|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
23 febbraio 1995 |
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani
|
|
segretaria: |
Claudia Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 presentato dal
|
|
__________
|
|
|
|
contro |
|
la
sentenza 13 settembre 1993 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona
promossa con istanza 28 maggio 1993 da
|
|
__________ (rappr. da __________) |
con la quale si chiedeva il rigetto dell’opposizione interposta dal Comune di Bellinzona al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona nonchè la sua condanna al pagamento di fr. 500.-- oltre accessori, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- che con istanza 28 maggio 1993 il __________ ha convenuto in giudizio il Comune di _________ al fine di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr 500.-;
- che con sentenza 13 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha parzialmente accolto l’istanza, ossia limitatamente all’importo di fr. 350.-;
- che con atto ricorsuale 23 settembre 1994 il Comune di __________ ha impugnato la decisione del giudice di pace chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice la manifesta violazione di diverse norme procedurali e l’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie;
- che con scritto 4 novembre 1994, trasmesso a questa Camera dalla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona l’8 novembre 1994, il signor __________, rappresentante dell’istante sulla base della procura 15 gennaio 1993, ha dichiarato di ritirare l’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata il 28 maggio 1993;
- che questo atto processuale è tuttora proponibile poichè la decisione impugnata ha forza di cosa giudicata limitata
(Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, p. 362 segg.);
- che pertanto l’intero procedimento scaturito dall’ istanza 28 maggio 1994 è divenuto inutile;
- che di conseguenza il ricorso in esame dev’ essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto (art. 352 CPC);
- che nella concreta fattispecie la desistenza della parte istante equivale a soccombenza della medesima in entrambe le sedi, onde devono esserle addebitate tutte le spese, le tasse di giustizia e le ripetibili richieste;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 del Comune di __________, così come la causa inc. no. 243-1993 della giudicatura di pace di Bellinzona, sono stralciati dai ruoli.
2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-,
sono poste a carico del __________ che rifonderà al Comune di _________ la somma di fr. 200.- a titolo di ripetibili di entrambe le sedi giudiziarie.
3. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria