Incarto n.
16.2022.9

16.2022.10

Lugano

8 marzo 2023/bs                                             

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 23 marzo 2022 (inc. 16.2022.9) presentato da

 

 

 RE 1 

(patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

contro la decisione emessa il 16 febbraio 2022 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2018.65 (contratto di leasing) promossa con petizione del 5 ottobre 2018 da

 

 

 

CO 1 

(patrocinata dagli avvocati  PA 2 ),

 

 

 

 

e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 16.2022.10);

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 4 marzo 2011 CO 1 e RE 1 hanno stipulato un contratto di leasing, della durata di 48 mesi, avente per oggetto l'automobile d'occasione Volvo S60 2.0 T Summum, con 7500 km, fornita dal Garage __________ di __________. Il contratto prevedeva il pagamento di fr. 5656.90 (IVA inclusa) al ritiro del veicolo, di successive 47 rate mensili di fr. 656.90 (IVA inclusa) l'una, un chilometraggio incluso di 10 000 km l'anno e un supplemento di fr. 0.37 per ogni chilometro di maggiore percorrenza. Le condizioni generali allegate al contratto prevedevano inoltre la possibilità per la società di leasing di disdire il contratto senza preavviso in caso di ritardo nel pagamento di oltre tre rate con immediata restituzione del veicolo da parte dell'assuntore del leasing (clausole 14.1 e 14.4), la redazione al momento della riconsegna di un verbale sullo stato del veicolo e sul chilometraggio, il cui contenuto, se non contestato entro dieci giorni, sarebbe stato considerato accettato dall'assuntore e la designazione di un esperto in caso di contestazioni del verbale, il cui referto sarebbe stato vincolante per le parti (clausola 16.4).

 

                                  B.   Verso la fine dell'anno 2013 le rate scadute del leasing non pagate si sono accumulate, ciò che ha portato il 16 dicembre 2013 CO 1 a disdire per mora il contratto con effetto immediato e a chiedere ad RE 1 la restituzione del veicolo al Garage __________. La riconsegna è avvenuta la sera del 24 dicembre 2013, quando l'autorimessa era già chiusa. Il 14 gennaio 2014, la società di leasing, dopo avere fatto allestire da S__________ di __________ una relazione sullo stato del veicolo e del chilometraggio, ha chiesto ad RE 1 di pagarle complessivi fr. 17 106.50 (fr. 4899.– per le rate del leasing scoperte, fr. 8086.45 per le spese di ripristino del veicolo e fr. 4131.05 per il costo dei chilometri supplementari [11 165 km x 0.37 fr./km]). Non ottenendo quanto chiesto, il 27 maggio 2014 CO 1 ha fatto notificare ad RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Riviera per l'incasso di 1) fr. 17 106.50 e di 2) fr. 103.– indicando quale titolo di credito “1) conteggio finale del 14.01.2014, No. contratto 04-83-311485” e “2) spese”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

 

                                  C.   Con istanza del 14 novembre 2014, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di complessivi fr. 17 106.50 così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Statuendo con decisione del 21 aprile 2017 il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza, condannando il convenuto a pagare all'istante fr. 4899.– e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo limitatamente a questo importo. Per il resto, l'istanza è stata da lui dichiarata irricevibile (inc. SO.2014.344).

 

                                  D.   Il 26 maggio 2017 CO 1 si è rivolta al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, per un tentativo di conciliazione nei confronti di RE 1 inteso a ottenere il pagamento di complessivi fr. 12 207.50 (fr. 8076.45 + fr. 4131.05) oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2014, fr. 103.30 per spese esecutive e fr. 19.– per quelle di notifica tramite polizia, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo limitatamente a tale importo oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2014 e spese. Il 23 luglio 2018, dopo una sospensione della procedura per trattative, il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso e il Segretario assessore ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2017.102).

 

                                  E.   Con petizione del 5 ottobre 2018 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere complessivi fr. 8007.–, le spese di rimessa in stato della vettura andando ricondotte a fr. 3806.71. Nelle sue osservazioni del 9 gennaio 2019 RE 1 ha proposto di respingere la petizione instando per il beneficio del gratuito patrocinio. Con decisione dell'11 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha accordato al convenuto il beneficio richiesto “ritenuto che egli parteciperà ai costi legali con il versamento allo Stato di rate mensili di fr. 100.– ciascuna”. Alle prime arringhe del 26 marzo 2019 le parti hanno riaffermato le loro posizioni e hanno notificato pro­ve. L'istruttoria è terminata il 1° luglio 2020 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 31 agosto 2020, in cui hanno confermato le loro rispettive domande di giudizio.

 

                                  F.   Statuendo con decisione del 16 febbraio 2022 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione nel senso che il convenuto è stato obbligato a versare all'attrice fr. 7937.75 più interessi al 5% dal 24 maggio 2014, oltre a fr. 103.30 e a fr. 19.– mentre l'opposizione al noto precetto esecutivo è stata rigettata in via definitiva limitatamente a tali importi. Le spese processuali di fr. 800.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 1600.– di ripetibili.

 

                                  G.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2022 per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Con decreto del 29 marzo 2020 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 21 febbraio 2022 (traccia dell'invio n. __________, agli atti). Introdotto il 23 marzo 2022 (traccia dell'invio n. __________), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

 

                                   3.  Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha accertato l'esistenza di un contratto di leasing tra le parti, le cui condizioni generali prevedevano in particolare la stesura, al momento della riconsegna, di un verbale sullo stato del veicolo e sul chilometraggio così come la redazione, in caso di contestazioni, di una perizia vincolante da parte di un esperto designato dalla società di leasing. Egli ha poi ritenuto il convenuto “malvenuto nel rimproverare all'attrice il mancato allestimento di un verbale e la redazione di una perizia in mancanza di contestazioni da parte sua”, poiché la riconsegna del veicolo era avvenuta la sera del 24 dicembre 2013, fuori degli orari di apertura del garage onde l'impossibilità per quest'ultimo di redigere il rapporto. A suo parere, pertanto, “per analogia ci si ritrova in una situazione di ‛contestazione del verbale' ragione per cui il convenuto “non può confutare la validità formale della perizia fatta eseguire dall'attrice”, così come “la responsabilità per i danni accertati”. Per il primo giudice, il convenuto “sottraendo la riconsegna della vettura al necessario contradittorio con conseguente allestimento del verbale, si è assunto la responsabilità per il rischio di danni eventualmente presenti sulla vettura al momento della sua effettiva presa in consegna da parte del Garage __________”. Egli ha considerato inoltre che l'istruttoria non aveva permesso di accertare “né che le modalità di riconsegna fuori orario e senza allestimento di un verbale erano state autorizzate da qualcuno in rappresentanza dell'attrice, né che indipendentemente da ciò, la vettura era completamente in ordine al momento della riconsegna”. Il Pretore aggiunto, constatato infine che il convenuto non aveva contestato i danni alla vettura e il chilometraggio indicati dal perito, ha accolto la petizione per complessivi fr. 7937.75 (fr. 3806.70 + fr. 4131.05), più interessi al 5% dal 27 maggio 2014, fr. 103.30 di spese esecutive e fr. 19.– per le spese di intimazione del precetto esecutivo tramite la polizia. Limitatamente a questo importo, egli ha così rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________42 dell'Ufficio d'esecuzione di Biasca.

 

                                   4.  Il reclamante ribadisce che contrariamente a quanto indicato nelle condizioni generali del contratto, il referto del 13 gennaio 2014, su cui CO 1 fonda la sua pretesa, non è stato preceduto da un verbale di riconsegna del veicolo di modo che esso “non è altro che una semplice perizia di parte, priva di valore probatorio”. Relativamente alla responsabilità del mancato allestimento del verbale di riconsegna, RE 1 fa valere che la restituzione del veicolo fuori orario di apertura era stata concordata espressamente con la controparte e con il garage medesimo così come risulta dalla testimonianza di suo figlio S__________, non considerata dal Pretore aggiunto. A suo avviso, inoltre, l'attrice avrebbe in ogni caso potuto convocarlo per procedere alla stesura del verbale, così da garantire una verifica del veicolo in contradditorio. Per il convenuto, dunque, la responsabilità della mancata stesura del verbale di riconsegna è dell'attrice, la quale ha poi trasportato altrove il veicolo, impedendogli di confutare la validità del referto fatto allestire dalla società di leasing. Egli conferma infine di avere riconsegnato il veicolo in perfetto stato e di non avere percorso più chilometri rispetto a quelli previsti contrattualmente, così come dimostrato dall'istruttoria.

 

                                         a)   Le condizioni generali del contratto prevedono quanto segue (doc. B):

                                                                                             

                                                14.1   Nel caso di un'immediata risoluzione senza preavviso del contratto conformemente alle precedenti disposizioni di cui all'art. 14, il contraente del leasing deve restituire immediatamente il veicolo alla società di leasing o al fornitore; si applicano le disposizioni dell'art. 16 …                                      

                                               16.4  All'atto della restituzione del veicolo, la società di leasing o il fornitore redige un verbale scritto sullo stato del veicolo e il chilometraggio al momento della riconsegna. Se entro dieci giorni dalla redazione del verbale il contraente del leasing non presenta obiezione scritta alla società di leasing, egli accetta quanto contenuto nel verbale. In caso di ricorso contro gli accertamenti del verbale, viene nominato un esperto indicato dalla società di leasing, quale per esempio un ufficio di controllo ACS/TCS/ASEAI, il cui verbale di collaudo viene dichiarato vincolante sia per la società di leasing che per il contraente del leasing per le necessarie riparazioni, i danni alla carrozzeria e alla vernice che non sono imputabili alla normale usura o che sono necessari per ripristinare la sicurezza del veicolo. Ciò comprende i costi di eventuali interventi di assistenza oltre che una quota di partecipazione proporzionale, legata al chilometraggio, del contraente del leasing ai costi degli interventi di assistenza successivi, che si rendono necessari in conformità agli intervalli di assistenza prescritti dal produttore. Parimenti il contraente del leasing risponde in caso di un eventuale deprezzamento del veicolo oggetto del leasing.

 

                                         b)   Relativamente alle modalità di riconsegna del veicolo, nella disdetta del 16 dicembre 2013 è indicato che il contraente del leasing avrebbe dovuto depositare immediatamente il veicolo presso il Garage __________ a __________ (doc. C 2° foglio). In realtà è incontestato che la riconsegna sia avvenuta il 24 dicembre dopo la chiusura del garage (deposizioni di M__________ G__________ del 4 giugno 2019, verbali pag. 5, di S__________ C__________ del 12 dicembre 2019, verbali pag. 9 e di M__________ S__________ del 10 marzo 2020, verbali pag. 13). Se tale modalità di riconsegna fosse o meno stata concordata tra l'assuntore del leasing e il fornitore dell'auto può rimanere irrisolto, giacché determinante risulta essere la conseguenza della mancanza di un verbale di riconsegna. Al proposito, se è vero che non è stato possibile redigere il verbale al momento della riconsegna del veicolo avvenuta fuori orario, è altrettanto vero che il giorno dopo, o il primo giorno feriale, il garage avrebbe potuto constatare lo stato del veicolo, anche senza contradditorio, e trasmettere le risultanze al cliente, non fosse altro per comunicare tempestivamente l'esistenza di eventuali danni. Per contro, come risulta dalle deposizioni di D__________ N__________ e M__________ S__________, il giorno dopo la riconsegna l'automobile è stata trasportata altrove. Ad ogni modo, posto che con ogni evidenza la società di leasing e il fornitore mai avrebbero accettato un mezzo danneggiato, non è dato di vedere quale interesse avrebbe avuto l'assuntore del leasing a riconsegnare il veicolo fuori orario per sottrarsi alla verifica dello stato.

 

                                               Sia come sia, per finire il reclamante non mette in discussione la motivazione del Pretore aggiunto per il quale in mancanza di un verbale di riconsegna ci si ritrova “per analogia in una situazione di contestazione del verbale”. Il che non risulta arbitrario ove appena si pensi che alla luce dei danni fatti valere dalla società di leasing e della posizione espressa dell'assuntore, una perizia sullo stato del veicolo si sarebbe in tutti i casi resa necessaria. Sulla valenza di tale referto si ritornerà in appresso.

 

                                5.     Il reclamante ribadisce che il referto della S__________ di __________ prodotto dall'attrice a sostegno della propria pretesa costituisce una perizia di parte, sprovvista di qualsiasi valenza probatoria. In realtà occorre distinguere. Che una perizia privata non costituisca un mezzo di prova nel senso dell'art. 168 cpv. 1 CPC ma vada assimilata a un'allegazione di parte è indubbio (DTF 141 III 433; più di recente: sentenza 5A_926/2021 del 19 maggio 2022 consid. 4.1.2.3). Così, se è debitamente contestata, essa deve essere provata. Per contro ove la controparte non la contesti puntualmente essa può essere presa in considerazione (DTF 141 III 436 consid. 6.2; II CCA, sentenza inc. 12.2019.32 del 12 giugno 2020 consid. 10).

 

                                         a)   Ora, quando, come nella fattispecie, è applicabile la massima dispositiva incombe alle parti, e non al giudice, raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti su cui fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle prove; art. 55 cpv. 1 CPC) e contestare i fatti allegati dalla controparte (onere di contestazione). Giusta l'art. 150 cpv. 1 CPC il giudice deve unicamente amministrare prove sui fatti pertinenti e contestati (DTF 144 III 519 consid. 5.1). 

                                              

                                               In virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2 CPC i fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella risposta per i fatti che vanno allegati dal convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica se viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1). I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).

 

                                               Le esigenze poste al contenuto delle allegazioni e alla loro precisione dipendono, da un lato, dal diritto materiale e cioè dai fatti costitutivi della norma invocata e, dall'altro, da come si è determinata la controparte. In un primo stadio la parte attrice deve enunciare i fatti che giustificano la sua pretesa in modo sufficientemente preciso da permettere alla parte convenuta di indicare quali di essi contesta e perfino già presentare le sue controprove; in un secondo tempo, se la controparte ha contestato dei fatti, la parte attrice è costretta a esporre in modo più dettagliato il contenuto dell'allegazione di ogni fatto contestato, in modo tale da consentire al giudice di assumere le prove necessarie a chiarire la fattispecie e di applicare la regola di diritto materiale al caso concreto (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Diversi elementi di fatto distinti, come differenti posizioni di un danno, devono essere presentati in modo separato per permettere alla parte convenuta di determinarsi chiaramente. L'attore può anche limitarsi ad indicare nella petizione il montante totale di una fattura che ha prodotto e rinviare per i dettagli a questa. In tal caso occorre esaminare se la parte convenuta e il tribunale ottengono così tutte le informazioni che necessitano, ragione per cui riprendere in dettaglio la fattura nell'allegato non avrebbe senso, o se invece il rinvio è insufficiente, perché le informazioni che risultano dal documento non sono chiare e complete o perché queste vi devono essere ricercate. Non basta in effetti che il documento prodotto le contenga sotto una forma o un'altra. Il loro accesso dev'essere agevole e non deve sussistere alcun margine di interpretazione. Il rinvio contenuto nella memoria deve designare specificatamente il documento e permettere di capire chiaramente quale sua parte va considerata allegata. Un accesso agevole è unicamente garantito se il documento è esplicito (“selbsterklärend”) e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non si verifica, il rinvio può solo essere considerato sufficiente se il documento viene concretizzato e commentato nell'allegato medesimo in modo tale che le informazioni diventano comprensibili senza difficoltà e senza dovere essere interpretate o ricercate (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.2, con rinvii; più di recente: sentenza 4A_161/2021 del 27 settembre 2022 consid. 3.1).

 

                                               L'onere di allegazione e quello di contestazione sono fra loro speculari, ovvero che il grado di precisione e approfondimento delle allegazioni dell'attore influisce sulle esigenze più o meno elevate della relativa contestazione, e viceversa (sentenza del Tribunale federale 4A_36/2021 del 1° novembre 2021, consid. 5.1.2). La contestazione deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere alla controparte di capire quali siano le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Più le allegazioni dei fatti sono dettagliate, più la parte deve specificare concretamente quali sono i singoli fatti che contesta (DTF 141 III 433 consid. 2.6). Contestazioni in blocco non bastano (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6). Ciò che è richiesto è una chiara dichiarazione che metta in discussione la veridicità di un'affermazione di parte avversa specifica e concreta (DTF 141 III 433 consid. 2.6). Una contestazione sufficiente consente alla parte su cui grava l'onere di allegazione di individuare quali affermazioni devono essere ulteriormente sostanziate e quali essa deve dimostrare. Per contro, la parte non gravata dall'onere della prova non è generalmente obbligata a spiegare perché un'affermazione contestata è errata. L'obbligo di motivare la contestazione non significa quindi che le posizioni sulle quali la parte esentata dal fornire prove non ha potuto sollevare alcuna obiezione concreta debbano essere considerate accettate, poiché questo equivarrebbe a un'inversione dell'onere dell'asserzione e della prova (II CCA, sentenza inc. 12.2021.181 del 31 agosto 2022, consid. 11.1 con rinvii).

 

                                         b)   In concreto, con la petizione l'attrice ha rivendicato l'importo di fr. 8007.– rinviando per l'essenziale alla “perizia” della S__________ di __________ (doc. I). Tale documento riporta con dovizia di particolari lo stato del veicolo, i danni e il chilometraggio, oltre a una serie di fotografie. Ancorché redatto in tedesco, esso contiene le necessarie informazioni che permettono di capire chiaramente quali fossero i danni fatti valere dall'attrice e da lei rivendicati. Il rinvio si rivelava pertanto esplicito e non lasciava spazio a interpretazioni. In circostanze siffatte è indubbio che l'attrice avesse correttamente fatto fronte al suo onere di allegazione.

 

                                         c)   Visto quanto precede, la contestazione del convenuto del referto doveva essere sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attrice di capire quali fossero le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Se non che, l'interessato si è sostanzialmente limitato a rilevare il mancato rispetto delle formalità di confezione della perizia previste contrattualmente e di conseguenza della sua vincolabilità. Sui danni riportati egli non ha mosso alcuna contestazione, rilevando unicamente che “la vettura era stata da poco tinteggiata da parte di una carrozzeria” e che il veicolo era stato “soggetto ad alcuni lavori di riparazione”. Si tratta tuttavia di contestazioni globali e generiche che non permettono di capire quali danni fatti valere dall'attrice non sarebbero effettivamente tali. Il solo fatto che durante un certo lasso di tempo il veicolo sarebbe potuto essere utilizzato da altri è, per altro, un'affermazione per nulla circostanziata. Ne segue che, in mancanza di contestazioni sufficientemente concrete e precise nella risposta, i danni fatti valere e il loro ammontare dovevano reputarsi come non controversi e dunque non necessitavano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC).

                                              

                                        d)    Ad ogni modo, nemmeno l'istruttoria ha permesso di confutare le allegazioni dell'attrice. Da un canto S__________ C__________, le cui dichiarazioni vanno valutate con prudenza e circospezione in quanto figlio del convenuto, ha affermato che “l'auto era in ordine” come confermatogli  pochi giorni prima della consegna da D__________ N__________, dipendente del Garage __________, e che non fosse possibile malgrado l'oscurità al momento della riconsegna, “che io non mi sia accorto di eventuali danni” (deposizione del 12 dicembre 2019, verbali pag. 9 e e10). M__________ G__________, che ha accompagnato S__________ C__________ alla riconsegna del veicolo, dal canto suo ha riferito che “la macchina era messa bene e relativamente nuova; non ricordo danni o difetti. Per quanto ho visto io era ben tenuta”. Visionate le fotografie allegate dall'attrice, egli ha poi dichiarato di non ricordare la presenza dei danni evidenziati, “potevano esserci o potevano anche non esserci al momento della riconsegna, non lo ricordo” e ciò nemmeno nei giorni precedenti “alla luce del sole” (deposizione del 4 giugno 2019, verbali pag. 5 e 6). Se non che, per tacere del fatto che D__________ N__________, pure sentito quale testimone, non ha confermato quanto dichiarato da S__________ C__________, tali dichiarazioni, vaghe e generiche, non permettono nemmeno a livello di verosimiglianza di ritenere che al momento della riconsegna la vettura fosse in perfetto stato, ovvero senza alcun danno. La valutazione delle prove da parte del Pretore aggiunto non può dirsi così manifestamente insostenibile o in palese contrasto con gli atti di modo che i fatti da lui accertati non possono definirsi manifestamente errati.

 

                                        e)    Analoga conclusione vale per quanto concerne il chilometraggio indicato nel noto referto. Certo RE 1, ha dichiarato che “sicuramente non avevo percorso km in più rispetto a quelli contrattualmente previsti […] in quel periodo ero già infortunato […] quindi io guidavo veramente poco l'auto” (interrogatorio del 1° luglio 2020, verbali pag. 16). Resta il fatto che questa dichiarazione, oltre a essere generica, non basta a insinuare dubbi, men che meno considerevoli, sulla precisa indicazione fornita dal tachimetro del veicolo riconsegnato. Posto che il convenuto nemmeno aveva puntualmente contestato l'indicazione contenuta nel noto referto del 13 gennaio 2018, gli accertamenti del Pretore aggiunto non possono ritenersi arbitrari. In circostanze siffatte la conclusione del primo giudice resiste dunque alla critica. Senza dimenticare che il reclamante non ha speso nemmeno una parola per contrastare l'argomentazione aggiuntiva del primo giudice secondo cui il fatto il convenuto abbia versato due rate di fr. 413.10 come previsto in un accordo tra le parti, quantunque non firmato, nel quale l'assuntore del leasing ammetteva di dovere alla società di leasing complessivi fr. 4131.05 per i chilometri percorsi in eccesso pagabili in 10 rate mensili, costituiva un indizio supplementare sul buon fondamento della pretesa dell'attrice. Ne segue, in definitiva, che il reclamo vede la sua sorte segnata.

 

                                   6.   Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma date le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui il reclamante si trova, si giustifica di moderare sensibilmente la tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'attrice non essendo stata chiamata a presentare osservazioni. Relativamente al gratuito patrocinio sollecitato da RE 1 in questa sede, esso non può entrare in linea di conto. Seppure il richiedente versi verosimilmente in gravi ristrettezze, il reclamo, largamente appellatorio, appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato per osservazioni alla controparte.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico di RE 1.  

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

avvocati   e  , .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.