Incarto n.
16.2024.6

Lugano,

22 marzo 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

cancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 21 febbraio 2024 presentato da

 

 

 RE 1 

(patrocinata dall'PA 1)

 

 

contro la decisione emessa il 22 dicembre 2023 dal Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa SE.2019.1 (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione del 21 febbraio 2019 dalla

 

 

 

CO 1,

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 28 novembre 2014 RE 1 ha incaricato la società di incasso di crediti CO 1 di riscuotere da __________ Z__________ l'importo di fr. 45 758.95 oltre interessi. La mercede della mandataria è stata fissata secondo il seguente “tariffario”:

 

1.

TASSA FISSA PER SINGOLO MANDATO

Una tantum per formazione ed archiviazione incarto

 

 

CHF   15.00

2.

2.1.1

ONORARIO

Tassa base sul credito da incassare

con un minimo per mandato di

fino ad un massimo di

 

3%

CHF   50.00

CHF 900.00

2.1.2

Tassa base crediti esteri

CHF 200.00

2.2

Provvigione sull'importo incassato:

Crediti fino a          CHF   2'000.00

Crediti da               CHF   2'000.01 a CHF   5'000.00

Crediti da               CHF   5'000.01 a CHF 15'000.00

Crediti superiori a  CHF 15'000.01

 

 

9%

7%

6%

5%

3.

3.1

 

3.2

COSTI

Spese vive

Spese postali, telefoni, fotocopie, trasferte, onorari avvocati, ecc.

Spese legali: Le spese esecutive, nonché giudiziarie, o dei corrispondenti esteri saranno a carico del cliente se non potranno essere recuperate dal debitore.

Prezzi non comprensivi d'IVA

 

 

                                         Il 10 dicembre 2014 CO 1 ha chiesto a RE 1 di versarle fr. 25.– per “informazioni UEF”, il 10 novembre 2015 fr. 36.72 per “spese cancelleria”, il 3 giugno 2015 fr. 595.08 per “pratiche e spese cancelleria” e il 1° aprile 2016 fr. 719.98 per “spesa precetto esecutivo, costi conciliazione/rigetto, copia atti, spese cancelleria”. La mandante ha versato quanto chiestole, pari a complessivi fr. 1375.88.  

 

                                  B.   Il 20 ottobre 2016 CO 1 ha invitato RE 1 a versarle ulteriori fr. 5000.– quale anticipo dei presumibili onorari e spese dell'avv. __________ S__________, incaricato di patrocinarla in una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione da lei promossa nei confronti di __________ Z__________ (inc. SO.2015.4934 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5) e in una successiva azione di disconoscimento di debito promossa dal debitore nei suoi confronti (inc. OR.2016.100 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2). La mandante si è opposta a questa richiesta ritenendola contraria alla clausola 3.2 del “tariffario”. Non ottenendo dalla mandante quanto sollecitato, CO 1 ha rescisso il mandato e il 1° febbraio successivo ha chiesto alla mandante, a saldo delle sue pretese contrattuali, il pagamento di fr. 1943.98 (fr. 1590.30 “per saldo nota avvocato”, fr. 27.– per “informazioni UEF”, fr. 250.– per “spese giudiziarie”, fr. 21.60 per “spesa controllo abitanti” e fr. 55.08 per “spese cancelleria, tel., fax., ecc.”). Tale importo è rimasto impagato.

 

                                  C.   Il 27 agosto 2018 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precet­to esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1943.98 oltre interessi al 5% dal 17 agosto 2018 e di fr. 141.70, indicando quale motivo del credito la “Fattura no. 575 del 01.02.2017 Onorario, spese su vs. mandato di recupero crediti” e “Interessi conteggiati sino al 16.08.2018”. Al precetto esecutivo l'escussa ha interposto opposizione.

 

                                  D.   Il 18 ottobre 2018 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del Circolo della Verzasca chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1943.98 oltre interessi al 5% dal 17 agosto 2018 e di fr. 141.70 per interessi aggiornati al 16.08.2018. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato all'istante, il 22 gennaio 2019, l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante (inc. CO.2018.16).

 

                                  E.   Con petizione del 21 febbraio 2019 CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 2 aprile 2019 RE 1 ha proposto di respingere la petizione. In una replica del 30 aprile 2019 l'attrice ha ribadito il suo punto di vista. All'udienza del 12 luglio 2019, indetta per il contraddittorio, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. La convenuta ha instato per il richiamo degli atti della conciliazione e, dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, la procura rilasciata all'avv. __________ S__________, offrendo altresì il proprio interrogatorio. L'attrice si è “associata” a quest'ultima prova. I richiami sono stati assunti agli atti il 15 ottobre 2019.

 

                                  F.   Statuendo con decisione del 22 dicembre 2023 il Giudice di pace ha accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta a versare all'attrice fr. 1943.98 più interessi al 5% dal 17 agosto 2018 così come fr. 141.70 per interessi di mora aggiornati al 16 agosto 2018 e ha pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al noto precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 200.–, così come quelle della conciliazione, sono state poste a carico della convenuta. Non sono state assegnate ripetibili.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 febbraio 2024 in cui chiede di annullare la decisione impugnata e rinviare la causa al primo giudice per assumere la prova da lei offerta (proprio interrogatorio) e dare la possibilità alle parti di presentare una memoria scritta conclusiva. CO 1 non è stata chiamata a presentare osservazioni al reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata, del 22 dicembre 2023, è stata intimata alle parti il 19 gennaio 2024 ed è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 22 gennaio 2024 (cfr. tracciamento dell'invio, n. 98.41.910472.00001366, agli atti). Introdotto il 21 febbraio 2024, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo.

 

                                   2.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace dopo avere accertato la corretta rappresentanza dell'attrice, ha considerato che secondo i punti 3.1 e 3.2 del tariffario sottoscritto dalla convenuta le spese vive e quelle spese legali possono esserle richieste “indipendentemente dall'esito delle trattative di recupero del credito”. Ciò posto, il Giudice di pace ha accolto la petizione.

 

                                   3.   RE 1 chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Giudice di pace per una nuova decisione.

                                        

                                        a)   Ora, è vero che di principio il reclamo è un rimedio cassatorio, un reclamante non può tuttavia limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata, ma deve indicare anche quali siano le modifiche proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (CCR sentenza inc. 16.2021.17 del 16 novembre 2021 consid. 3 con rinvii). Una richiesta di annullamento e di rinvio è ammissibile, in casi eccezionali, quando l'autorità giudiziaria superiore condividesse la posizione giuridica del ricorrente e non sarebbe in grado di statuire essa stessa sulla lite (effetto riformatorio: art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Ciò può essere il caso laddove sia invocata una violazione del diritto di essere sentito, sempre che il vizio non possa essere sanato davanti all'autorità giudiziaria superiore.

 

                                         b)   In concreto, la reclamante lamenta, appunto, la mancata assunzione di una prova da lei offerta, senza che il Giudice di pace abbia motivato il diniego.  Rimprovera altresì al primo giudice di non averle dato la facoltà di presentare delle conclusioni di causa, privandola così della possibilità di esprimersi sui documenti assunti agli atti. Sotto questo profilo, il reclamo è ammissibile. La questione di sapere se, nel caso concreto, occorresse anche una richiesta riformatoria si porrà solo se questa Camera dovesse ritenere sanata la violazione del diritto di essere sentito invocata.

 

                                         c)   Premesso ciò, il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale la cui violazione comporta, di regola, l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel merito. Il diritto di essere sentito non è tuttavia fine a sé stesso; il suo esercizio deve servire a evitare l'emanazione di giudizi viziati a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare alla procedura, in particolare all'assunzione delle prove. Di conseguenza, se non è ravvisabile l'influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura, non sussiste un interesse per l'annullamento della decisione (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii). Il rinvio al giudice precedente rischia altrimenti di ridursi a una vana formalità, prolungando inutilmente la procedura. L'ammissione della corrispondente censura presuppone quindi che, nella propria motivazione, il ricorrente esponga quali argomenti avrebbe fatto valere e in che modo questi sarebbero stati pertinenti (sentenza del Tribunale federale 5A_41/2023 del 16 maggio 2023 consid. 2.2.1 con rinvii; v. anche CCR sentenza inc. 16.2020.53 del 17 marzo 2021 consid. 4b).

 

                                   4.   Relativamente alla mancata assunzione della prova richiesta (interrogatorio della convenuta) e dell'assenza di motivazione del diniego, è indubbio che ogni parte ha il diritto, per accertare un fatto rilevante controverso, di fare assumere le prove adeguate proposte regolarmente e tempestivamente secondo la legge processuale applicabile (art. 152 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid. 4.3.1). ll diritto alla prova sussiste unicamente per i fatti pertinenti di modo che il giudice può, sulla base di un apprezzamento anticipato, rifiutare l'assunzione di ulteriori prove sia perché non le ritiene idonee a dimostrare i fatti allegati sia perché reputa che un'ulteriore istruttoria non modificherebbe il suo convincimento fondato sulle prove già amministrate (DTF 146 III 80 consid. 5.5.2 con rife­ri­menti). Se intende rifiutare le prove offerte, egli deve però spiegare i motivi per cui esse risultano inidonee o superflue (CCR sentenza inc. 16.2016.25 del 7 novembre 2016 consid. 4a).

 

                                         Nella fattispecie, è pacifico che alle prime arringhe del 12 luglio 2019 la convenuta ha chiesto di esperire il proprio interrogatorio (art. 191 CPC), richiesta cui l'attrice si è associata. Con la reclamante si conviene che la decisione impugnata non accenna alla questione. In siffatte circostanze la violazione del diritto di essere sentito della convenuta è palese. Se non che, l'interessata non spiega quale sarebbe la pertinenza del mezzo di prova di cui lamenta la mancata acquisizione, non indicando, fosse solo di scorcio, cos'altro avrebbe potuto aggiungere il proprio interrogatorio alle sue precedenti allegazioni e quali sarebbero i fatti controversi che avrebbe voluto dimostrare con la prova. Ne segue che la censura risulta insufficientemente motivata e non può trovare ascolto.

 

                                   5.   Per quel che è della mancata possibilità di esprimersi sui documenti acquisiti durante l'istruttoria, è incontestato che, dando seguito alla richiesta della convenuta, il Giudice di pace ha annesso agli atti l'incarto della procedura conciliativa, la procura rilasciata dalla convenuta all'attrice e quella rilasciata da quest'ultima all'avv. __________ S__________. Le parti avevano quindi il diritto di determinarsi sui fatti desumibili da tali mezzi di prova ai fini del giudizio. Se non che, il Giudice di pace ha emanato la decisione impugnata senza indire le arringhe finali o fissare alle parti un termine entro cui esprimersi. Una volta di più vi è stata una violazione del diritto di essere sentito giacché ove siano state esperite prove in fase dibattimentale (art. 231 CPC) o predibattimentale (art. 226 cpv. 3 CPC) il giudice non può rinunciare a indire le arringhe finali (RtiD I-2019 pag. 613 n. 45c).

 

                                         In concreto, premesso che le prove assunte non sono state considerate dal primo giudice, per ammettere la censura in esame la reclamante avrebbe dovuto esporre gli argomenti che avrebbe fatto valere nelle conclusioni orali o scritte e in che modo questi sarebbero stati pertinenti ai fini del giudizio. Limitandosi per contro a lamentare unicamente la mancata possibilità di esprimersi sulla documentazione in questione, la censura risulta, una volta di più, insufficientemente motivata e quindi inammissibile.

                                     

                                   6.   Ne segue, in ultima analisi, che l'impugnazione vede la sua sorte segnata e può essere decisa da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le violazioni procedurali, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo. Non si pone problema di indennità di inconvenienza, CO 1 non essendo stata chiamata a presentare osservazioni al reclamo.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.