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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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cancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 9 febbraio 2023 presentato dall'
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CO 1 (rappresentata dal presidente __________, ),
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Ritenuto
in fatto: A. L'associazione CO 1 aveva ingaggiato, almeno dal 2018, l'RE 1 per tenere dei concerti durante le manifestazioni estive in quel Comune. Le rappresentazioni del 2019 e del 2020 sono stati annullate dall'organizzatrice a causa delle avverse condizioni meteorologiche, il primo e in seguito alla pandemia da Covid-19, il secondo. Il 22 maggio 2021 la CO 1 ha confermato al gruppo musicale il concerto da tenersi il 20 agosto 2021, con l'avvertenza che “essendo Piazza __________ piuttosto piccola e le persone sarebbero vicine fisicamente”, l'evento sarebbe dipeso dall'andamento dell'emergenza sanitaria e dalle relative misure di contenimento. L'11 agosto 2021 il Consiglio federale ha deciso di non revocare i provvedimenti di protezione della popolazione in vigore fino a quel momento che consentivano, tra l'altro, lo svolgimento di manifestazioni con il certificato COVID senza limiti di capienza o di persone, mentre senza il certificato COvID con due terzi della capienza e fino a 1000 sedute e 500 in piedi. Preso atto di tali misure, l'indomani la CO 1 ha comunicato all'RE 1 l'annullamento dell'esibizione del 20 agosto seguente. Su richiesta dei musicanti il Municipio di __________ ha confermato, il 16 agosto 2021, l'autorizzazione per il concerto del 20 agosto, da tenersi in Piazza __________ o in Piazza __________, fermo restando che l'ente pubblico non avrebbe fornito per la manifestazione alcun supporto logistico o finanziario. Il concerto, per finire non si è tenuto.
Il 24 agosto 2021 l'RE 1 ha chiesto alla CO 1 di pagarle l'intero cachet pattuito di fr. 800.– e le spese sostenute per la stampa dei flyer con il programma del concerto di fr. 80.–, facendo valere che l'annullamento del concerto era stata una libera scelta dell'organizzatrice, non dovuta a motivi di polizia, di ordine sanitario o di forza maggiore e che la mancanza di un adeguato preavviso le aveva impedito di trovare un altro ingaggio. La richiesta è stata reiterata il 10 settembre 2021. Il 28 ottobre 2021 la CO 1 ha comunicato il suo rifiuto di pagare il compenso pattuito spiegando le ragioni che avevano condotto all'annullamento di tutte le manifestazioni programmate in quel periodo.
B. Nel frattempo, il 7 ottobre 2021 l'RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo della Magliasina per un tentativo di conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a ottenere il pagamento di fr. 880.– oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2021. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 19 gennaio 2022 l'autorizzazione ad agire all'istante, ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico di quest'ultima (inc. 18/2021).
C. Con petizione del 24 gennaio 2022 l'RE 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2022 la CO 1 ha proposto di respingere la petizione. Con replica del 5 aprile 2022 e duplica del 20 aprile 2022 le parti han-no mantenuto i rispettivi punti di vista. Alle prime arringhe del 24 agosto 2022 l'attrice, unica comparente, ha confermato la sua domanda. L'istruttoria si è tenuta seduta stante con l'audizione di due testimoni. Così invitate dal Giudice di pace, le parti hanno infine rinunciato alle arringhe finali.
D. Statuendo con decisione del 9 gennaio 2023 il Giudice di pace ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico dell'attrice.
E. Contro la decisione appena citata l'RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 febbraio 2023 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 16 febbraio 2024 la CO 1 si è rimessa al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono impugnabili, dandosi controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice l'11 gennaio 2023 (traccia dell'invio n. 98.41.910460.00001643, agli atti). Introdotto il 9 febbraio 2023 (cfr. timbro sulla busta d'invio), il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, dopo avere riassunto le posizioni delle parti, ha stabilito che il contratto tra le parti “non è immediatamente assimilabile a un contratto d'appalto” perché “un'orchestra non fornisce un risultato che possa essere oggettivamente valutato (giusto o sbagliato) e che possa essere qualificato come opera e soggetto alla garanzia per difetti”. Ciò esclude, a suo parere, l'applicazione dell'art. 377 CO, come prospettato dall'attrice. Egli ha inoltre negato all'attrice un risarcimento del danno in base all'art. 26 CO poiché essendo noto alle parti il rischio di annullamento del concerto “anche con un preavviso brevissimo, a causa della situazione pandemica o della meteo, non si può ritenere che vi è stato un errore derivante da colpa della convenuta”. Per il primo giudice, inoltre, “in considerazione della particolarità della manifestazione nonché della situazione sanitaria internazionale e in assenza di un accordo esplicito, non si può affermare che un periodo di disdetta di 7 giorni non fosse ragionevole e congruo”. Il Giudice di pace ha altresì respinto la pretesa di pagamento dei flyer con il programma del concerto, l'attrice avendo deciso di stamparli “nonostante un rischio concreto e conosciuto di annullamento”. Donde, in definitiva, la reiezione della petizione.
4. Dal profilo formale, la reclamante rimprovera anzitutto al Giudice di pace di non avere esaminato la tempestività della risposta dalla convenuta, eccezione da lei sollevata con la replica del 5 aprile 2022. In concreto, che il memoriale della convenuta sia stato notificato all'attrice unicamente il 23 marzo 2022 è possibile. Se non che, dagli atti risulta che il plico contenente l'ordinanza del 21 febbraio 2022, con cui il primo giudice ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare la risposta, è pervenuto all'interessata al più presto il 22 febbraio 2022. Datate 2 marzo 2022 ma impostate il 3 marzo 2022 (cfr. timbro sulla busta di invio agli atti), le osservazioni della convenuta risultano dunque tempestive e di conseguenza ricevibili. Al riguardo non occorre dilungarsi.
5. L'RE 1 censura la conclusione del Giudice di pace secondo cui il contratto d'ingaggio per il concerto del 20 agosto 2021 non soggiace alle norme del contratto d'appalto, con conseguente inapplicabilità dell'art. 377 CO. Essa ribadisce che uno spettacolo musicale costituisce un'opera immateriale al quale si attribuisce la qualifica di contratto d'appalto. Per contro, essa rileva, il precedente richiamato dal primo giudice, il quale si è fondato su una decisione del Tribunale federale, riguardava la prestazione che si obbliga a fornire un direttore artistico di un festival, fattispecie estranea al caso specifico.
a) La qualifica giuridica di un contratto si basa sul suo contenuto (DTF 144 III 48 consid. 3.3). Il primo passo consiste nel ricercare la reale e comune volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO). Se tale volontà non può essere accertata, il contenuto del contratto deve essere interpretato secondo il principio della fiducia (DTF 145 III 368 consid. 3.2.1; 144 III 48 consid. 3.3; 140 III 138 consid. 3.2). Una volta determinato il contenuto del contratto, il giudice procede alla qualifica giuridica dell'accordo. La qualifica giuridica del contratto è una questione di diritto. Il giudice applica d'ufficio il diritto (art. 57 CPC), determinando le norme giuridiche applicabili all'accordo, senza essere vincolato dalla qualifica operata dalle parti né da espressioni o denominazioni da loro usate (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 131 III 219 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 4A_141/2023 del 9 agosto 2023 consid. 3.1.1 con riferimenti).
b) Nella fattispecie, non è contestato che il 18 maggio 2021 la CO 1 ha chiesto all'RE 1 di tenere il 20 agosto 2021 un concerto a __________ per un compenso di fr. 800.–. È rimasto altresì indiscusso che l'attrice, alla quale incombeva il trasporto con propri mezzi degli strumenti e l'istallazione degli impianti, poteva liberamente scegliere i brani da suonare, mentre la convenuta avrebbe messo a disposizione le sedie per i musicisti e per il pubblico, così come gli allacciamenti alla rete elettrica (cfr. petizione del 24 gennaio 2022, pag. 6). La reale e comune volontà delle parti era pertanto quella, da una parte, di organizzare un concerto e, dall'altra parte, di eseguirlo. Premesso ciò, il contratto che ha per oggetto l'assunzione di un artista, così come di un'orchestra, può configurare un contratto di lavoro, o a seconda delle circostanze del caso specifico, un contratto d'appalto o un contratto innominato (contratto di spettacolo; sentenza del Tribunale federale 4A_53/2021 del 21 settembre 2021 consid. 5.1.2 con riferimenti).
c) Escluso, d'acchito, che l'accordo tra le parti contenga gli elementi costitutivi di un contratto di lavoro, oltre a mancare in particolare un rapporto di subordinazione tra di esse, l'RE 1 non può essere considerata un lavoratore non essendo una persona fisica (Aubert in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 26 ad art. 319), la loro relazione contrattuale può quindi configurare un contratto d'appalto ai sensi dell'art. 363 segg. CO o un contratto innominato al quale si applicano, anche se per analogia, le medesime norme valevoli per l'appalto. È vero che, come rilevato dal primo giudice, nella sentenza 4A_129/2017 dell'11 giugno 2018 il Tribunale federale ha definito quale mandato le prestazioni svolte da un direttore artistico. Se non che, in quella fattispecie, le prestazioni svolte da quel direttore artistico, che dovevano concorrere alla riuscita di un festival senza però poterla garantire, non costituivano un'opera, donde l'inapplicabilità delle norme sull'appal-to. Quel precedente diverge pertanto dal caso in esame.
d) Visto quanto precede, a ragione la reclamante fa valere che il primo giudice doveva qualificare il contratto in esame come un contratto d'appalto ed esaminare se, sulla base delle norme che reggono tale contratto, l'attrice avesse diritto al pagamento della mercede pattuita con la convenuta. Ne segue che il reclamo, avendo evidenziato un'errata applicazione del diritto da parte del Giudice di pace, dev'essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata. Soccorrendo tuttavia le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa stessa nel merito.
6. Nella fattispecie, è incontestato che il concerto da tenersi il 20 agosto 2021 sia stato annullato dall'organizzatrice. Questa ha invero dichiarato di avere preso tale decisione “per forza” alla luce delle disposizioni emanate dalla Confederazione che non le permettevano di poter tenere l'evento “nel rispetto di tutte le normative di igiene e di distanziamento sociale”. In sostanza, per la committente, il compimento dell'opera (nel caso specifico il concerto) è diventato impossibile per motivi indipendenti dalla propria volontà, ovvero dovuto a un provvedimento della pubblica autorità. Ci si potrebbe invero chiedere se alle conseguenze giuridiche dell'annullamento di manifestazioni a causa dei provvedimenti presi dal Consiglio federale per combattere il Coronavirus si applichi l'art. 378 CO (compimento dell'opera diventato impossibile per caso fortuito sopraggiunto al committente), nel cui caso l'appaltatore avrebbe diritto al pagamento del lavoro già fatto e al rimborso delle spese non comprese nella mercede, o la norma generale dell'art. 119 cpv. 1 CO (impossibilità dell'adempimento per circostanze non imputabili al debitore), ove il debitore è tenuto di restituire, secondo le norme dell'indebito arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto. La questione può per il momento rimanere indecisa dovendosi accertare se il concerto del 20 agosto 2021 sia effettivamente stato annullato per cause estranee alla convenuta.
Dagli atti risulta che dal 26 giugno 2021 lo svolgimento di manifestazioni all'aperto era consentito, senza la necessità del certificato COVID (2/3 della capienza e fino a 1000 persone sedute o fino 500 in piedi) mentre con il certificato COVID l'evento era possibile senza limiti di capienza o di persone. Nella seduta dell'11 agosto 2021, il Consiglio federale ha poi deciso di non revocare i provvedimenti ancora in vigore, ovvero quelli del 26 giugno 2021. Da ciò si desume che una manifestazione come quella prevista a __________ il 20 agosto 2021 era possibile a determinate condizioni. Pur tenendo conto della delicatezza della situazione e delle preoccupazioni dell'organizzatrice, non si può pertanto ritenere che il concerto non potesse tenersi, ovvero che il compimento dell'opera fosse diventato oggettivamente impossibile, tant'è che per il Municipio di __________ aveva autorizzato la manifestazione (doc. D). In circostanze siffatte, l'annullamento del concerto è riconducibile a una scelta deliberata della convenuta, la quale ha provocato quindi l'impossibilità per l'attrice di eseguire la sua prestazione. Essa deve pertanto assumere le proprie responsabilità e tenere indenne l'attrice da ogni danno, come se avesse rescisso anticipatamente il contratto (cfr. art. 377 e 378 cpv. 2 CO). Non essendosi, la convenuta prevalsa di un errore essenziale, non spettava al Giudice di pace esaminare in una procedura retta dal principio dispositivo (art. 55 CPC) le premesse dell'art. 26 CO, fermo restando che un vizio della volontà entra in linea di conto al momento della formazione del contratto.
7. Relativamente alle pretese dell'RE 1, per l'art. 377 CO la committente deve corrispondere all'appaltatrice sia la mercede per il lavoro già eseguito come pure il completo indennizzo secondo il criterio dell'interesse positivo, ossia l'interesse dell'appaltatore all'esecuzione completa del contratto, compreso il mancato guadagno (DTF 96 II 192 consid. 5; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_302/2022 del 30 maggio 2023 consid. 5; v. anche II CCA sentenza inc. 12.2020.49 del 22 marzo 2021 consid. 6). Nel caso in esame, non è contestato che se l'esibizione fosse stata portata a termine, l'attrice avrebbe percepito fr. 800.–. Motivi di riduzione o di soppressione dell'indennità, quali una rescissione per “giusti” motivi imputabili all'appaltatrice, non sono stati dimostrati dalla convenuta (sulla questione: sentenza del Tribunale federale 4A_302/2022 del 30 maggio 2023 consid. 5 con riferimenti), di modo che non vi sono ragioni per negare all'orchestra l'intera mercede. Vista la tempistica della comunicazione circa l'annullamento dell'evento, appare impensabile che l'attrice potesse suonare in un'altra manifestazione.
Quanto all'ulteriore pretesa di fr. 80.–, fatta valere dall'attrice per la stampa dei flyer pubblicitari, essa non può invece essere accolta. Per tacere del fatto che nulla dimostra che la spesa non fosse già compresa nel cachet pattuito con l'organizzatrice, l'ammontare complessivo dell'indennità fondata sull'art. 377 non può superare la mercede complessiva (Chaix in: Commentaire Romand, Code des obligations I, op. cit., n. 12 ad art. 377; Zindel/ Schott in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ª edizione, n. n. 15 ad art. 377). In merito agli interessi di mora al 5%, essi decorrono dal 20 agosto 2021, data di per sé non contestata dalla convenuta. In definitiva, il reclamo si rivela parzialmente fondato e la decisione del Giudice di pace va riformata di conseguenza.
8. Le spese processuali di entrambe le sedi seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito si giustifica di addebitare un decimo delle spese processuali a carico dell'attrice e il resto a carico della convenuta. Non si pone problema di ripetibili, la CO 1 avendo rinunciato a osservazioni ed essendosi rimessa al giudizio della Camera. Quanto all'indennità di prima sede, in mancanza di una quantificazione la pretesa si rivela irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2).
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che la CO 1 è condannata a versare all'RE 1 fr. 800.– oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2021.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– della procedura di conciliazione, già anticipata dall'RE 1, e la tassa di giustizia di fr. 150.– di questa procedura, sono poste per un decimo a carico dell'attrice e per nove decimi a carico della convenuta. Non si assegnano indennità.
II. Le spese processuali del reclamo di fr. 150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste per un decimo a carico dell'RE 1 e per nove decimi a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.
III. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.