Incarto n.
16.95.00160

Lugano

31 gennaio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 ottobre 1995 presentato da

 

 

 

__________

formanti la __________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 5 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 24 agosto 1995 da

 

 

 

avv. __________

 

 

 

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’918.20 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 24 agosto 1995 l’avv. __________ ha  convenuto in giudizio __________, __________ e __________, quali membri della comunione ereditaria del defunto __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’918.20 a saldo della nota d’onorario emessa per il patrocinio nell’ambito della vertenza che li opponeva a __________ ;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovate le prestazioni fatturate dall’istante rimaste incontestate dalla parte convenuta che all’ udienza di contraddittorio non era validamente rappresentata; che infatti il segretario assessore ha considerato i convenuti non debitamente rappresentati dall’ing. __________ marito della signora __________;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame i convenuti sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: i ricorrenti rimproverano al primo giudice di non aver potuto far valere le loro ragioni a sostegno della contestazione del credito di controparte;

 

                                         che con osservazioni 10 novembre 1995 la controparte postula   la reiezione del gravame;

 

                                         che per quanto attiene alla ricevibilità del gravame, contestata  da controparte, occorre rilevare che ancorchè i ricorrenti non indichino il motivo di cassazione che intendono invocare (art.329 CPC), il ricorso non deve essere considerato nullo potendosi evincere dal suo contesto almeno una censura, ossia quella della violazione del diritto di essere sentiti degli insorgenti (art. 327 lett. e CPC);

 

                                         che nella concreta fattispecie il primo giudice ha concluso alla preclusione della parte convenuta in quanto non validamente rappresentata all’udienza di contraddittorio;

 

                                         che a prescindere dalla rappresentanza processuale esercitata dagli avvocati ammessi al libero esercizio e dalle persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC), è data facoltà di rappresentare in giudizio altre persone solo nei limiti delle eccezioni contemplate dall’art. 64bis CPC;

 

                                         che se è vero che all’ing. __________ seppur in possesso di regolare procura scritta, difettava la legittimazione a rappre-sentare in giudizio i membri della comunione ereditaria fu __________, è altrettanto vero che la conclusione del primo giudice di ritenere preclusa la parte convenuta è irrita;

 

                                         che infatti, difettando un presupposto processuale - nel caso concreto la legittimazione del rappresentante dei convenuti (art. 97 cpv. 4 CPC) - la legge offre al giudice la competenza di assegnare alla parte un termine per sanare il difetto qualora ciò possa essere fatto entro un breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC);

che concludendo per contro alla nullità della comparsa, il giudice è andato oltre le intenzioni del legislatore in merito alla preclusione della parte convenuta (art. 169 CPC);

che infatti quell’istituto - cui il segretario assessore ha fatto ricorso in questo caso - presuppone il tacito disinteresse della parte, circostanza il cui contrario è stato dimostrato dai convenuti, ancorchè in modo irrito;

 

                                         che quindi la decisione del giudice di non aver permesso ai convenuti di sanare il vizio di rappresentanza deve essere censurata poichè così facendo la parte convenuta è stata privata della possibilità di esprimersi sul contenuto dell’istanza ciò che comporta l’attualità del motivo di cassazione di cui art. 327 lett. e CPC;

 

                                         che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata dev’essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice affinchè indica un ulteriore contraddittorio;

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

 

pronuncia:

 

                                        

                                   1.   Il ricorso per cassazione 18 ottobre 1995 __________, __________ e __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 5 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda come ai considerandi.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, anticipati dai ricorrenti, vanno poste a carico della controparte che rifonderà ai ricorrenti fr. 80. quale indennità di questa sede.

 

                                   3.   Intimazione a.

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria