Incarto n.
16.95.00051

Lugano

13 marzo 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e
Enrico Giani

 

 

segretaria:

Claudia Petralli, vicecancelliera

 

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 ottobre 1994 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 10  ottobre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 4 luglio 1990 da

 

 

 

__________

rappr. dall’avv. __________

 

 

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1000.50 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con istanza 4 luglio 1990 __________ __________ditta specializzata nel commercio di vini, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’000.50 a saldo delle fatture emesse il 24 ottobre 1998 (per fr. 408.-) e il 6 dicembre 1988 (per fr. 592.50) a dipendenza di due forniture di vino effettuate presso il domicilio del convenuto nei mesi di ottobre e dicembre 1988.

                                         Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria     contestando di          aver ordinato la merce fatturata, merce per la quale egli aveva                              chiesto alla ditta istante un’offerta alla quale avrebbe dovuto far                               seguito la sua accettazione scritta (cfr. doc. 1), ciò che non è                                          mai avvenuto.

 

                                   2.   Con sentenza 10 ottobre 1994 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, ha accolto l’istanza ritenendo comprovata la pretesa della parte istante sulla base delle risultanze istruttorie in particolare in considerazione della deposizione del teste __________ che ha confermato l’ordinazione telefonica della merce da parte del convenuto.

 

                                   3.   Con tempestivo ricorso __________ insorge contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui agli art. 327 lett. e), f) e g) CPC.

                                         A fondamento del proprio gravame il ricorrente rimprovera

                                         sostanzialmente al primo giudice di aver arbitrariamente  valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto concludendo alla sussistenza di un valido contratto di compravendita tra le parti anziché di una semplice offerta alla quale non ha fatto seguito nessuna accettazione da parte sua.

                                         Con osservazioni 15 novembre 1994 la controparte postula la     reiezione del gravame.

 

                                   4.   In merito alle censure fatte valere dal ricorrente nel proprio gravame, occorre rilevare che quelle attinenti alla violazione dell’art. 327 lett. e) e f)  CPC non possono essere esaminate in questa sede non essendo state minimamente sostanziate.

 

                                   5.   Per quanto attiene alla violazione dell’art. 327 lett. g CPC, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifesta-mente erronea di atti di causa o di prove.

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).

 

                                   6.   Esaminando la decisione impugnata alla luce dei criteri sopra esposti e delle censure sollevate dal ricorrente, non è possibile ravvisare nelle conclusioni e nelle argomentazioni del Pretore elementi atti a concretizzare gli estremi del rimedio della cassazione.

                                         La Camera di cassazione civile, non essendo autorità di appello, non può infatti esaminare la valutazione che il primo giudice ha fatto delle emergenze processuali secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC) se non quando questi apprezzamenti realizzino un’insormontabile ed indiscutibile contraddizione con le risultanze dell’istruttoria, ciò che non si è verificato nella concreta fattispecie.

 

                                         Infatti, dalle tavole processuali, in particolare dalla deposizione    del teste __________, rappresentante della ditta istante della                               quale - va detto -  il ricorrente era cliente dal 1981, si evince che                            l’ordinazione dei vini in questione è stata fatta  telefonicamente             da __________ e che i bollettini sottoscritti dallo stesso   __________ (doc. A e B) costituiscono la conferma di tale comanda        (cfr. verbale 6 marzo 1992 risposta no. 7 del       teste sentito in via                                rogatoriale).

                                         Alla luce di una simile deposizione che conferma l’accordo di      volontà delle parti su tutti gli elementi essenziali del contratto di    compravendita (quantità e prezzo della merce), accordo che con                                  il suo comportamento il ricorrente non ha certo inficiato ritenuto   che al ricevimento della merce egli non ha avuto reazione              alcuna se non al momento in cui gli è stato notificato il primo                                          precetto esecutivo, il giudizio pretorile che ha accolto la pretesa della ditta venditrice non può essere considerato arbitrario.

                                         In merito allo scritto 10 ottobre 1988 dell’insorgente, scritto che   a che a suo dire comproverebbe il mancato perfezionamento di                                         un contratto, occorre rilevare che il fatto per il primo giudice di                                  aver ritenuto determinante la deposizione del teste __________                  piuttosto che il documento in questione non può considerarsi       arbitrario; confrontato a prove divergenti il primo giudice è infatti                             libero di valutarne la portata entro i limiti del suo potere di   apprezzamento, limiti che nella concreta fattispecie non sono       stati oltrepassati. Ne discende pertanto che il giudizio pretorile, in quanto suffragato dalle risultanze istruttorie, deve essere                                          confermato.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso 24 ottobre 1994 __________ è respinto.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tasse di giustizia                        fr.         80.-

                                         b) spese                                           fr.         20.-

                                         Totale                                               fr.       100.-

 

                                         già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo  di ripetibili di  questa sede.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

 

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria