Incarto n.
16.96.00138

Lugano

28 novembre 1996/gb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il “ricorso” 13 novembre 1996 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 5 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 gennaio 1996 da

 

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’755.- oltre accessori nonchè il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________

dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con sentenza 5 agosto 1996 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, accogliendo l’istanza inoltrata dalla ditta __________ nei confronti di __________, ha condannato quest’ultimo al pagamento di fr. 2’755.- oltre accessori a saldo della fattura 2 dicembre 1994 (doc. D) emessa dall’istante per la fornitura di 3000 penne a sfera BIC, pretesa che il convenuto, assente al contraddittorio, non ha contestato;

 

                                         che con scritto 13 novembre 1996 __________ ha dichiarato di volere ricorrere contro il predetto giudizio;

 

                                         che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il ricorso per cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di una procedura inappellabile si propone entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza;

 

                                         che quindi il ricorso spedito il 15 novembre 1996 (cfr. timbro postale) è ampiamente tardivo;

 

                                         che in ogni caso, a prescindere dalla sua tardività, il ricorso sarebbe irricevibile poiché non adempie ai requisiti di cui all’art. 329 cpv. 2 CPC secondo il quale l’atto ricorsuale deve contenere, pena  la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;

 

                                         che infatti, dal contenuto dello scritto 13 novembre 1996 non si evince nessuna censura nei confronti dell’operato del primo giudice di cui viene semplicemente contestata la decisione sulla base della lettera 28 febbraio 1996 __________, lettera   la cui produzione è peraltro inammissibile ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:

 

                                     

                                   1.   L’atto ricorsuale 13 novembre 1996 di __________ è irricevibile.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

 

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria