Incarto n.
16.95.00158

Lugano

19 dicembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 ottobre 1995 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 12 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 agosto 1995 nei confronti di

 

 

 

__________ rappr. __________

 

 

 

 

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 17 agosto 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 4’653.95 oltre accessori, corrispondenti a contributi AVS dovuti dalla convenuta per il periodo 1991-93;

 

                                         che all’udienza di contraddittorio l’escussa non ha fatto atto di comparsa;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non essendovi agli atti un valido titolo esecutivo tale da legittimare una procedura esecutiva nei confronti della convenuta;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice avrebbe a torto negato l’identità tra la __________ e la __________ essendo semplicemente intervenuta una modifica della ragione sociale;

 

                                         che la documentazione prodotta per la prima volta con l’atto  ricorsuale deve essere estromessa dall’ incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

 

                                         che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);

 

                                         che questo esame tende ad accertare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta;

 

                                         che nella concreta fattispecie, come correttamente concluso dal primo giudice non vi è identità tra la debitrice indicata nella decisione 21 settembre 1994 della __________ prodotta a valere quale titolo esecutivo (____________________e quella figurante sul PE, ossia la __________

 

                                         che l’eccezione sollevata solo in questa sede dall’istante secondo la quale trattasi della stessa persona giuridica essendo semplicemente intervenuta una modifica della ragione sociale da __________ in __________, non può essere considerata in quanto tardiva, ciò a maggior ragione nell’ipotesi che la modifica della ragione sociale sia effettivamente avvenuta nel dicembre 1993 quindi ben prima che l’istante desse avvio alla presente procedura esecutiva;

 

                                         che di conseguenza la sentenza impugnata, basata su una corretta interpretazione della documentazione agli atti, deve essere confermata;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 17 ottobre 1995 __________ è respinto.

                                        

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria