Incarto n.
16.95.00139

Lugano

14 dicembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 1995 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 16 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 24 ottobre 1994 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 1’361.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 20 ottobre 1994 __________, specializzato in arredamenti interni, restauri nonchè pavimentazioni, ha convenuto in giudizio la ____________________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’361.- a saldo della fattura emessa il 15 luglio 1993 (doc. B) per lavori effettuati per conto della convenuta presso uno stabile in Via __________ a __________

 

                                         che alle due udienze indette per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo compro-vato il credito di parte istante e accertata l’assenza di una qualsiasi contestazione da parte della convenuta, ha accolto l’istanza;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame, al quale la controparte non ha formulato osservazioni, la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento

 

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena  la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;

 

                                         che nel caso concreto il ricorso 4 settembre 1995 non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice e non è pertanto possibile desumere dal suo contenuto alcun  titolo di cassazione;

 

                                         che in ogni caso le argomentazioni ricorsuali, proposte per la prima volta in questa sede non possono essere tenute in considerazione in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che esse non sarebbero comunque tali da inficiare la pretesa dell’istante al quale la convenuta ammette di avere conferito l’incarico di procedere all’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa (p.to 1 ricorso), e al quale non possono essere opposti eventuali accordi che la convenuta sostiene di aver concluso con la proprietaria dello stabile;

 

                                         che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso 4 settembre 1995 __________ è nullo.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria