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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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cancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 24 maggio 2023 presentato da
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CO 2 e CO 1 (patrocinati dall'PA 1),
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Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 7 ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 ha ordinato a RE 1, proprietaria della particella n. __________5 RFD di __________, di rimuovere, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, le piante di falso Gelsomino e gli arbusti posti a una distanza inferiore a 50 cm dal confine con la particella n. __________4 RFD di __________ appartenente, in ragione di un mezzo ciascuno, a CO 2 e CO 1. L'ordine è stato impartito sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.– per ogni giorno di inadempimento. Gli istanti sono stati inoltre autorizzati all'adempimento sostitutivo a spese della convenuta. Tale decisione è passata in giudicato. Invitata il 15 dicembre 2022 a rimuovere le piante, il 10 gennaio 2023 RE 1 ha comunicato ai vicini di avere adempiuto all'ordine pronunciato dal Pretore, tagliando i fusti delle piante e versato un apposito prodotto per rimuovere anche i tronchetti e le radici.
B. Il 9 febbraio 2023 CO 2 e CO 1 si sono rivolti nuovamente al Pretore lamentando il mancato rispetto dell'ingiunzione da parte di RE 1, chiedendo di infliggere la multa disciplinare comminata nella decisione del 7 ottobre 2022 e di essere autorizzati all'adempimento sostitutivo. Nelle sue osservazioni del 15 marzo 2023 la convenuta ha sostanzialmente indicato di avere adempiuto all'ingiunzione pretorile. In una replica del 29 marzo 2023 gli istanti hanno contestato la completa estirpazione delle piante, la parte aerea delle medesime sostenuta da una pergola non essendo stata eliminata completamente. In una duplica dell'11 aprile 2023 la convenuta ribadito la sua posizione.
C. Statuendo con decisione del 15 maggio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha irrogato a RE 1 una multa disciplinare di fr. 200.– al giorno dal 15 al 31 dicembre 2022. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli istanti fr. 700.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 maggio 2023 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza. Non sono state chieste osservazioni a CO 2 e CO 1. Il 30 giugno 2023 la reclamante ha prodotto uno scritto della ditta G__________.
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le decisioni del giudice dell'esecuzione è dato unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC) da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 20 maggio 2023 (cfr. tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00250316, agli atti). Datato 24 maggio 2023 ma impostato il 26 successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è dunque tempestivo.
2. Nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, i documenti prodotti dal reclamante soltanto in questa sede e non davanti al primo giudice (delle foto concernenti il taglio dei gelsomini (doc. B), lo scritto del 22 maggio 2023 della ditta F__________ (doc. C) e quello del 20 giugno 2023 della ditta G__________ sono pertanto irricevibili.
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
4. Nella decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto dichiarato priva d'oggetto la richiesta di adempimento sostitutivo formulata dagli istanti, la decisione del 7 ottobre 2022 permettendo già la rimozione delle piante a spese della convenuta. Quanto alla multa disciplinare di fr. 200.– per ogni giorno d'inadempimento dell'ordine di rimozione delle piante, il Pretore dopo avere rammentato che la convenuta avrebbe dovuto procedere all'eliminazione delle piante alla scadenza “dei 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione”, ha accertato che il passaggio in giudicato avvenuto il 15 novembre 2022 e che pertanto la violazione è cominciata al più presto il 15 dicembre 2022. Egli ha appurato che solo all'inizio di gennaio 2023 la convenuta aveva provveduto a fare tagliare le piante, lasciando nel terreno la parte inferiore delle stesse avvelenandone le radici, le quali sono poi state rimosse il 24 febbraio seguente. Per il primo giudice, considerato il valore economico in gioco, così come il fatto che “la parte più importante dell'esecuzione è avvenuta in una data imprecisata agli inizi di gennaio 2023 e presumendo la buona fede della convenuta nel credere, così facendo, di avere adempiuto alla sentenza” si giustifica limitare la multa disciplinare al periodo dal 15 dicembre al 31 dicembre 2022.
5. Davanti al giudice dell'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a far valere solo vizi inerenti alla procedura di esecuzione medesima e a contestare il carattere esecutivo della sentenza. Per quanto concerne il merito, essa può opporre unicamente che dopo la comunicazione della sentenza si sono verificate circostanze suscettibili di ostare all'esecuzione, essendo intervenuto l'adempimento (o l'impossibilità oggettiva di adempimento: Droese in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 33 ad art. 341), la concessione di una dilazione oppure la prescrizione o la perenzione (sentenza del Tribunale federale 4A_432/2019 del 13 dicembre 2019 consid. 3.3.2 in RSPC 2020 pag. 250; RtiD I-2017 pag. 710 n. 31c), fermo restando che l'adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti (art. 341 cpv. 3 CPC) e che l'onere della prova incombe alla “parte soccombente”.
Quanto alla commisurazione di una multa disciplinare, essa deve rispettare il principio di proporzionalità ed essere giustificato alla luce della violazione concretamente in esame e dello scopo che si prefigge (che non è semplicemente quello di punire una trasgressione, ma anche quello di assicurare l’effettiva esecuzione della decisione). Dal punto di vista della proporzionalità, occorre tenere in considerazione, oltre all'elemento della colpa, anche la portata della violazione: ad esempio, la multa comminata va ridotta quando l'obbligato ha rispettato in gran parte l'ordine e l'ha violato soltanto per negligenza limitatamente a un aspetto mino-re DTF 142 III 598 consid. 6.2; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 18 ad art. 343).
6. Nel reclamo RE 1 non contesta l'accertamento del Pretore secondo cui la rimozione delle piante decisa con la sentenza del 7 ottobre 2022 doveva avvenire prima del 15 dicembre 2022 né tantomeno di avere eseguito all'ordine impartitole dopo questa data, avendo provveduto agli inizi di gennaio 2023 a fare tagliare gli arbusti e a versare un apposito prodotto per favorire la decomposizione dei ceppi e delle radici, per poi il 24 febbraio successivo fare estirpare pure gli apparati radicali rimasti nel terreno. Essa ritiene tuttavia che il Pretore non dovesse infliggerle nessuna multa disciplinare poiché in buona fede pensava che il termine per l'adempimento fosse sospeso dalle ferie giudiziali natalizie e scadesse quindi agli inizi del mese di gennaio 2023, che l'intervento eseguito a inizio gennaio 2023 fosse sufficiente per soddisfare all'ordine di rimozione e che a causa “delle difficoltà del lavoro da eseguire, delle condizioni metereologiche avverse, del terreno gelato, delle festività natalizie e del periodo meno adatto ad intervenire sulle piante, il tempo concessole per adempiere all'ordine di rimozione delle piante era insufficiente. Se non che le giustificazioni fatte valere dalla reclamante non sono state presentare al primo giudice ma sono state addotte per la prima volta in questa sede. Nuove, esse si rivelano di conseguenza inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC: sopra consid. 2).
Ad ogni modo, contrariamente all'assunto della reclamante, le ferie giudiziarie di Natale sono iniziate il 18 dicembre 2022 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) ovvero dopo la scadenza del termine d'adempimento del 14 dicembre precedente. Quanto al fatto di aver creduto che l'intervento eseguito a inizio gennaio 2023 fosse sufficiente per soddisfare all'ordine di rimozione delle piante e ciò perché, prima di trovare una ditta che ha proposto di rimuovere le radici con l'aiuto di una pala meccanica di piccole dimensioni, le altre ditte di giardinaggio le avevano detto che, non potendo procedere alla rimozione dei rampicanti con pala e piccone a causa del terreno gelato e della larghezza di soli 20 cm della striscia di giardino dove erano posti, l'unica soluzione fattibile era quella di tagliare i tronchi e di '“avvelenare il midollo dei fusti e le radici”, nella commisurazione della multa il Pretore ha già tenuto conto del fatto che, quantunque la completa estirpazione degli arbusti sia avvenuta il 24 febbraio 2023, la parte più importante della rimozione degli stessi è avvenuta agli inizi di gennaio 2023 e della convinzione della convenuta di avere ossequiato all'ordine. Infine, relativamente alla brevità del termine d'adempimento, l'interessata non pretende di avere chiesto una proroga del medesimo, che pacificamente sarebbe scaduto nel periodo invernale.
7. Per il resto, la reclamante ritiene che la multa disciplinare inflittale dal Pretore è sproporzionata, ma non spiega perché la sanzione di fr. 200.– giornalieri calcolata sull'arco di 17 giorni, onde una sanzione di fr. 3400.– non rispetterebbe il principio della proporzionalità. Il primo giudice, come si è detto, ha commisurato l'entità della multa tenendo conto delle circostanze specifiche, segnatamente del valore economico in gioco, della parziale rimozione delle piante e in sostanza della contenuta gravità dell'inadempimento. In definitiva, l'apprezzamento del Pretore non denota eccesso né abuso. Se ne conclude in ultima analisi che il reclamo vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
8. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità, CO 2 e CO 1 non essendo stati chiamati a formulare osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Nelle misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.