Incarto n.
16.95.00121

Lugano

19 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 1995 presentato da

 

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

 

Contro

 

 

 

 

la sentenza 16 giugno 1995 del Segretario assessore straordinario della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa in materia di contratto di locazione promossa con istanza 9 maggio 1995 da

 

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 5’542.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

 

letti ed esaminati gli atti,

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 9 maggio 1995 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’542.-, importo corrispondente al canone di locazione rimasto insoluto per i mesi da giugno 1994 a gennaio 1995 nonchè al risarcimento dei danni cagionati all’ente locato,  pretesa alla quale il convenuto si è opposto;

 

                                         che con sentenza 16 giugno 1995 il primo giudice, accertata l’esistenza di un contratto di locazione e il conseguente obbligo a carico del convenuto di provvedere al pagamento delle pigioni scadute (fr. 3’200.-) nonchè al risarcimento dei danni cagionati nell’appartamento e accertati dal primo giudice in fr. 780.-, ha  accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 3’980.-;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 luglio 1995 del presidente di questa Camera, __________ chiede l’annulla-mento del giudizio di prima sede sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice un’errata applicazione del diritto nonchè un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie;

 

                                         che con osservazioni 17 luglio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;

 

                                         che con scritto 28 settembre 1995 il ricorrente, tramite il proprio rappresentante legale, ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il proprio ricorso;

 

                                         che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC);

 

                                         che per quanto attiene alle spese del presente giudizio le stesse devono essere caricate interamente al ricorrente quale parte recedente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);

 

                                         che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato con scritto 4 ottobre 1995.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 30 giugno 1995 __________ è stralciato dai ruoli per desistenza del ricorrente.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

 

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria