Incarto n.
16.95.00181

Lugano

20 dicembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Giani, astenuto)

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1995 presentato da

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

 

la sentenza 9 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 settembre 1995 da

 

 

 

__________ rappr. __________

 

 

 

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 30 settembre 1995 lo __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 150.-, importo corrispondente alle tasse di giustizia poste a carico del convenuto con sentenza 8 novembre 1994 del Consiglio di Moderazione;

 

                                         che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la sentenza 8 novembre 1994 del Consiglio di moderazione  regolarmente notificata al convenuto e con l’attestazione della crescita in giudicato;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esisten-za di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto eccezioni non essendosi presentato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, dolendosi di non aver potuto partecipare all’udienza in quanto impedito per seri motivi di ritirare la citazione;

 

                                         che l’invio giudiziario a mezzo raccomandata, nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene posto l’avviso nella bucalettere, si considera notificato al momento in cui esso viene effettivamente ritirato all’ufficio postale o, in caso di mancato ritiro, l’ultimo dei sette giorni del periodo di giacenza (DTF 100 III 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124 n. 4);

 

                                         che i motivi addotti dal ricorrente a sostegno del mancato ritiro della citazione e conseguente mancata partecipazione al contraddittorio, ancorchè seri, non costituiscono impedimento oggettivo, tale da giustificare la mancata presenza all’udienza, tanto che lo stesso ricorrente ammette “di essere stato distolto” dal seguire la procedura giudiziaria in corso;

 

                                         che quindi il ricorrente non può prevalersi di una violazione del suo diritto di essere sentito quando egli stesso - involontariamente - ne è stato la causa;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse nè spese di giustizia

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 13 novembre 1995 __________ è respinto.

 

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria