Incarto n.
16.95.00090

Lugano

15 novembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 maggio 1995 presentato da

 

 

 

__________

(rappr. dal __________, patr. dall’avv. __________)

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 24 marzo 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 27 agosto 1992 da

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

tendente ad ottenere la condanna dell’ente pubblico al pagamento di fr. 7’509.35 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,

 

letti ed esaminati gli atti,

 

viste le osservazioni al ricorso presentate dalla controparte,

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC), sia essa quella di essere parte sia essa quella processuale;

 

                                         che il Comune ticinese gode della capacità di essere parte in un processo avendo la personalità giuridica propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. e LOC riserva all’assemblea comunale  - rispettivamente al Consiglio comunale (art. 42 cpv. 2 LOC) - l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, con la sola eccezione delle cause provvisionali o possessorie o di quelle amministrative (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 38, n. 3; Rep 1967 226; DTF 102 Ia 400);

 

                                         che la controversia in esame, fondata sull’art. 58 CO, è un’azione civile ordinaria e soggiace al citato disposto della LOC;

 

                                         che dagli atti di causa manca la prova che il Consiglio comunale di __________ abbia autorizzato il Comune a stare in causa nei confronti della pretesa dell’istante;

 

                                         che quindi il ricorso, presentato da una parte alla quale difetta  il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC), è nullo così come l’udienza di discussione e tutti gli atti successivi di causa, compresa la sentenza qui impugnata;

 

                                         che gli atti vanno così ritornati al pretore affinchè abbia a riprendere la procedura, dall’aultimo atto processuale valido in poi;

 

 

Per i quali motivi,

visti gli art. 97 e 142 CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC

 

 

 

pronuncia:

 

 

                                    I.   Il ricorso per cassazione 2 maggio 1995 del __________ è nullo.

 

                                   II.   Nella causa inc. no. 132/92 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città sono dichiarati nulli la risposta di causa così come tutti gli atti processuali successivi, compresa la sentenza 25 marzo 1995.

                                         § Gli atti sono ritornati al pretore per gli incombenti di cui ai considerandi.

 

                                   III.   Non si prelevano tasse nè spese.

                                         Il __________ verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                 IV.   Intimazione a:

                                         __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria