Incarto n.
16.2023.16

Lugano,

16 luglio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

cancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 24 aprile 2023 presentato da

 

 

RE 1 e  RE 2 

(patrocinati dall'PA 1)

 

 

contro la decisione emessa il 3 marzo 2023 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2020.18 (vicinato: azione negatoria e servitù di condotta necessaria) da loro promossa con petizione del 12 marzo 2020 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

(patrocinato dall'PA 2),

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                 A.     Con sentenza del 6 ottobre 1977 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha riconosciuto all'allora proprietario della particella n. __________ RFP, oggi n. __________3 RFD di __________, in applicazione dell'art. 691 CC il diritto, dietro pagamento di un'indennità di fr. 500.–, di posare e mantenere nella adiacente particella n. __________ RFP, ora n. __________2 RFD, una con­dotta sotterranea destinata all'allacciamento del fondo di sua proprietà alla fogna­tura comunale secondo il tracciato (indicato in rosso) figurante nella planimetria annessa al referto del 30 aprile 1976 dal perito giudiziario ing. __________ F__________, come possibilità A.

                                       

                                       

 

                                        La condotta non è stata iscritta come servitù nel registro fondiario.

                                  

                               B.     Nel novembre del 1987 RE 1 e RE 2 sono diventati proprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della particella n. __________2 mentre dall'aprile del 2015 la particella n. __________3 appartiene a CO 1. Il 9 febbraio 2018 RE 1 e RE 2 hanno ingiunto a CO 1 di cessare l'uso del loro fondo per l'evacuazione delle acque luride e piovane della sua proprietà, invitandolo a realizzare un allacciamento alla rete comunale attraverso il suo fondo. La richiesta è rimasta senza esito.

 

                               C.     Il 7 agosto 2018 RE 1 e RE 2 si sono rivolti alla Pretura del Distretto di Bel­linzona, chieden­do di convocare CO 1 per un tentativo di conciliazio­ne volto a ottene­re – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – il divieto di utilizzare la cana­lizzazione presente nel loro fondo per il deflusso delle acque provenienti dalla sua particella, così come l'autorizzazione a chiudere immediatamente la condotta. Preso atto che malgrado l'allestimento di una perizia allo scopo di verificare lo stato e l'uso delle canalizzazioni rilasciata il 13 maggio 2019 dall'ing. __________ M__________ le parti non avevano trovato un accordo, il Segretario assessore ha rilasciato, il 19 novembre 2019, agli istanti l'autorizzazione ad agire. Non sono state prelevate spese proces­suali (CM.2018.111).

 

                                  D.   Con petizione del 12 marzo 2020 RE 1 e RE 2 hanno adito il Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 7 luglio 2020 CO 1 ha proposto di respingere la peti­zione e postulato, in via riconvenzionale, l'iscrizione di una servitù di condotta a fa­vore del suo fondo e a carico della particella n. __________2, da esercitare secondo il trac­ciato già esistente e mediante il versamento di un indennizzo da determinarsi. Con replica e risposta riconvenzionale dell'11 settembre 2020 gli attori hanno ribadito le loro domande e proposto il rigetto della riconvenzione. In duplica e replica riconven­zionale del 6 ottobre 2020 il convenuto ha riaffermato le sue domande. Mediante duplica riconvenzione del 4 novembre 2020 gli attori hanno mantenuto il loro punto di vista. Alle prime arringhe del 25 gennaio 2021 le parti hanno notificato pro­ve. L'i­struttoria è stata chiusa il 6 aprile 2021 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 4 e del 5 novembre 2021 esse hanno ribadito le loro posizioni.

 

                                  E.   Statuendo con decisione del 3 marzo 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la peti­zione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha ordinato all'Ufficiale del Registro fondiario di Bellinzona di iscrivere una servitù di condotta secondo il trac­ciato già esistente, ovvero secondo il tracciato riconosciuto per sentenza del 6 otto­bre 1977 o meglio secondo la planimetria estratta dalla perizia dell'ing. __________ M__________, allegata alla decisione quale sua parte integrante. Non è stata riconosciuta al­cuna indennità agli attori mentre tutti i costi relativi all'iscrizione della servitù sono stati posti a carico del convenuto. Le spese processuali di complessivi fr. 1800.– sono state poste in solido a carico degli attori, tenuti a rifondere, sempre con vincolo di solidarietà, al convenuto fr. 3000.– per ripetibili.

                                        

                                  F.   Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Ca­mera con un reclamo del 24 aprile 2023 in cui chiedono di riformare la sentenza im­pugnata nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzio­nale. Nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2023 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il Pretore aggiunto ha stabilito il valore litigioso in fr. 6125.– donde la competenza di questa Camera. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è per­venuta al patrocinatore degli attori l'8 marzo 2023. Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 2 al 16 aprile 2023 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto sabato 22 aprile 2023, salvo prorogarsi al lunedì succes­sivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 24 aprile 2023, ultimo giorno utile, il reclamo in esame, è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'auto­rità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'er­rata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdi­zione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto con­cer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostan­ziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “mani­festamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezza­mento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criti­care semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione pro­pria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valuta­zione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto, accertato che l'allacciamento alla fognatura comunale della particella n. __________3 avviene tramite una condotta interrata che attraversa la particella n. __________2, ha constatato che questa canalizzazione, realiz­zata in esito alla sentenza del 6 ottobre 1977, non è iscritta come servitù nel registro fondiario né è riconoscibile esteriormente. In siffatte circostanze, per il primo giudice, la condotta non può essere opposta agli attori poiché l'acquisto del fondo risale al 1987 e costoro, compratori in buona fede, sono protetti dal principio della pubblica fede del registro fondiario.

                                         Il Pretore aggiunto, per ovvie ragioni d'opportunità, ha esaminato anzitutto l'azione riconvenzionale, appurando, in base alla perizia rilasciata il 13 maggio 2019 dall'ing. __________ M__________, che l'allacciamento alla rete fognaria comunale della particella n. __________3 può avvenire sia attraverso il fondo degli attori (variante A: corrispondente a quella attuale) sia attraverso quello del convenuto (varianti B e C). Egli ha così rile­vato che, sia per tale perito che per quello intervenuto nella precedente procedura giudiziaria, l'attuale situazione “che vede la canalizzazione attraversare la particella n. __________2” è quella economicamente più attualizzabile. Egli ha poi rimproverato agli at­tori di non avere dimostrato che “nella loro proprietà minacciano di verificarsi o hanno luogo concrete molestie derivanti dalla condotta” né tantomeno che “la condotta possa ostacolare lo spostamento del muro del garage”. Anzi, egli ha soggiunto, dall'i­struttoria è bensì emerso che la canalizzazione “esiste dalla fine degli anni '70 senza aver mai recato alcun pregiudizio”, tanto più che per i periti la posa di una condotta nella particella n. __________2 non ha influssi sulle possibilità edificatorie del fondo e “ad oggi non esistono possibilità edificatorie sulla porzione di terreno interessata”.

 

                                         Posto che gli attori si oppongono all'iscrizione di una servitù poiché l'allacciamento alla rete fognaria comunale può essere eseguito in altro modo, il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto si trova in uno “stato di necessità” a seguito “della ponderazione degli interessi delle parti, e non solo sulle possibilità edificatorie e i costi di realizzazione”. Per il primo giudice, la condotta che corre lungo il confine della particella n. __________2, oltre a non cagionare danno o pregiudizio particolare a que­sto fondo in termini di minor valore, permette un collegamento “tecnicamente cor­retto” della particella n. __________3 alla rete fognaria pubblica, senza la necessità di appor­tare modifiche e quindi senza spese eccessive, mentre “fuori dal fondo degli attori” la realizzazione di una condotta non è possibile a costi ragionevoli. In simili condi­zioni, a suo avviso l'opposizione degli attori è infondata e l'interesse del convenuto al riconoscimento di un diritto di condotta necessario secondo il tracciato della cana­lizzazione già esistente prevale su quello dei vicini.

 

                                        Quanto all'indennità prevista dall'art. 691 CC, il primo giudice ha innanzitutto rite­nuto che il convenuto ha ossequiato al proprio obbligo di offrire un indennizzo propo­nendo dapprima di stabilire un importo simbolico, per poi negare tale indennità vista l'assenza di un qualsivoglia pregiudizio. Premesso ciò, il Pretore aggiunto ha consi­derato sulla scorta delle risultanze peritali che “la posa della condotta non ha recato danno al fondo serviente né tantomeno un minor valore di quest'ultimo” e “dato che il risarcimento deve essere commisurato al danno effettivo subito, trattandosi di una condotta già esistente ed in uso da 40 anni alla quale non è necessario apportare alcuna modifica (oltre ad essere già stata oggetto di un'indennità per il precedente proprietario)”, ha ritenuto che non fosse dovuto alcun indennizzo. Donde l'accogli­mento della domanda riconvenzionale e la conseguente reiezione della petizione.             

 

                                   4.   Riassunta la cronistica della fattispecie ed evidenziato di avere acquistato la parti­cella n. __________2 senza alcun aggravio in favore della n. __________3, i reclamanti contestano che nel caso specifico siano dati i presupposti per applicare l'art. 691 cpv. 1 CC e quindi l'obbligo per loro di tollerare la condotta del vicino. Essi ribadiscono che quest'ultimo non versa in uno “stato di necessità” poiché egli può allacciarsi alla rete fognaria comunale servendosi del suo fondo e senza quindi dovere necessariamente servirsi del loro. I reclamanti rimproverano al Pretore aggiunto di aver tenuto conto unica­mente dei costi che il vicino “dovrebbe sopportare nel caso si optasse per le varianti B e C”, tralasciando di considerare i costi del rifacimento della canalizzazione liti­giosa da loro assunti, così come il fatto che gli allacciamenti alternativi non avreb­bero nessun impatto sulle possibilità di utilizzo del fondo del vicino. A loro avviso, per equità, il primo giudice avrebbe dovuto pretendere che il convenuto allacciasse il suo fondo alla rete fognaria secondo la variante B, opzione la quale, a differenza della variante C, non comporterebbe né interventi invasivi sulla sua proprietà né co­sti eccessivi.

 

                                   5.   In concreto, è incontestato che alla fattispecie si applichi la versione dell'art. 691 CC in vigore fino al 31 dicembre 2011, l'impianto essendo stato posato pacifi­camente prima di tale data. In virtù dell'art. 691 cpv. 3 vCC, le condotte che il pro­prietario era tenuto a tollerare erano iscritte nel registro fondiario a richiesta dell'in­teressato e a sue spese. Per giurisprudenza cantonale, in assenza di iscrizione nel registro fondiario – come nel caso in esame – il diritto di condotta non era opponi­bile all'acquirente in buona fede del fondo ser­viente. Dandosi pertanto una con­dotta interrata e non ravvisandosi elementi che la indiziassero, l'art. 973 CC proteg­geva l'acquirente del fondo serviente che in buona fede non poteva immaginare l'e­sistenza della tubatura (cfr. RtiD II-2018 pag. 735 consid. 9a con riferimenti). Il pro­prietario del fondo dominante doveva così far valere nei confronti dell'acquirente in buona fede del fondo serviente una servitù legale di condotta necessaria, a condi­zione tuttavia di adempiere i requisiti dell'art. 691 cpv. 1 CC, segnatamente dimo­strare di non poter eseguire l'allacciamento in altro modo o di poter procedere in al­tro modo solo a spese eccessive (“stato di necessità”). Egli non doveva avere a di­sposizione, in altri termini, soluzioni alternative, tecniche o giuridiche se non a costi sproporzionati (RtiD I-2004 pag. 498 n. 17c).                                   

 

                                   6.   Nella fattispecie è indubbio che la particella n. __________3 possa essere allacciata alla rete fognaria comunale con una condotta che attraversa il fondo medesimo senza ser­virsi quindi del fondo contiguo, gli esperti avendo prospettato in tal senso due va­rianti (B e C). Se non che, come si è detto, l'obbligo del proprietario di tollerare con­dutture altrui non è dato solo se l'allacciamento non può essere eseguito altrimenti ma anche se può esserlo con spese eccessive (art. 691 cpv. 1 CC). Ora, per giudi­care se i costi di esecuzione della condotta siano “eccessivi” non è determinante il valore dell'opera in sé. Il cosiddetto “stato di necessità” dipende dalla questione di sapere se tali costi siano sproporzionati rispetto alla minore entità dell'aggravio che il proprietario del fondo gravato della condotta è chiamato a tollerare. Occorre – in altri termini – paragonare lo svantaggio che comporta la costituzione della servitù per il proprietario tenuto a sopportare l'esistenza della condotta sul suo fondo e il beneficio che deriva al proprietario del fondo vicino. Il che impone di ponderare i contrapposti interessi delle parti nel caso specifico, valutando se l'una debba essere tenuta a tollerare il passaggio della condotta sul proprio fondo o se appaia più equo pretendere che l'altra ripieghi su una soluzione diversa. A tal fine il giudice dispone di un certo margine d'apprezzamento (DTF 136 III 271 consid. 5.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_62/2023 del 17 aprile 2023 consid. 3; v. anche RtiD I-2019 n. 14c pag. 534 consid. 8d).

 

                                         a)   Nel caso di specie, il Pretore aggiunto ha ritenuto l'interesse del convenuto pre­ponderante alla luce dei costi di esecuzione dei tre allacciamenti ipotizzabili (fr. 10 000.– per la variante A, fr. 25 000.– per la variante B e un importo ben supe­riore a fr. 30 000.– per variante C). Se non che, contrariamente a quanto sosten­gono i reclamanti, il primo giudice ha altresì considerato che gli attori non hanno dimostrato l'esistenza di particolari danni o pregiudizi causati dalla presenza di una condotta sul loro fondo, l'impossibilità di amplia-re il garage non essendo dovuta alla tubazione ma all'impossibilità edificatoria sulla porzione di fondo in­teressata dalla conduttura. E con questa argomentazione i reclamanti non si confrontano nemmeno di scorcio, limitandosi a sostenere per la prima volta, e dunque in maniera inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), che la presenza della canalizzazione comporta per il loro fondo una chiara svalutazione. Ne segue che non soccorrono le condizioni per scostarsi dal­l'apprezzamento del Pretore aggiunto.

 

                                         b)   Ad ogni modo, poco importa che per i reclamanti l'attuale canalizzazione non sia quella realizzata dal precedente proprietario della particella n. __________3 in esecuzione della sentenza del 6 ottobre 1977 ma una rifatta a loro spese nel 1987 nell'am­bito dei lavori di ristrutturazione del loro immobile. In applicazione dell'art. 691 CC, il proprietario del fondo serviente dove tollerare sia la costruzione di una nuova conduttura ma anche l'utilizzo di una condotta già esistente (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 5ª edizione, pag. 248 n. 2684).

 

                                         c)   È possibile, peraltro, che la realizzazione di un allacciamento secondo le va­rianti B e C non limiterebbe la possibilità di utilizzo del fondo del convenuto. Resta il fatto che nella nota sentenza del 6 ottobre 1977 il Pretore aveva accer­tato, fondandosi sulle dichiarazioni dell'allora perito giudiziario ing. __________ F__________, che la variante B a parte il suo maggior costo, presenta altri inconvenienti che non possono essere ignorati quali le maggiori difficoltà tecniche, una lunghezza quasi doppia delle tubazioni da interrare, la posa di pozzetti supplementari, un importante scavo in roccia compatta con impiego di esplosivi” per poi soggiun­gere che la realizzazione di tale variante potrebbe rivelarsi problematica dato che […] le fondamenta della casa dell'attore sono assai pericolanti" (doc. 2: sen­tenza del 6 ottobre 1977 pag. 3 e 4). Non consta, né i reclamanti sostengono, che ad oggi tali inconvenienti siano superati. Quanto alla variante C, per l'ing. __________ M__________, questa opzione, che comporterebbe la posa di una condotta attraverso la cucina dello stabile esistente … avrebbe costi decisamente supe­riori, dovendo intervenire in modo invasivo nella costruzione, demolendo rivesti­menti ceramici, pavimentazioni, eventuali impianti interrati, ecc.”. In circostanze siffatte, la ponderazione dei contrapposti interessi potrà anche apparire opina­bile, ma non si rileva arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Al propo­sito la decisione impugnata resiste alla critica.

 

                                   7.   RE 1 e RE 2 ritengono che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto respingere l'azione riconvenzionale poiché contrariamente a quanto da lui appurato, il conve­nuto non ha proposto alcuna indennità, come richiede invece l'art. 691 cpv. 1 CC. Anzi, il vicino ancora nel memoriale conclusivo ha sempre sostenuto che nessun indennizzo sarebbe dovuto.

 

                                         Ora, che chi rivendica una servitù di condotta necessaria debba offrire il risarcimento del danno, rispettivamente chiedere di determinarlo, non incombendo al proprietario del fondo serviente formulare richieste di indennità, è vero (RtiD I-2004 pag. 498 consid. 4 con rinvii). Nel caso in esame, tuttavia, il convenuto non ha omesso qual­siasi conclusione riguardo all'indennità. Egli ha dapprima sostenuto che, non su­bendo il fondo servente “alcun pregiudizio dell'esistenza della condotta …l'inden­nizzo non può quindi che essere meramente simbolico” e ha chiesto al Pretore ag­giunto di determinare un equo importo”, che tenga conto del fatto che “la condotta esiste da oltre 30 anni, che per decenni l'utilizzazione è stata effettuata senza conte­stazione alcuna grazie ad una sentenza cresciuta in giudicato nella quale un inden­nizzo è già stato assegnato, che il suo uso mai è stato contestato e che serve pure ai convenuti in riconvenzionale” (risposta con domanda riconvenzionale del 7 luglio 2020, pag. 8). In un secondo tempo, l'interessato ha asserito che, per le particolarità della fattispecie, il riconoscimento di un'indennità agli attori non si giustifica (conclu­sioni del 4 novembre 2021, pag. 6). In simili condizioni, l'accertamento del Pretore aggiunto secondo cui il richiedente non ha trascurato la questione dell'indennità ma ha semplicemente chiesto di non doverne versare alcuna non risulta essere errato. Anche al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.

 

                                   8.   I reclamanti contestano l'accertamento del Pretore aggiunto secondo cui la condotta in esame non reca alcun danno alla loro proprietà e che pertanto non sarebbe loro dovuta nessuna indennità. A loro avviso, per determinare l'indennizzo il primo giu­dice non poteva ritenere sufficienti le perizie agli atti ma avrebbe dovuto interpellare d'ufficio un perito. Essi fanno valere inoltre che la condotta, oltre a svalutare il loro fondo, genera costi di manutenzione e d'uso che devono essere contemplati nella nozione di danno.

 

                                         a)   V'è da chiedersi se la prima censura, sollevata per la prima volta in sede di re­clamo, sia ricevibile tanto più che gli attori avevano loro stessi offerto una perizia sui pregiudizi subìti dal loro fondo, ammessa dal primo giudice (verbale del 25 gennaio 2021 pag. 2), salvo poi rinunciarvi. Ad ogni modo, è vero che per l'art. 183 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può ordinare d'ufficio una perizia. Se non che, nella misura in cui è chiesta come prova, e non solo quale mezzo per chia­rire i fatti, in una causa retta dal principio dispositivo la perizia può essere ordi­nata solo su richiesta delle parti (sentenza del Tribunale federale 5A_910/2021 dell'8 marzo 2023 consid. 3.1.1). Né i reclamanti spiegano perché le conclusioni dell'ing. __________ F__________ non sarebbero più attuali e in particolare laddove per l'e­sperto “la condotta che è sotterranea non influisce sulle possibilità edificatorie dato che le stesse non esistono sulla porzione di terreno interessata … ed essa non determina minor valore al fondo stesso” (quesito n. 6 pag. 3 e 4). Per altro, il Pretore aggiunto ha elencato le norme del piano regolatore che vietano gli inter­venti prospettati dagli attori, senza che costoro ne censurino l'erroneità. In siffatte circostanze, l'accertamento del primo giudice non appare quindi insostenibile.

 

                                         b)   Quanto ai costi di manutenzione della condotta, i reclamanti, per quanto è dato di capire, equivocano. Il proprietario chiamato a tollerare una condotta necessaria nel proprio fondo ha diritto all'integrale risarcimento dei danni che ne risultano e a tal fine fanno stato per analogia le regole sul calcolo dell'indennità secondo il di­ritto espropriativo, comprendente anche i pregiudizi inerenti alla costruzione, al­l'uso e alla manutenzione della condotta (I CCA sentenza inc. 11.2016.74 del 30 maggio 2018 consid. 9d con riferimenti; v. anche Göksu in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, 2ª edizione, n. 6 ad art. 691 CC). La manu­tenzione dell'infrastruttura come tale segue i precetti dell'art. 741 CC. Ciò che il Pretore aggiunto ha stabilito ponendo a carico del proprietario del fondo domi­nante i relativi costi della manutenzione.

 

                                               Un'altra questione è quella di sapere se al convenuto possano essere addebi­tate le spese sostenute nel 1988 dagli attori per la “sostituzione” della condotta che serve al solo vicino. Ora, che tali costi possano rientrare nella nozione di danno da risarcire è possibile. Ed è vero che spetta a chi postula una servitù di condotta offrire il risarcimento del danno, rispettivamente chiedere di determi­narlo, il proprietario del fondo serviente non dovendo formulare richieste di in­dennità (RtiD I-2004 pag. 498 consid. 4 con rinvii). Resta il fatto che a fronte dell'allegazione del convenuto secondo cui l'indennizzo tendeva allo zero e alla contestazione di lui circa il rinnovamento della canalizzazione da parte degli at­tori, spettava pur sempre a questi ultimi dimostrare quest'ultima allegazione. Agli atti non vi è tuttavia alcun riscontro oggettivo, ciò che non è l'interrogatorio dei due attori. Ne segue che il reclamo è una volta di più destinato all'insuccesso.

 

                                   9.   Nelle domande di giudizio, RE 1 e RE 2 chiedono anche la riforma del dispositivo sulle spese e ripetibili di primo grado protestando “tasse, spese e ripeti­bili”. Tale domanda, non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accogli­mento del reclamo. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivelerebbe così senza oggetto. Nelle motivazioni del rimedio giudico, tuttavia, essi fanno valere che, di regola, in tutte le cause vertenti su servitù legali valgono per analogia, in ma­teria di spese giudiziarie, i principi applicabili al diritto espropriativo ragione per cui anche se chi postula la servitù di condotta necessaria è vittorioso deve sopportare tutte le spese giudiziarie. In realtà, gli interessati disconoscono che con decisione del 14 marzo 2017 (pubblicata in DTF 143 III 261) il Tribunale federale ha ritenuto che la prassi cantonale secondo cui, in analogia con i principi applicabili in materia espropriativa, quand'anche il convenuto soccombesse in un'azione tenden­te a otte­nere un accesso necessario, spese e ripetibili andavano di regola a carico dell'atto­re, fosse contraria al diritto federale. Esso ha così stabilito che, pur nelle cause ver­tenti sulla concessione di un accesso necessario (ispirate al diritto espropriativo), le spese giudiziarie vanno poste di regola a carico del soccombente, come prevede l'art. 106 cpv. 1 CPC. Eccezioni fondate sul­l'art. 107 CPC, ovvero sull'equità, de­vono giustificarsi alla luce di “circostanze particolari”. “In presen­za di più tracciati praticabili” quali accessi necessari – ha proseguito il Tribunale federale – “un'oppo­sizione apparirà legittima e potrà condurre a una ripartizione delle spese per metà, ripetibili compensate”. Inversamen­te – esso ha precisato – “un'opposizione a oltranza e/o una richiesta spropositata di indennizzo saranno ulteriori motivi di messa delle spese e delle ripetibili a carico della parte convenuta soccombente”. L'applicazione del­l'art. 107 CPC è possibile peraltro soltanto per il giudizio di primo gra­do. In se­condo grado continua a valere senza eccezioni il precetto della soccombenza (DTF 143 III 270/271 consid. 4.2.6; v. anche I CCA inc. 11.2018.130 del 30 dicembre 2021 consid. 26).

 

                                         Premesso ciò, nel caso in esame, vista la loro integrale soccombenza, i reclamanti non spiegano perché il Pretore aggiunto, nel porre a loro carico tutte le spese giudi­ziarie, abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento. Né adducono motivi d'equità che avrebbero dovuto indurre il primo giudice a scostarsi dai principi di ripartizione previsti dall'art. 106 CPC.

 

                                10.   Visto quanto precede il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha presentato osserva­zioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 700.– sono poste solidalmente a carico dei reclamanti, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia con­cerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.