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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 4 agosto 2023 presentato dalla
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CO 1 ,
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Ritenuto
in fatto: A. Il 13 marzo 2023 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Arbedo-Castione per ottenere il rigetto dell'opposizione interposta dalla ditta RE 1 al precetto esecutivo n. 3378259 dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona fattole notificare per l'incasso di fr. 2000.– più interessi al 5% dal 1° giugno 2022 corrispondenti al salario del mese di giugno del 2022. Nelle sue osservazioni del 30 marzo 2023 la RE 1, patrocinata da un'avvocata, ha proposto di respingere l'istanza “non corredata da nessun titolo di rigetto” protestando spese e ripetibili. Tali richiesta sono state ribadite il 24 aprile 2023. Il 12 giugno 2023 l'istante, preso atto del pagamento di fr. 1649.50 da parte della convenuta, ha comunicato al Giudice di pace di “interrompere la mia domanda di rigetto dell'opposizione e di terminare la pratica”.
B. Con decreto del 31 luglio 2023 il Giudice di pace ha stralciato la procedura dal ruolo. Le spese processuali di fr. 80.– sono state poste a carico dell'istante. Non sono state assegnate ripetibili.
C. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 agosto 2023 per ottenere che il dispositivo in questione sia riformato nel senso di riconoscerle un'indennità per ripetibili. Il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Introdotto meno di una settimana dalla notificazione della decisione impugnata, il reclamo, datato 4 agosto 2023 ma impostato il 7 agosto successivo, è pacificamente tempestivo.
2. Nel decreto di stralcio il Giudice di pace, preso atto della volontà dell'istante di “concludere la pratica”, ha ritenuto la procedura priva d'oggetto e l'ha quindi stralciata dal ruolo. Quanto alle spese giudiziarie, egli si è limitato a riscuotere la tassa di giustizia di fr. 80.– senza assegnare ripetibili. La reclamante sostiene che l'istante, desistente, è risultato soccombente onde l'obbligo per quest'ultimo di versarle un'indennità per ripetibili.
3. Nel caso in esame, è pacifico che, nonostante la dicitura sul frontespizio della decisione (“vista l'istanza di conciliazione”), il Giudice di pace non ha statuito come autorità di conciliazione. Premesso ciò, ci si può invero chiedere se la lite, piuttosto che per la perdita dell'oggetto (art. 242 CPC), non sia terminata per desistenza dell'istante (art. 241 cpv. 1 CPC). E in tal caso con la reclamante si conviene che la desistenza, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un rimedio giuridico di assumere il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC).
Se non che, per essere ricevibili, pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate, anche in materia di spese e ripetibili (DTF 143 III 112 consid. 1.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_910/2021 dell'8 marzo 2023 consid 7). Una richiesta indeterminata per ripetibili è ammissibile in primo grado, ma non più in sede di ricorso (I CCA, sentenza inc. 11.2020.167 del 23 settembre 2021 consid. 11). E in mancanza di conclusioni in tal senso non sussistono i requisiti per statuire sull'entità dell'indennizzo. Né dalla motivazione del reclamo si desume come debba essere riformata la decisione impugnata. Carente di motivazione, il rimedio giuridico, che può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG), va dichiarato inammissibile.
4. Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non riscuotere spese processuali. Non si pone problema di indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Arbedo-Castione.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.