Incarto n.
16.95.00147

Lugano

24 giugno 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 1995 presentato da

 

 

 

Comunione dei comproprietari del __________ patr. dallo studio legale __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 7 settembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa in materia di provvedimenti cautelari promossa con istanza 21 luglio 1994 nei confronti di

 

 

 

__________

patr. dallo studio legale __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale a carico del foglio PPP no. __________ (fondo base no. __________RFD __________) di proprietà del convenuto, a garanzia dell’importo di fr. 5’221.60 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 738.35 oltre interessi del 5% dal 21 aprile 1994;

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che l’istanza di iscrizione di ipoteca legale provvisoria è stata accolta dapprima in via supercautelare con decisione 26 luglio  1994;

 

                                         che dopo il contraddittorio del 6 settembre 1994, il Pretore di Mendrisio-nord ha parzialmente accolto l’istanza di iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria sul foglio PPP __________ di __________ del fondo base particella no. __________RFD di __________;

 

                                         che le istanze di iscrizione di ipoteca legale, anche in virtù dell’art. 712 i cpv. 2 CC, sono rette dalla procedura di camera di consiglio (art. 4 n. 19 LAC e art. 5 LAC);

 

                                         che il rimedio previsto da questa procedura è esclusivamente quello dell’appello (art. 370 CPC);

 

                                         che, per questa ragione, questa Camera deve dichiarare la propria carente competenza a decidere il ricorso in esame, trasmettendo l’incarto alla prima Camera civile d’appello (art. 126 CPC);

                                                                               

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 18 settembre 1995 della Comunione dei comproprietari del __________ ” è irricevibile.

 

                                   2.   Non vengono prelevate spese, nè tassa di giustizia.

 

                                   3.   L’incarto è trasmesso per competenza alla prima Camera civile d’appello.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________                                                        Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria