Incarto n.
16.96.00104

Lugano

29 agosto 1996/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi, Giani

 

 

segretaria:

 Petralli

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 agosto 1996 presentato da

 

 

__________ (rappr. dall’avv. __________)

 

 

 

contro

 

 

la decisione del Giudice di pace del circolo della Navegna, dipendente da istanza 13 maggio 1996 di

 

 

__________, 

(rappr. dall’avv__________)

 

 

con la quale l’istante ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione “ad affiggere sul mappale no. __________del comune di __________, limitatamente ai due posteggi situati ad ovest dell’area di parcheggio (sentenza 13.2.1996 Pretura di Locarno-Campagna) e meglio come risulta dalla planimetria acclusa, un segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli sul fondo summenzionato e commina ai contravventori una multa da fr. 20.- a fr. 500.-”;

 

 

vista l’impugnazione 21 agosto 1996 __________ che chiede l’annullamento della decisione del giudice di pace;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

                                         che il presente appello dev’essere trattato come ricorso in cassazione;

 

                                         che infatti, ancorché l’art. 375 bis cpv. 3 CPC rinvii alla procedura di camera di consiglio (art. 360 segg. CPC), la causa rientra nelle competenze del giudice di pace (art. 375 bis cpv. 1 CPC) le cui decisioni sono impugnabili solo con il rimedio della cassazione in virtù dell’art. 300 CPC (Rep 1990, 284);

 

                                         che lo stesso gravame risulta però essere inammissibile poiché presentato da persona priva di legittimazione;

 

                                         che infatti, siccome l’azione di cui all’art. 375 bis CPC tende a tutelare il possesso nei confronti di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore, ossia una cerchia indeterminata di persone, siamo di fronte a una procedura non contenziosa nella quale non esiste una parte convenuta (Messaggio concernente la modifica di alcune disposizioni del CPC del 17.2.1971 e del diritto giudiziario del 26.2.1985, p. 9);

 

                                         che di conseguenza nell’ambito di una tale causa è legittimato a ricorrere solo l’istante nel caso in cui ritenga errato il giudizio del giudice di pace (CCC 4.10.1989 in re B. c/ L.);

 

                                         che chi pretende di avere un migliore diritto sull’area in questione o è munito di autorizzazione espressa, nel quale caso il problema non si pone, oppure deve far valere le proprie ragioni in altra sede;

 

                                         che, a dipendenza dell’esito del ricorso -deciso in virtù dell’art. 313 bis CPC- diventa priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo proposta dal ricorrente;

 

 

Richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG

 

 

decide                      1.   Il ricorso per cassazione __________, è inammissibile.

 

 

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 90.- sono a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                                                                - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della   Navegna, Minusio

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria