Incarto n.
16.95.00060

Lugano

23 novembre 1995/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

 Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso 11 marzo 1995 erroneamente presentato come appello da

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 27 febbraio 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 settembre 1994 da

 

 

__________

 

 

 

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 29 settembre 1994 lo __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 3’024.15, importo corrispondente al saldo dell’ imposta cantonale 1991 oltre interessi e accessori;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dall’escusso in merito alla non esecutività della decisione di tassazione, essendo pendente una domanda di riparto dell’imposta ai sensi dell’art. 12 LT, ha accolto l’istanza;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente pro-nunciato il rigetto in via definitiva dell’opposizione nonostante mancasse agli atti un valido titolo esecutivo;

 

                                         che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 marzo 1995 del presidente di questa Camera ;

 

                                         che con osservazioni 14 aprile 1995 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone la nullità;

 

                                         che -ultimata la procedura ricorsuale attinente al riparto d'imposta- con scritto 3 novembre 1995 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il proprio ricorso;

 

                                         che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC);

 

                                         che per quanto attiene alle spese del presente giudizio le stesse devono essere caricate interamente al ricorrente quale parte recedente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);

 

                                         che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato con scritto 9 novembre 1995

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC

 

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 11 marzo 1995 di __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

                                        

                                   3.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La segretaria