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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa,
presidente,
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 ottobre 1995 presentato da
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__________ patr. __________
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contro |
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la sentenza 4 settembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con istanza 30 agosto 1993 nei confronti di
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____________________ patr. __________
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con la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 5’775.- oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 1’125.- oltre interessi del 5% dal 27 settembre 1992;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. La presente vertenza trae origine da un incidente della circola-zione avvenuto il 27 settembre 1992 in territorio di __________, all’intersezione tra due strade di campagna, la Strada __________ e via a la __________.
La collisione - che ha causato solo danni materiali - è avvenuta tra il veicolo guidato da __________, assicurato per la RC presso la __________, e quello condotto da __________, di proprietà del fratello __________ .
Con istanza 30 agosto 1993 __________ ha convenuto in causa __________ e la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’775.- oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo subito a seguito della collisione.
Sulla dinamica dell'incidente, l’istante osserva che la conducente del suo veicolo, proveniente dalla __________, si è regolarmente immessa su via a la __________ dopo essersi accertata che nessun veicolo sopraggiungesse dalla sua destra. La causa della collisione sarebbe pertanto da ricercare nel modo di guida del conducente __________ il quale, ancorché prioritario, sarebbe circolato a velocità eccessiva e tale da impedirgli di prevalersi del diritto di precedenza.
Dal canto suo quest’ultimo addebita la causa della collisione alla manovra di immissione nell’intersezione posta in atto dalla conducente __________ che avrebbe ostacolato il suo diritto di precedenza.
2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha valutato in 4/5 la colpa della conducente __________, per aver disatteso il diritto di precedenza di __________ corresponsabile in ragione di 1/5 a dipendenza dell’eccessiva velocità di corsa. Per quanto attiene al fermo tecnico, importo contestato dal convenuto siccome non comprovato, il primo giudice non ha riconosciuto questa posta di danno.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver addebitato alla conducente __________ la causa principale della collisione basandosi su mere ipotesi - quale quella del tempo da lei impiegato per la manovra di immissione nell’intersezione - anziché basarsi sulle risultanze istruttorie dalle quali emerge che la causa dell’incidente è da ricercare nell’eccessiva velocità del convenuto, dimostrata dalla perizia giudiziaria nonché dalle tracce di frenata del veicolo di quest’ultimo.
Il ricorrente rimprovera inoltre al primo giudice di non avergli riconosciuto il diritto al risarcimento del fermo tecnico, posta che a suo dire rientra nella definizione del danno, di cui fanno parte anche i disagi che gli derivano dall’impossibilità di poter utilizzare per un determinato periodo il proprio veicolo, e questo indipendentemente che si tratti di danno totale o parziale. Per quanto attiene all’entità dell’indennizzo per fermo tecnico, il ricorrente osserva che lo stesso è notoriamente riconosciuto in fr. 10.-/15.- al giorno.
Con osservazioni 6 novembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
5. Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte. Il modo e la misura del risarcimento e l’attribuzione di una ripartizione sono determinati secondo i principi del CO concernenti gli atti illeciti (art. 62 cpv. 1 LCS).
Il diritto al risarcimento dei danni materiali tra detentori di autoveicoli va valutato e stabilito pertanto in base alle responsabilità per colpa; se più detentori hanno commesso una colpa, il risarcimento dei rispettivi danni deve essere ripartito in proporzione della colpa di ognuno, sempre che tale colpa sia provata (art. 8 CC).
Sulla base di questa regola fondamentale spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione è da ricercare nella velocità eccessiva di quest’ultimo, senza la quale l’incidente non avrebbe avuto luogo.
6. L’art. 36 cpv. 2 LCS regola il diritto di precedenza alle intersezioni, riservandolo al veicolo che proviene da destra salvo eccezioni, in virtù di diversa segnalazione.
Benché quello di precedenza non sia un diritto assoluto, la sicurezza del diritto, ma ancor più la sicurezza della circolazione impongono un certo rigore nell'ammettere deroghe alle regole sulla precedenza. La giurisprudenza tende pertanto a interpretare queste norme con rigore (DTF 93 IV 32, 91 IV 10; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, 1984, n. 3.4.2 ad art. 36 LCS).
D’altra parte, secondo il principio dell'affidamento (art. 26 LCS), chi beneficia della precedenza deve poter contare sul rispetto della medesima, a meno che situazioni particolari risultanti da indizi concreti lascino presagire l'inosservanza di tale diritto (DTF 104 IV 30 consid. 3 e riferimenti, 106 IV 393 consid. 1, 107 IV 45 consid. 2; Rep 1985 27 segg.; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.5.4 ad art. 36 LCS). Riservato tale caso egli non è perciò tenuto ad adottare misure particolari (DTF 118 IV 281; II CCA 18 gennaio 1995 in re C./M.).
Da parte sua, anche il conducente senza precedenza deve poter supporre, in difetto di segni contrari, che l'utente con diritto di precedenza rispetterà le norme della circolazione (DTF 99 IV 175 consid. 3c).
Egli è comunque tenuto a non ostacolare chi beneficia della precedenza. In primo luogo egli deve dirigere il proprio sguardo in tutte le direzioni dalle quali potrebbe sopraggiungere un veicolo prioritario e non deve venir meno a questa accresciuta attenzione durante l'esecuzione della manovra di immissione sul campo stradale (DTF 85 IV 146).
7. E’ pacifico che, nel caso concreto, è applicabile la norma generale sul diritto di precedenza.
Nella fattispecie, contrariamente all’assunto ricorsuale, la velocità sicuramente eccessiva del convenuto (cfr. perizia giudiziaria, tracce di frenata) non è stata tale da determinare, da sola, la collisione. Pur considerando che il conducente debitore della precedenza non deve attendersi dal beneficiario della stessa una velocità eccessiva (DTF 118 IV 277), le peculiarità del caso concreto, in particolare l’ampia visuale di cui godeva la conducente __________ e il fatto che il suo veicolo è stato urtato di fianco -ciò che evidenzia come la manovra di immissione intrapresa da quest’ultima non fosse ultimata ma in fase di attuazione- non permettono, in nessun modo, di giungere alle conclusioni postulate.
Il ricorrente inoltre, non rimprovera al segretario assessore di essersi scostato dalle risultanze di istruttoria, ma di non aver valutato coerentemente l’incidenza avuta sull’accaduto dall’eccessiva velocità del veicolo di controparte. Tuttavia, stabilito il proprio debito di precedenza, egli può solo censurare la valutazione del giudice relativamente all’eccessiva velocità del veicolo __________, accertata e non contestata, di approssimativamente 80 km/h.
Nel concreto è invero discutibile la colpa attribuita a questi in misura di soltanto 1/5: non appare tuttavia proponibile di considerare questa decisione contrastante in modo intollerabile col sentimento di giustizia e di equità, criterio cui è vincolato il giudice della cassazione.
8. Per quanto concerne il danno fatto valere dall’istante a titolo di fermo tecnico, va rilevato che tale indennità è dovuta indipendentemente dal fatto che il danneggiato utilizzi o meno il veicolo a scopo professionale e addirittura indipendentemente dal fatto che egli noleggi o meno un veicolo sostitutivo. In questa nozione rientrano infatti non solo i costi effettivi sopportati dal danneggiato, quali: spese di noleggio, oneri assicurativi, tasse di circolazione, locazione garage, ecc, ma anche i disagi che gli derivano dal fatto di non poter disporre del veicolo (Rep 1976 43; JdT 1976 43, 1969 I 478; II CCA 7 aprile 1993 in re V./R. e Zurigo Assicurazioni). Ritenuto quindi che il fermo tecnico non può essere necessariamente provato, perlomeno non nel caso di danno totale come in concreto, questa Camera ritiene giustificato e attendibile l’importo di fr. 150.- esposto dall’istante (art. 42 cpv. 2 CO) sia per quanto attiene al suo ammontare (fr. 15.- al giorno) che per la durata di 10 giorni che può corrispondere al tempo necessario per la ricerca di un nuovo veicolo.
In parziale accoglimento del ricorso e in applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, all’importo riconosciuto dal primo giudice in favore dell’istante dev’essere sommato quello di fr. 120.- (20% di fr. 150.-).
9. A dipendenza dell’esito del ricorso, non si giustifica una modifica del dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, né una ripartizione delle spese, della tassa di giustizia e delle ripetibili del presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione2 ottobre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
4 settembre 1995 del Segretario assessore del Distretto di Bellinzona -immutato
il dispositivo no. 2- è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ e la __________ sono condannati in solido a pagare a __________ la somma di fr. 1’245.- oltre interessi del 5% dal 27 settembre 1992.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. Egli verserà ad __________ e alla __________ , in solido, fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria