Incarto n.
16.95.00188

Lugano

9 gennaio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 14 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti  promossa con istanza 3 ottobre 1995 da

 

 

 

__________

patr. __________

 

 

 

con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 3 ottobre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’770.- oltre accessori, importo corrispondente al saldo dovuto dalla convenuta sull’importo di fr. 10’500.- riconosciuto con la sottoscrizione della transazione 21 luglio 1993;

 

                                         che all’udienza indetta per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per  l’importo posto in esecuzione, al quale la convenuta non ha opposto alcuna eccezione  non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

 

                                         che con il presente gravame, la cui tempestività è stata accertata da questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullament lamentando di non aver potuto far valere le proprie ragioni all’ udienza non essendole stato accordato un rinvio dell’udienza, richiesto in data 9 novembre 1995;

 

                                         che con osservazioni 3 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

 

                                         che l’art. 327 lett. e CPC, al quale fa implicito riferimento la ricorrente, rappresenta una sanzione di natura processuale alla lesione del diritto delle parti di essere sentite, diritto che nell’ ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti è garantito alle parti dall’ossequio degli art. 385 segg. CPC (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese , Zurigo 1981, p. 183);

 

                                         che in applicazione dell’art. 387 cpv. 1 CPC il giudice, ricevuta l’istanza, ha regolarmente citato le parti a comparire;

 

                                         che la procedura di cui agli art. 385 segg. CPC non regola in modo specifico gli impedimenti per il contraddittorio, onde sono applicabili le norme generali (art. 136 CPC);

 

                                         che l’art. 136 cpv. 1 CPC prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio di un’udienza, ma vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e alla gravità dell’impedimento: in particolare malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale;

 

                                         che nella concreta fattispecie nella documentazione agli atti non vi è traccia della pretesa richiesta di rinvio dell’udienza;

 

                                         che in ogni caso, pur volendo ammettere da parte della convenuta l’invio in data 9 novembre 1995 di una richiesta di rinvio dell’udienza fissata per il 14 novembre 1995, questa avrebbe potuto essere giudicata non conforme alle esigenze dell’art. 136 CPC, già perchè non risulta il ruolo svolto dall’arch. __________ nell’ambito dell’escussa e che comunque avrebbe potuto farsi rappresentare;

 

                                         che quindi la convenuta, che non ha provato di aver richiesto il   rinvio dell’udienza essendo tale richiesta rimasta allo stadio di semplice allegazione di parte, deve sopportare le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza senza che si possano esaminare in questa sede le contestazioni esposte per la prima volta con il ricorso ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

 

                                     

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

 

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 della __________ è respinto.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria