Incarto n.
16.2023.32

Lugano,

27 settembre 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

cancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 9 ottobre 2023 presentato da

 

 

RE 1 

(patrocinata dall'PA 1)

 

 

contro la decisione emessa il 6 settembre 2023 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2022.212 (con­tratto di mandato) da lei promossa con petizione del 25 luglio 2022 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 (I)

(patrocinato dall'PA 2),

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nel mese di ottobre 2021 un consulente della L__________ ha prospettato a CO 1, citta­dino italiano domici­liato a __________, la possibilità di beneficiare di importanti ridu­zioni del carico fiscale suo e delle società di cui era socio in caso di un suo trasferimento in Svizzera. A tal fine, CO 1 si è in­contrato con dipendenti della RE 1 di __________, società fiduciaria che offre tra l'altro consu­lenze fiscali. Dopo un incontro, avvenuto il 21 ottobre 2021, il 26 ottobre seguente la fiduciaria ha chiesto a CO 1 una serie di documenti per disporre dei “primi elementi per determinare una prima analisi della situazione fiscale complessiva e sottoporle un nostro pre­ventivo per un parere specifico e mirato alle sue esigenze”. Rice­vuta una parte della documentazione richiesta, il 9 novembre 2021 la RE 1 ha comunicato a CO 1 che “nonostante alcuni documenti sono mancanti” era “in grado di predisporle una simulazione attendibile” che avrebbe necessitato di successivi approfondimenti da “condividere con lei una volta trasmessole il primo draft di documento” e di volere “preventiva­mente sottoporle una proposta di notula per l'analisi che an­dremo a definire […] tra i sei e gli ottomila euro”. A quest'ultima comuni­ca­zione CO 1 non ha formalmente reagito.

 

                                         In occasione di un secondo incontro tenutosi il 25 novembre 2021, la RE 1 ha illustrato a CO 1, accompa­gnato da __________ C__________, socio della A__________ di __________, un docu­mento di ana­lisi fiscale (memorandum) da lei predisposto. La so­cietà fiduciaria ha poi trasmesso il 14 dicembre 2021 a CO 1 tale documento e successivamente, il 10 e 23 feb­braio 2022, lo ha invitato, senza esito, a vo­lerle comunicare se avesse riflettuto all'idea discussa di costituire una “holding di par­tecipa­zioni” e se avesse la necessità di ulteriori chiarimenti.

 

                                         Il 2 maggio 2022 la RE 1 ha trasmesso a CO 1 una nota professionale, intestata alla __________, di 7000.– relativa alla consulenza in materia fi­scale effettuata dal 15 ottobre 2021 al 28 febbraio 2022. CO 1 ha conte­stato la pretesa sostenendo che né lui né la A__________ aves­sero conferito un mandato, l'attività es­sendosi limitata a di­scussioni preliminari in vista del conferimento di un mandato mai assegnato. Il 18 maggio 2022 la fiduciaria ha co­municato a CO 1 di avere stornato tale parcella con nota di credito e gli ha trasmesso una nuova nota a lui intestata con il medesimo importo.

 

                                  B.   Il 25 luglio 2022 la RE 1, rinunciando unilateral­mente alla procedura di conciliazione in virtù dell'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, si è rivolta direttamente al Pretore del Distretto di Lu­gano, sezione 1, per otte­nere da CO 1 il pagamento di  7000.– oltre interessi al 5% dal 19 maggio 2022. Nelle sue os­serva­zio­ni del 9 settembre 2022 il convenuto ha proposto, in via principale, di dichiarare irricevibile la petizione per incompetenza territoriale, in via subordi­nata di respingerla e in via ancor più su­bordinata di accoglierla parzial­mente fissando la mercede in ma­niera proporzionata all'attività effettivamente svolta. In replica e duplica del 18 novembre 2022 e 12 dicembre 2022 le parti hanno reiterato le rispettive posizioni. Alle prime arringhe del 28 dicem­bre 2022 esse hanno notifi­cato prove. L'istruttoria si è chiusa il 1° marzo 2023 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato limi­tandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 26 e del 30 maggio 2022 esse hanno ribadito le loro posizioni.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 6 settembre 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese proces­suali di fr. 450.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 1200.– per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è in­sorta a questa Camera con un reclamo del 9 ottobre 2023 in cui chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la sua petizione. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2023 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera en­tro trenta giorni dalla notifica­zione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 7 settembre 2023. Cominciato a decorrere l'indo­mani, il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 7 ottobre 2023, salvo prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Intro­dotto il 9 ottobre 2023, ultimo giorno utile, il reclamo in esame, è per­tanto tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'ac­certamento manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cogni­zione le censure concernenti l'errata appli­cazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cogni­zione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accer­tati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La defini­zio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimo­strare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente inso­steni­bili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuri­dico chiaro e indiscusso op­pure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'e­quità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                     

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, ravvisata una fat­tispecie di carattere internazionale, ha accer­tato innanzitutto la propria competenza e l'applicabilità del diritto svizzero. Premes­so ciò, egli ha esaminato se, come sostenuto dall'attrice, con l'in­vio del preventivo il 9 novembre 2021 e in mancanza di una rea­zione da parte del convenuto tra le parti fosse sorto un contratto di mandato per atti concludenti o se, come addotto invece dal convenuto, nessun contratto è venuto in essere, sia perché con l'inapplicabilità dell'art. 6 CO l'ac­cettazione del preventivo avreb­be richiesto una dichiarazione espressa sia perché in occasione dell'incontro del 25 novembre 2021 egli avrebbe comunicato all'attrice di non volere procedere con l'attività di consulenza e analisi prospettatagli nel preventivo giacché dal memorandum sottopostogli risultava che il trasferimento in Svizzera non avrebbe consentito il risparmio fiscale prefissatosi.  

 

                                         Rammentato che un contratto è concluso quando i contraenti hanno manifestato concordemente la loro reci­proca volontà (art. 1 cpv. 1 CO), ciò che avviene dopo che una parte ha presentato un'offerta e l'altra l'ha ac­cettata, il primo giudice ha stabilito che “nulla permette di confermare l'esistenza di un'offerta”. Inoltre, egli ha soggiunto, quand'anche il preventivo costituisse un'offerta, “nulla si trova negli atti di causa che permetta di concludere che vi sia stata un'accettazione esplicita o tacita”. Il primo giudice ha rite­nuto inoltre che le circo­stan­ze o la natura particolare del ne­gozio non necessitassero di un'accettazione espressa nel senso dell'art. 6 CO. A suo parere visto che prima dell'invio del preven­tivo tra le parti vi era stato un solo incontro e uno scam­bio di e-mail, non si era instaurato alcun rapporto speciale “che potesse portare a ri­tenere che tra­mite il suo silenzio il convenuto inten­desse esplici­tare il suo consenso”. Anzi, egli ha proseguito, “era poi la prima volta che le parti entravano in contatto cosicché l'at­trice neppure si poteva riferire all'esistenza di una prassi pas­sata che le permet­teva di concludere per l'esistenza di un accordo con il conve­nuto”. Né, per il Pretore ag­giunto, si può concludere per l'esi­stenza di un contratto di “natura particolare”, un negozio del ge­nere poten­dosi ravvisare quando lo stesso comporta solo dei be­nefici per la persona a cui è indirizzata l'offerta. Il primo giu­dice ha escluso pure l'applicazione dell'art. 395 CO invocato dall'at­trice, giacché quest'ul­tima ha soste­nuto la sua pretesa ap­pellan­dosi alla mancata reazione di CO 1 davanti all'invio del preventivo (…) e non a una propria mancata reazione a una pro­posta d'incarico giunta da CO 1 (sce­nario questo che sa­rebbe ricaduto sotto l'art. 395 CO). In definitiva, per il Pretore ag­giunto, le parti non hanno concluso nessun contratto, i loro rap­porti essendosi fermati a una fase preliminare che aveva come scopo quello di valutare la possibilità di concludere un contratto di mandato volto a stilare un parere specifico e mi­ratodelle esi­genze del convenuto. Donde la reiezione della petizione.

 

                                   4.   In questa sede, non sono più litigiose né la competenza territo­riale del giudice adito né l'applicabilità del diritto svizzero. Con­troversa è la questione di sapere se la conclusione del Pretore aggiunto, per il quale in sintesi nessun contratto era sorto tra le parti, resista alla critica. Per la reclamante l'accertamento del primo giudice secondo cui il preventivo del 9 novembre 2021 in­viato a CO 1 costituisse una sua offerta, è arbitrario. Essa fa valere che, contrariamente a quanto abbia inteso erro­neamente il Pretore aggiunto, l'inca­rico si era già perfezionato all'incontro del 21 ottobre 2021 in quanto l'oggetto del contratto di mandato e dun­que quello dell'incarico affidatole era già chiaro dal primo incontro, ovvero l'analisi del panorama fiscale elve­tico in vi­sta di un eventuale trasferimento del convenuto in Svizzera. A suo avviso, già al primo colloquio vi erano tutti gli elementi costitutivi del contratto di mandato e ciò a prescindere che non vi fosse un accordo sulla remunerazione, la mercede non essendo un ele­mento essenziale di un tale contratto.

 

                                   5.   Nel caso in esame, non ci possono essere dubbi sul fatto che, se si accertasse la conclusione di un con­tratto, questo non potrebbe che essere qualificato come mandato. Per l'art. 394 cpv. 1 CO il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, i servizi di cui viene incaricato. Non differentemente che in ogni altro tipo di contratto, il mandato è validamente stipulato allorché le parti hanno scambiato le loro reciproche volontà, concordando sui punti essenziali del contratto stesso (art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 CO). La legge non prevede alcuna forma particolare per la stipula­zione del mandato, il quale può essere concluso anche per atti conclu­denti.

 

                                         Ora, il contratto non è perfetto se non quando i contraenti ab­biano manifestato concordemente la loro reci­proca volontà (art. 1 cpv. 1 CO). Tale manifestazione può essere espressa o tacita (art. 1 cpv. 2). Per giudi­care di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e con­corde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascon­dere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). 

 

                                         Nel diritto contrattuale svizzero la questione di sapere se le parti hanno concluso un accordo è sottoposta al principio della priorità della volontà soggettiva sulla volontà oggettiva. Se le parti si sono espresse in modo concorde, se si sono effettivamente in­tese e, dunque, se hanno voluto impegnarsi, allora vi è un ac­cordo di fatto. Se al contrario, pur comprendendosi, non sono riuscite ad accordarsi, cosa di cui erano consapevoli fin dall'ini­zio, c'è un chiaro dissenso e il contratto non è concluso. Può al­tresì acca­dere che le parti si siano espresse in modo concor­dante, ma che una o entrambe non abbiano compreso la volontà interna dell'al­tra, di cui non erano a conoscenza fin dall'inizio. In simile eve­nienza vi è un dissenso latente e il contratto è con­cluso nel senso oggettivo che può essere dato alle loro dichiara­zioni di vo­lontà secondo il principio dell'affi­damento; in tal caso l'accordo è nor­mativo (DTF 144 III 98 consid. 5.2.1).

 

                                         Il giudice deve in un primo momento ricercare la reale e comune volontà delle parti, se del caso sulla base di indizi. Costituiscono indizi in tal senso non solo il tenore delle dichiarazioni di volontà, ma anche il conte­sto generale, cioè tutte le circostanze che per­mettono di scoprire la reale volontà delle parti, sia che si tratti di dichiarazioni precedenti alla conclusione del contratto o di fatti posteriori alla stessa, in particolare il com­portamento ulteriore delle parti che stabilisce quale era all'epoca la concezione dei contraenti (DTF 144 III 93 consid. 5.2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_261/2023 del 16 febbraio 2024 consid. 4.1.1). 

 

                                         Se il giudice non riesce a determinare la volontà reale e comune delle parti – per mancanza di prove o per­ché quest'ultime non sono concludenti – o se constata che una parte non ha capito la volontà espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto (ciò che non risulta già dal semplice fatto che è allegato nella causa, ma deve risultare dalle prove), egli deve ricorrere all'inter­pretazione normativa (od oggettiva) e cioè stabilire la volontà og­gettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra. A tal fine parte dal tenore letterale delle dichiarazioni, che non vanno interpretate in modo isolato, ma valutate considerando il loro significato nell'ambito concreto. Anche quando il testo appare a prima vista chiaro, egli non si può acconten­tare di una semplice interpretazione lette­rale. Le dichiarazioni delle parti vanno piuttosto interpretate nel modo in cui esse potevano e dovevano essere capite tenendo conto di tutte le circostanze, nonché del loro tenore e rapporto (DTF 148 III 61 consid. 2.2.1 con rinvii). Secondo il principio dell'affidamento, la volontà interna del dichiarante di legarsi non è l'unico fattore decisivo; un obbligo da parte sua può derivare dal suo comportamento, dal quale l'altra parte poteva, in buona fede, dedurre una volontà di vincolarsi. Esso per­mette così di im­putare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, an­che se ciò non corrisponde alla sua volontà interna (DTF 144 III 98 consid. 5.2.3; sentenza del Tribu­nale federale 4A_261/2023 del 16 febbraio 2024 consid. 4.1.2).

 

                                         La determinazione della volontà oggettiva delle parti, basata sul principio dell'affidamento, è una questione di diritto, che questa Camera esamina liberamente; per deciderla, tuttavia, è necessa­rio basarsi sul conte­nuto delle dichiarazioni di volontà e sulle cir­costanze, che sono questioni di fatto. Le circostanze decisive a tale riguardo sono solo quelle che hanno preceduto o accompa­gnato la manifestazione di volontà, ma non gli eventi successivi (DTF 144 III 99 consid. 5.2.3; sentenza del Tribunale federale 4A_261/2023 del 16 feb­braio 2024 consid. 4.1.2). Anche la scelta tra i metodi d'interpretazione soggettivo e oggettivo at­tiene al di­ritto. La decisione spetta al giudice e dipende dall'esito dell'istrut­toria. L'art. 18 cpv. 1 CO gli impone di dare la pre­ce­denza al me­todo soggettivo, a condizione che vi siano elementi sufficienti per farlo (CCR sentenza inc. 16.2019.68 del 1° dicem­bre 2020 con­sid. 6b).                         

 

                                   6.   In concreto, la RE 1 di __________ è una società at­tiva nel settore fiduciario che fornisce in partico­lare consulenze fiscali, mentre CO 1 è una persona fisica domiciliata in Italia ed è socio segnatamente della A__________ di __________. Dagli atti risulta poi che un funzionario della banca L__________ ha prospettato a CO 1 la possibilità di ottimiz­zare il suo carico fiscale in caso di un suo trasferimento in Sviz­zera (doc. 3, confermato da __________ C__________i in occasione della sua audizione del 1° marzo 2023). Ne è quindi seguito un incontro, il 21 ottobre 2021, alla presenza di __________ B__________ con __________ F__________ per la RE 1 e di CO 1.

 

                                         Quest'ultimo ha “fin da subito esposto in maniera chiara e inequi­vocabile il suo interesse: valutare un even­tuale trasferimento in Svizzera se ciò avesse determinato un importante risparmio sulle imposte anche in considerazione dei costi da sostenere in Svizzera (canone di locazione, utenze, servizi…) di gran lunga maggiori rispetto ai costi già sostenuti in Italia. CO 1 aveva rappresentato all'attrice che sarebbe stato disponibile a valutare l'ipotesi del trasferimento solo se il risparmio fiscale fosse stato almeno pari a 250 000.00/300 000.00 euro annui” (osservazioni del 9 settembre 2022 pag. 6 in alto). Il 26 ottobre 2021 la fidu­cia­ria ha chiesto a CO 1 una serie di documenti per di­sporre dei “primi elementi per determinare una prima analisi della situa­zione fiscale complessiva e sottoporle un nostro pre­ventivo per un parere specifico e mirato alle sue esigenze” (doc. B). Il giorno successivo CO 1 ha trasmesso una parte della docu­men­ta­zione richiesta, spiegando alcune dinamiche so­cietarie, per poi terminare con “per questo sarebbe opportuno valutare la costitu­zione di una Holding entro il 2021 anche in considerazione delle nuove acquisi­zioni già in opera del 2022 anche in paesi esteri” (doc. C).

 

                                         Il 9 novembre 2021 __________ B__________ ha comunicato a CO 1 che “nonostante alcuni documenti sono mancanti” era “in grado di predisporle una simulazione attendibile” che avrebbe necessitato di succes­sivi approfondimenti da “condividere con lei una volta trasmessole il primo draft di documento”, di volere “preventivamente sottoporle una proposta di notula per l'analisi che andremo a definire se lei riterrà di pro­seguire con i nostro studio professionale che possiamo quantificare tra i sei e gli otto­mila euro” con l'obbiet­tivo di “darle una panoramica ampia e com­pleta delle differenti opportunità che lei potrebbe cogliere con una residenza in Ticino, evidenziando aspetti di minor inte­resse così da avere un quadro preciso della situa­zione“ (doc. D). A quest'ultima comunicazione CO 1 non ha dato formale riscontro in quanto “sono intercorsi contatti tra le parti per la pro­grammazione di un nuovo incontro a __________ il giorno 25 novem­bre 2022 (osservazioni del 9 settembre 2022 pag. 6 verso il bas­so).

                                        

                                         Prima di tale incontro, CO 1 ha riferito a __________ C__________, altro socio della A__________, “che aveva magari trovato il modo di risparmiare circa € 300 000.00 di tasse all'anno sul red­dito dal lui percepito da A__________ e da altre sue società”, chieden­dogli di accompagnarlo a __________ (deposizione di __________ C__________ del 1° marzo 2023, verbali pag. 5). In occasione di tale incontro __________ B__________ e __________ F__________ hanno sottoposto a CO 1 e a __________ C__________ un documento di analisi fiscale (memorandum) da loro predisposto (deposizione di __________ C__________ del 1° marzo 2021, verbali pag. 5). Durante tale incontro “si è però capito abbastanza in fretta che il risparmio fiscale ci sa­rebbe stato a condizione che il signor CO 1 proce­desse con la vendita delle sue quote societarie in Italia e con sostanzialmente l'interruzione di qualsiasi tipo di legame anche affettivo con l'Ita­lia” al che CO 1 ha “lanciato l'idea di costituire una Hol­ding in Sviz­zera che detenesse varie partecipazioni in Italia”. An­che a seguito del diniego della fiduciaria di consegnargli seduta stante il memorandum CO 1 ha “espressamente dichia­rato all'attrice di non avere interesse a proseguire nell'attività e, di conseguenza, a ricevere l'analisi approfondita oggetto della proposta di notula trasmessa dall'attrice con e-mail del 9 novem­bre” (osservazioni del 9 settembre 2022 pag. 7 in alto).

 

                                         L'incontro si è poi concluso “con la comunicazione RE 1 che il sottoscritto [__________ C__________] e il dottor CO 1 avreb­bero analizzato se effettivamente procedure con la costitu­zione di una Holding proce­dendo poi a eventualmente incari­care la RE 1 per un'analisi in merito ad A__________ e alla costitu­zione di questa Holding in Svizzera” (deposizione di __________ C__________ del 1° marzo 2021, verbali pag. 5). Il 14 dicembre 2021 la fiduciaria ha poi trasmesso a CO 1 il citato me­morandum (doc. E). Il 10 febbraio 2022 __________ B__________ ha chiesto a CO 1 di fare il punto “relativamente all'attività sin qui svolta e relativa al parere ed alle riunioni effettuate” e a comunicargli se “ha valutato di procedere con la costituzione del-la holding o se necessita di ulteriori approfondimenti” (doc. 4). La richiesta è stata rinnovata il 23 feb­braio seguente da __________ F__________ (doc. 4). Preso atto che nessuna reazione era giunta, la RE 1 ha emesso la propria nota professionale di € 7000.– prima intestandola alla A__________ e poi a CO 1 (doc. 8).

 

                                         Visto quanto precede, senza neppure riferirsi alla testimonianza di un dipendente dell'attrice (__________ F__________), per il quale all'in­contro del 21 ottobre 2021 il convenuto aveva affidato all'RE 1 l'incarico di redigere un parere sulle con­seguenze di un trasferimento in Svizzera (deposizione del 1° marzo 2023, ver­bali pag. 2), la conclusione del Pretore aggiunto secondo cui tra le parti non era sorta una relazione contrat­tuale non resiste alla critica. Non si può in effetti ritenere che entrambe le parti non abbiano compreso la reale volontà dell'altra parte. CO 1 ha richiesto un servizio (consulenza sull'ottimizzare il suo carico fiscale in caso di un suo trasferimento dall'Italia alla Svizzera: “offerta”) mentre la RE 1 ha accet­tato di rendere il servizio nell'interesse di CO 1 confor­memente alla vo­lontà di quest'ultimo (rilascio di un parere, fos­s'anche par­ziale, sulla questione: “accettazione”). Nella misura in cui le parti si sono effettiva­mente intese e hanno voluto impe­gnarsi, è sorto un ac­cordo di fatto. Che i rapporti tra di loro si siano fermati a una fase preliminare non può essere condiviso ove appena si pensi alla na­tura dei servizi richiesti e alle esigenze del convenuto. Così, se il primo incontro del 21 ottobre 2021 po­teva ritenersi me­ramente esplora­tivo, è seguita un'analisi, ancor­ché parziale, della concreta situazione del convenuto sulla base di svariata docu­mentazione fiscale e finanziaria fornita da quest'ul­timo così come un secondo incontro ove è stato esposto il contenuto di tale ana­lisi. E dopo la verifica della pos­sibile ottimizzazione fi­scale sa­rebbe se­guita, con ogni evidenza, l'implementazione di quegli strumenti per attuare tale condizione. La seconda fase di­pen­deva così dalla prima. Certo, un parere specifico e mirato alle esigenze di CO 1 necessitava di ulte­riori approfondimenti, ma il solo fatto che la prima verifica non avesse dato il risultato sperato non può signifi­care che lo scopo dell'analisi dell'impatto fiscale del tra­sferimento dall'Italia alla Sviz­zera, poi sfociato nel me­moran­dum del 25 novembre 2021, fosse semplicemente quello di valu­tare la possibilità di concludere un con­tratto.

 

                                         Non si disconosce che per il convenuto le parti non si erano ac­cordate sulla mer­cede. Premesso che nel diritto svizzero il man­dato è di principio oneroso, l'accordo sulla mercede non è tutta­via un elemento ca­ratte­ristico di tale contratto. Ad ogni modo, nel caso di un dis­senso latente, ovvero nel caso in cui le parti riten­gano di aver trovato un accordo benché ciò in realtà non sia il caso, il con­tratto si ritiene comunque concluso nel senso ogget­tivo che può essere dato alle loro dichiarazioni di volontà se­condo il principio dell'affida­mento. Nel caso in esame, visto il contesto in cui si sono svolte le trattative e la natura dei servizi richiesti, il conve­nuto non poteva ragionevolmente ritenere che la richiesta a una società fiduciaria di esaminare una possibile otti­mizzazione fi­scale all'estero, trasmettendole a tal fine svariata documenta­zione fiscale e finan­ziaria, non poteva essere intesa dall'attrice che come la richiesta di una consulenza e quindi, dal profilo og­get­tivo, come conclusione di un accordo oneroso. In definitiva, sulla conclusione di un contratto di mandato il reclamo si rivela fondato.

 

                                   7.   Relativamente alla mercede, già si è detto che in un rapporto di mandato, essa è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso (art. 394 cpv. 3 CO). Se il mandatario fornisce i propri servizi a titolo professionale, il mandato è oneroso in virtù dell'uso (DTF 135 III 259 consid. 2.1; cfr. anche CCR sentenza inc. 16.2020.16 del 10 mag­gio 2021 consid. 5). La mercede dovuta a un mandatario è fissata in primo luogo sulla base dell'accordo delle parti; in man­canza di un accordo e se non vi è un uso del settore, il giudice la fissa tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del singolo caso, fermo restando che essa deve essere oggettivamente pro­porzionata ai servizi resi (DTF 135 III 261 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_512/2019 del 12 novembre 2020 con­sid. 5.1.1; analogamente: RtiD II-2007 n. 42c pag. 736; CCR sen­tenza 16.2020.16 del 10 maggio 2021 consid. 6a). Conforme­mente a quanto previsto dall'art. 8 CC il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni, oltre all'esi­stenza del mandato, deve dimostrare la congruità della sua pre­tesa. Al riguardo, egli è tenuto ad allegare prima e – in caso di contestazione – di dimostrare poi, che l'ono­rario rivendicato corri­sponde alle modalità di computo concordate, è conforme alla re­golamentazione canto­nale applicabile, è giustificato in base all'uso, oppure ancora è oggettivamente proporzionato in base a tutte le circostanze pertinenti RtiD II-2007 pag. 736 consid. 5; II CCA sen­tenza inc. 12.2020.122 del 21 settembre 2021 consid. 8).

 

                                         La reclamante sostiene che tra le parti sia stata pattuita una mer­cede tra 6000.–/ 8000.– poiché, in sintesi, nella mail del 9 no­vembre 2021 essa aveva indicato tale ordine di grandezza senza alcuna reazione da parte del convenuto. Se non che, così argo­mentando, l'interessata disconosce che il silenzio vale come consenso solo se a causa della natura particolare del negozio o delle circostanze l'autore della proposta non debba aspettarsi un'accettazione espressa e la proposta non viene respinta entro un termine ragio­nevole (art. 6 CO). Il silenzio osservato dopo aver ricevuto un estratto conto, una fattura o un preventivo non vale, salvo patto contrario, come accettazione (DTF 112 II 500; Rep. 1988 p. 273). Certo, visto che tale principio trova i propri li­miti nei canoni della buona fede, ci si può chiedere se nella fatti­specie al convenuto si impo­neva un'immediata reazione anche perché la consulenza richiesta è stata effettivamente eseguita. Il quesito può rimanere indeciso.

 

                                         Sia come sia, nel caso in esame, nella mail del 9 novembre 2021 __________ B__________, dopo avere annunciato di essere in grado di predisporre una “simulazione attendibile… che necessita suc­ces­sivamente di alcuni ap­profondimenti” ha prospettato a CO 1 un pre­ventivo tra € 6000.–/8000.– per l'obiettivo che “vor­remmo rag­giungere, di darle una panoramica ampia e com­pleta delle diffe­renti opportunità che lei potrebbe avere con una resi­denza in Ti­cino, evidenziando anche eventuali aspetti di mi­nor in­teresse così da avere un quadro pre­ciso della situazione” (doc. D). Il pre­ventivo approssimativo, dunque, non poteva og­gettiva­mente rife­rirsi alla sola simulazione di calcolo poi sfociata nel memoran­dum del 25 novembre 2021 ma a una consulenza ben più estesa e approfondita. In circostanze siffatte, la mercede do­vuta non può che essere fissata tenendo conto di tutti gli ele­menti per­tinenti del caso in modo da essere oggettivamente pro­porzionata ai servizi effet­tivamente prestati. Premesso ciò, vi­sto quanto pre­cede, è evidente che l'importo di € 7000.– non può corri­spondere alle prestazioni rese dall'attrice. Tenuto conto che il mandato è durato da ottobre 2021 a febbraio 2022, quantun­que dopo il mese di novembre 2021 non constano apprezzabili pre­sta­zioni dell'attrice, che la consulenza si è esaurita per finire nella re­da­zione di un memorandum che ha richiesto una trentina di ore di lavoro (deposizione di __________ F__________ del 1° marzo 2023, ver­bali pag. 3) e che per una società fiduciaria l'analisi sui profili fi­scali riguardanti il trasferimento di stranieri in Svizzera non costi­tuisce un'attività inusuale né particolarmente impegna­tiva, si giu­stifica di ricono­scere un onorario di € 3500.–. Tale com­penso ap­pare proporzio­nato al servizio reso ove appena si consi­deri che l'attrice aveva prospettato una mercede di € 7000.– per un'ana­lisi approfondita. In definitiva, il reclamo deve essere par­zial­mente accolto e, in ap­plicazione dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la deci­sione impugnata va riformata nel senso che CO 1 è ob­bligato a versare alla RE 1 € 3500.–. Gli inte­ressi decorrono dal 5% dal 19 maggio 2022, data di per sé non conte­stata.

 

                                   8.   Le spese processuali di entrambe le sedi seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Visto l'esito della proce­dura, esse sono poste a carico delle parti in ragione di metà cia­scuno, compensate le ripe­tibili.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                      I.   Il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così rifor­mata:

1.  La petizione è parzialmente accolta nel senso che CO 1 è obbli­gato a versare alla RE 1 € 3500.– oltre interessi al 5% dal 19 maggio 2022.

2.  Le spese processuali di complessivi fr. 450.–, in parte anticipate dall'at­trice, sono poste a carico del­le parti in ragione di metà ciascuno, compen­sate le ripetibili.

 

                                   II.   Le spese processuali del reclamo di fr. 750.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.