Incarto n.
16.95.00034

Lugano

23 febbraio 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Spartaco Chiesa, presidente,

Bruno Cocchi e Enrico Giani

 

 

segretaria:

Claudia Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 presentato dal

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 13 settembre 1993 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona promossa con istanza 28 maggio 1993 da
 

 

 

__________

(rappr. da __________)

 

 

 

con la quale si chiedeva il rigetto dell’opposizione interposta dal Comune di Bellinzona al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona nonchè la sua condanna al pagamento di fr. 500.-- oltre accessori, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                     -   che con istanza 28 maggio 1993 il __________ ha convenuto in giudizio il Comune di _________ al fine di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr 500.-;

 

                                  - che con sentenza 13 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha parzialmente accolto l’istanza, ossia limitatamente all’importo di fr. 350.-;

 

                                     -   che con atto ricorsuale 23 settembre 1994 il Comune di __________ ha impugnato la decisione del giudice di pace chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice la manifesta violazione di diverse norme procedurali e l’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie;

 

                                     -   che con scritto 4 novembre 1994, trasmesso a questa Camera dalla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona l’8 novembre 1994, il signor __________, rappresentante dell’istante sulla base della procura 15 gennaio 1993, ha dichiarato di ritirare l’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata il 28 maggio 1993;

 

                                     -   che questo atto processuale è tuttora proponibile poichè la decisione impugnata ha forza di cosa giudicata limitata

                                         (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, p. 362 segg.);

 

                                     -   che pertanto l’intero procedimento scaturito dall’ istanza 28 maggio 1994 è divenuto inutile;

  

                                     -   che di conseguenza il ricorso in esame dev’ essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto (art. 352 CPC);

 

                                     -   che nella concreta fattispecie la desistenza della parte istante equivale a soccombenza della medesima in entrambe le sedi, onde devono esserle addebitate tutte le spese, le tasse di giustizia e le ripetibili richieste;              

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 del Comune di __________, così come la causa inc. no. 243-1993 della giudicatura di pace di Bellinzona, sono stralciati dai ruoli.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-,

                                         sono poste a carico del __________ che rifonderà al Comune di _________ la somma di fr. 200.- a titolo di ripetibili di entrambe le sedi giudiziarie.

                                        

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria