Incarto n.
16.2024.11

Lugano,

5 aprile 2024       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

cancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo dell'8 marzo 2024 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione emessa l'8 febbraio 2024 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa CM.2024.3 (risarcimento danni) promossa con istanza del 15 gennaio 2024 nei confronti di

 

 

 

 CO 1,

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 15 gennaio 2024 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo di conciliazione volto a ottenere da CO 1 complessivi fr. 1764.85 (fr. 1264.85 per risarcimento danni e fr. 500.– torto morale) rivendicati per danni subìti al proprio veicolo in seguito a un sinistro accaduto il 12 dicembre 2023 in un autosilo a Lugano.

 

                                  B.   All'udienza di conciliazione dell'8 febbraio 2024 le parti hanno raggiunto un'intesa nel senso che esse segnaleranno alle rispettive assicurazioni (…) il sinistro del 12 dicembre 2023 e attenderanno un loro responso e una loro valutazione del sinistro, sulla responsabilità e sulla eventuale presa a carico dei rispettivi danni. Le parti hanno sottoscritto il verbale per approvazione e ognuna di loro ne ha ricevuto una copia.

 

                                  C.   L'8 marzo 2024 RE 1 ha presentato un reclamo a questa Camera in cui chiede, sostanzialmente, di annullare l'accordo raggiunto davanti al Giudice di pace, “sottoscritto in un momento nel quale il mio stato di salute non mi permetteva di ben comprendere…”, affinché si possano sentire dei testimoni. La Camera non ha chiesto osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Nella fattispecie, davanti al Giudice di pace le parti hanno raggiunto un'intesa che, conformemente all'art. 208 cpv. 1 CPC, è stata verbalizzata e il relativo verbale è stato sottoscritto dalle parti. Una transazione, ovvero un accordo bilaterale con cui le parti mettono fine con delle concessioni reciproche al loro litigio, ha effetto di una decisione passata in giudicato (art. 208 cpv. 2 CPC). Essa, pertanto, vale quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, ha forza esecutiva ed è munita di autorità di cosa giudicata (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 11 ad art. 208).

                                     

                                   2.   L'autorità di conciliazione, in concreto il Giudice di pace, prende atto dell'intesa e stralcia la procedura dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC per analogia). Il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non è suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). La validità della transazione che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata unicamente con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora siano invocati vizi del consenso, segnatamente l'errore (art. 23 segg. CO; sentenza del Tribunale federale 4A_150/2020 del 17 settembre 2020 consid. 2.2 con rinvii). E una domanda di revisione va presentata “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè in concreto al Giudice di pace. Ne segue che il reclamo si rivela inammissibile già di primo acchito. Spetterà poi all'interessato adire il Giudice di pace con il rimedio giuridico pertinente.

 

                                   3.   Le spese del giudizio odier­no seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone problema di indennità, CO 1 non essendo stato invitato a introdurre osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.