Incarto n.
16.95.00140

Lugano

28 dicembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 1995 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 11 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa  a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 novembre 1994 da

 

 

 

__________

 

 

 

con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 3’139.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 15 novembre 1994 la __________, ditta specializzata in arredamenti per cucine, ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’139.- a saldo delle fatture emesse il 21 luglio 1993 (doc. A) e l’11 agosto 1993 (doc. B) per lavori effettuati per conto della convenuta presso uno stabile a __________;

                                     

                                         che alle due udienze indette per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo compro-vato il credito dell’istante e accertata l’assenza di una qualsiasi contestazione da parte della convenuta, ha accolto l’istanza;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

 

                                         che con osservazioni 4 ottobre 1995 la controparte chiede la reiezione del gravame;

 

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;

 

                                         che nel caso concreto il ricorso 4 settembre 1995 non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice e non è pertanto possibile desumere dal suo contenuto alcun  titolo di cassazione;

 

                                         che in ogni caso le argomentazioni ricorsuali, proposte per la prima volta in questa sede non possono essere tenute in considerazione in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

 

                                         che esse non sarebbero comunque tali da inficiare la pretesa dell’istante alla quale la convenuta ammette di avere conferito l’incarico di procedere all’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa (p.to 1 ricorso), e alla quale non possono essere opposti eventuali accordi che la convenuta sostiene di aver concluso con la proprietaria dello stabile;

 

                                         che abbondanzialmente va rilevato che il credito di fr. 3’139.- fatto valere dall’istante risulta comprovato dalla documentazione agli atti, in particolare dai doc. A e B sui quali figura chiaramente che gli sconti ivi indicati sarebbero stati concessi unicamente in caso di pagamento entro 10 giorni, caso contrario gli stessi sarebbero stati conteggiati;

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso 4 settembre 1995 __________ è nullo.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 80.- quale indennità di questa sede.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria