Incarto n.
16.96.00137

Lugano

28 novembre 1996/gb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 24 settembre 1996 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

 

la sentenza 5 settembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 febbraio 1996 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 978.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 5 febbraio 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 978.- oltre accessori a saldo di fatture emesse nel 1992 per lavori di riparazione effettuati sul veicolo di quest’ultimo;

 

                                         che all’udienza del 22 febbraio 1996 il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito all’istante l’incarico di procedere all’esecuzione di tutti i lavori oggetto delle fatturazioni controverse, che egli riconosce limitatamente all’importo di fr. 100.-, già soluto;

 

                                         che con il querelato giudizio il giudice di pace, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che le riparazioni eseguite dall’istante - fatturate conformemente alle  tariffe di categoria - erano necessarie alla sicurezza del veicolo, ha accolto la pretesa dell’istante;

 

                                         che con atto ricorsuale 24 settembre 1996 __________ è                       insorto contro il predetto giudizio;

 

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

 

                                         che nella fattispecie dal contenuto dello scritto 24 settembre 1996, con il quale il ricorrente si limita a ribadire quanto già esposto in prima sede in merito al mancato conferimento all’istante dell’incarico di eseguire i lavori oggetto delle fatturazioni litigiose, non si evince nessuna censura nei confronti dell’operato del primo giudice: in particolare il ricorrente non evidenzia il motivo per il quale la conclusione del giudice di pace sarebbe arbitraria, ovvero insostenibile;

 

                                         che non potendosi individuare -nemmeno in via interpretativa- l'indicazione di alcun motivo d'applicazione dell'art. 327 CPC, il ricorso in esame è nullo;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’atto ricorsuale 24 settembre 1996 di __________ è nullo.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria