Incarto n.
16.2024.9

Lugano,

26 marzo 2024       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

cancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 1° marzo 2024 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione emessa il 15 febbraio 2024 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa n. SO.2024.60 (espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 18 gennaio 2024 da

 

 

 

 CO 1 ,

 CO 2  e

 CO 3 

(rappresentati dalla RA 1 ),

 

 

 

 

 

                                         premesso che con sentenza del 15 febbraio 2024 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato a RE 1 di liberare immediatamente un appartamento situato a Chiasso appartenente a CO 1, CO 2 e CO 3;

 

                                         preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2024 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio e dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato;

 

                                         ricordato che con decisione del 12 marzo 2024 le richieste di gratuito patrocinio e d'effetto sospensivo sono state respinte;

 

                                         accertato che RE 1 ha così dovuto lasciare l'ento locato e si è trasferita nel centro di prima accoglienza __________ a __________;

 

                                         posto che avendo in pendenza di reclamo lasciato l'ente locato, la reclamante non ha più alcun interesse degno di protezione a ottenere l'annullamento della decisione; 

 

                                         considerato che in circostanze siffatte, il reclamo è diventato privo d'oggetto e va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC);

 

                                         stabilito che, sulle spese processuali, le particolarità del caso inducono a rinunciare ad ogni prelievo;

                                        

                                     rilevato che non si pone problema di ripetibili, gli istanti non essendo stati chiamati a formulare osservazioni al reclamo.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.              

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.