Incarto n.
16.95.00143

Lugano

12 agosto 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 1995 presentato da

 

 

 

__________ rappr. dal __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 3 agosto 1995 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 novembre 1994 da

 

 

 

__________

__________

__________ rappr. da __________

 

 

 

con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 500.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 350.-,

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);

 

                                         che il __________ gode della capacità di essere parte in un processo avendo personalità giuridica propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. l LOC riserva all’assemblea comunale - rispettivamente al consiglio comunale (art. 42 cpv. 2 LOC) - l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, con la sola eccezione delle procedure provvisionali, delle cause possessorie e di quelle amministrative (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 38, n. 3; Rep 1967 226; DTF 102 Ia 400);

 

                                         che la controversia in esame, basata su una pretesa di risarcimento danni, è sicuramente un’azione civile ordinaria e soggiace pertanto al cennato disposto della LOC;

 

                                         che in concreto, manca dagli atti del processo la prova che il Consiglio comunale di ____________________ abbia autorizzato il __________ a stare in lite;

 

                                         che la risoluzione municipale richiamata dal primo giudice costituisce semplicemente una procura atta a legittimare l’avv. __________ e __________ a rappresentare il __________ dinanzi al giudice di pace;

 

                                         che il ricorso, così come tutti gli atti successivi all’inoltro dell’istanza compresa la sentenza qui impugnata, sono pertanto nulli in quanto compiuti o indirizzati ad una parte alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC);

 

                                         che gli atti vanno così ritornati al giudice di pace (CCC 8 novembre 1994 in re Z./__________) affinchè abbia a riprendere la procedura in consonanza con gli atti validi sino ad ora compiuti (istanza e citazione al contraddittorio);

che, a titolo abbondanziale, si osserva che nel processo - in applicazione dell’art. 8 CC - gli istanti dovranno provare l’eventuale agire illecito di controparte, così come l’esistenza e la consistenza del preteso danno;

 

 

 

Per i quali motivi,

visti per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Nella causa inc.no. 1-1995 della Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona sono dichiarati nulli tutti gli atti processuali successivi all’inoltro dell’istanza.

 

                                         § Gli atti sono ritornati al primo giudice per gli incombenti di cui

                                            ai considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse nè spese.  

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellizona

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria