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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa,
presidente,
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 1995 presentato da
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__________ rappr. dal __________
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contro |
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la sentenza 3 agosto 1995 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 novembre 1994 da
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__________ __________ __________ rappr. da __________
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con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 500.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 350.-,
considerato
in fatto e in diritto:
che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);
che il __________ gode della capacità di essere parte in un processo avendo personalità giuridica propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. l LOC riserva all’assemblea comunale - rispettivamente al consiglio comunale (art. 42 cpv. 2 LOC) - l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, con la sola eccezione delle procedure provvisionali, delle cause possessorie e di quelle amministrative (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 38, n. 3; Rep 1967 226; DTF 102 Ia 400);
che la controversia in esame, basata su una pretesa di risarcimento danni, è sicuramente un’azione civile ordinaria e soggiace pertanto al cennato disposto della LOC;
che in concreto, manca dagli atti del processo la prova che il Consiglio comunale di ____________________ abbia autorizzato il __________ a stare in lite;
che la risoluzione municipale richiamata dal primo giudice costituisce semplicemente una procura atta a legittimare l’avv. __________ e __________ a rappresentare il __________ dinanzi al giudice di pace;
che il ricorso, così come tutti gli atti successivi all’inoltro dell’istanza compresa la sentenza qui impugnata, sono pertanto nulli in quanto compiuti o indirizzati ad una parte alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC);
che gli atti vanno così
ritornati al giudice di pace (CCC 8 novembre 1994 in re Z./__________) affinchè
abbia a riprendere la procedura in consonanza con gli atti validi sino ad ora
compiuti (istanza e citazione al contraddittorio);
che, a titolo abbondanziale, si osserva che nel processo - in applicazione dell’art.
8 CC - gli istanti dovranno provare l’eventuale agire illecito di controparte,
così come l’esistenza e la consistenza del preteso danno;
Per i quali motivi,
visti per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
1. Nella causa inc.no. 1-1995 della Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona sono dichiarati nulli tutti gli atti processuali successivi all’inoltro dell’istanza.
§ Gli atti sono ritornati al primo giudice per gli incombenti di cui
ai considerandi.
2. Non si prelevano tasse nè spese.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellizona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria