Incarto n.
16.96.00134

Lugano

22 novembre 1996/gb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il “ricorso” 8 novembre 1996 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 18 ottobre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con separate istanze 25 luglio 1996 da

 

 

 

__________

rappr. dalla __________

 

 

 

con le quali l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dal

convenuto ai PE no. __________ e __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte

dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanze 25 luglio 1996 il Comune di _________ ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da __________ ai PE  sopra menzionati notificatigli per il recupero di complessivi fr. 3’689.85 a saldo delle imposte comunali dovute per il 1993 (fr. 1’702.85) e il 1994 (1’987.-);

 

                                         che al contraddittorio il convenuto si è opposto alle istanze lamentando di non aver ricevuto le notifiche di tassazione, quindi di non aver potuto interporre reclamo contro le medesime;

 

                                         che con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo per entrambe le procedure di incasso, nonchè la sua regolare notificazione al convenuto, ha accolto le istanze;

 

                                         che con atto ricorsuale 8 novembre 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

 

                                         che giusta l’art. 388 cpv. 3 CPC il ricorso per cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di una procedura sommaria deve essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza;

 

                                         che, avendo il ricorrente erroneamente ed esplicitamente considerato un termine per ricorrere di 30 giorni, il suo ricorso

                                         -spedito il 9 novembre 1996 (cfr. timbro postale)- è tardivo e ciò pur tenendo conto dell’eventuale periodo di giacenza di 7 giorni;

 

                                         che in ogni caso, a prescindere dalla sua tardività, il ricorso sarebbe irricevibile sia perchè redatto in lingua tedesca, quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, sia perchè si limita a ribadire quanto già espresso in prima sede in merito al mancato ricevimento delle notifiche di tassazione e quindi non adempie i presupposti dell’art. 329 cpv. 2 CPC;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia,

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 8 novembre 1996 di __________ è irricevibile.

 

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria