Incarto n.
16.95.00105

Lugano

6 giugno 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 maggio 1995 presentato da

 

 

 

__________ e __________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 8 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria promossa con istanza 12 marzo 1992 nei confronti di
 

 

 

 

__________

 

 

con la quale si chiedeva in via principale la condanna del convenuto ad allontanare dal mappale no. __________ RFD __________ di proprietà degli istanti il manufatto sporgente dal  mappale no. __________di proprietà del convenuto, e in via subordinata l’attribuzione al convenuto della superficie di mq.... ...della part. no. __________RFD __________ previo versamento di un indennizzo agli istanti; domanda quest’ultima accolta dal primo giudice,

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

 

                                         che con sentenza 8 maggio 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto la domanda formulata da __________ e __________ nella loro istanza 12 marzo 1992 con la quale avevano chiesto che la superficie della loro proprietà occupata dalla costruzione dell’autorimessa di __________, proprietario del fondo confinante, venisse loro assegnata in proprietà previo ottenimento di un indennizzo che il primo giudice ha quantificato in fr. 1’000.- ;

 

                                         che con atto ricorsuale 30 maggio 1995 __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendo l’annullamento del punto 3 del dispositivo circa la ripartizione delle spese;

 

                                         che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per proporre ricorso per cassazione contro una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria è di 20 giorni;

 

                                         che il termine inizia a decorrere dal giorno seguente quello del ricevimento della decisione che si intende contestare (art. 131 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata, spedita con invio raccomandato l’8 maggio 1995, è stata ritirata dai ricorrenti il 9 maggio 1995 come da loro stesso ammesso;

 

                                         che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 30 maggio 1995) il termine ricorsuale di 20 giorni era già scaduto, donde la tardività del gravame;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 30 maggio 1995 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio, per complessivi, fr. 100.-, vanno poste a carico dei ricorrenti in solido.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione dl Locarno-Campagna

 

 

                                     

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria