Incarto n.
16.96.00154

Lugano

14 luglio 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 dicembre 1996 presentato da

 

 

 

__________

patr. dallo studio legale __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 6 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 25 settembre 1996 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’883.50 oltre accessori, nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 25 settembre 1996 __________ e ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’883.50 a saldo della nota da lei emessa il 24 giugno 1996 per prestazioni professionali svolte a favore della convenuta dal 16 agosto al 14 settembre 1995 (doc. H);

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto la sua domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato la sussistenza e la consistenza del suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 dicembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC: la ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare al contraddittorio, inizialmente fissato per l’11 novembre 1996 e rinviato d’ufficio al 5 dicembre 1996, decisione di rinvio che non le è pervenuta;

 

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

 

                                         che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

 

                                         che nella concreta fattispecie con ordinanza 30 settembre 1996, spedita mediante invio raccomandato, il pretore ha citato le parti all’udienza dell’11 novembre 1996 per la discussione;

 

                                         che quest’udienza non ha avuto luogo in quanto, con ordinanza 18 novembre 1996, il pretore l’ha rinviata d’ufficio al 5 dicembre 1996;

 

                                         che poiché la decisione di rinvio dell’udienza non è stata notificata mediante invio raccomandato così come prevede l’art. 124 cpv. 1 CPC, non vi è la prova -da parte dell'autorità giudiziaria- che questa sia effettivamente giunta alla ricorrente: se ne deve concludere per una citazione irrita (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 7 e 12);

 

                                         che, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC la sentenza impugnata è pertanto nulla;

 

                                         che l’incarto deve così essere ritornato al pretore affinché proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

 

                                         che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, mentre si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente, da porsi a carico dello Stato del Cantone Ticino

 

 

richiamati gli art. 327 segg., 148 segg. CPC e la LTG

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 18 dicembre 1996 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 6 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

                                         Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                   3.   Intimazione a:  

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1

 

                                     

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria