la lettera del 25 febbraio 2021 riporta la firma di CO 1. Se non che, in prima sede, l'interessata non ha negato di essere l'autrice degli altri documenti né ha contestato che i soldi cui essa ha fatto riferimento corrispondevano alla somma oggetto della vertenza. In tali circostanze non vi sono ragioni per non ammettere la loro piena efficacia probatoria e ritenere che la reale volontà della convenuta fosse quella di obbligarsi a restituire all'attore l'importo prestatole. Pertanto, dandosi una concorde volontà delle parti riguardo all'obbligo di restituzione, il loro accordo va qualificato giuridicamente quale contratto di mutuo (art. 312 e segg. CO). Quanto alla data di restituzione, il fatto che nel suo SMS del 15 settembre 2020 la convenuta abbia scritto all'attore che gli avrebbe restituito i soldi per il 25 ottobre 2020 è un elemento che avvalora la tesi dell'attore secondo cui la restituzione dovesse avvenire entro il 31 ottobre 2020. Ma anche se si considerasse che le parti non abbiano pattuito un termine per la restituzione del mutuo, in applicazione dell'art. 318 CO il credito dell'attore risulterebbe comunque esigibile al più tardi il 27 ottobre 2020, vale a dire sei settimane dalla prima richiesta di restituzione avvenuta il 14 settembre 2020. Di conseguenza, essendo la restituzione del mutuo esigibile, la pretesa dell'attore volta al pagamento deve essere accolta. Essendo poi realizzate le condizioni dell'esigibilità del credito al momento dell'emissione del precetto esecutivo e dell'identità tra la pretesa posta in esecuzione e il credito, anche la sua richiesta di rigetto dell'opposizione risulta essere fondata. In definitiva, la decisione impugnata va riformata nel senso che l'istanza deve essere accolta.

 

                                   6.   Le spe­se processuali di entrambe le sedi seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone proble-ma di ripetibili o indennità di inconvenienza per entrambi i gradi di giudizio, RE 1 non essendosi avvalso del patrocinio di un legale e la stesura dei suoi memoriali non avendo verosimilmente causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). 

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione è accolta. Di conseguenza:

                                         1.1 CO 1 è condannata a pagare a RE 1 fr. 1600.–.

                                         1.2 L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio d'esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva per fr. 1600.–.

                                         2.    La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di notifica tramite la polizia di fr. 30.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico della convenuta.       

                                   II.   Le spese processuali di fr. 250.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–   ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.