Incarto n.
16.96.00156

Lugano

7 gennaio 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 20 dicembre 1996 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 18 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 10 giugno 1996 da

 

 

 

__________

patr. dall’__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’349.60 oltre accessori nonchè il

rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di

Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con l’istanza in esame __________ ha chiesto la condanna della sua datrice di lavoro al pagamento di fr. 1’349.60 oltre accessori a saldo delle sue spettanze salariali, maturate nel corso del 1995;

 

                                         che il pretore ha accolto l’istanza con sentenza intimata alle parti il 18 novembre 1996;

 

                                         che il 4 dicembre successivo la convenuta scriveva in lingua tedesca al pretore chiedendo una traduzione della decisione al fine di poter tempestivamente impugnarla;

 

                                         che contestualmente __________ lamentava di non aver potuto essersi espressa compiutamente in sede di contraddittorio poichè il suo rappresentante non conosce l’italiano, mentre la discussione si è svolta per lo più in quella lingua;

 

                                         che con comunicazione 6 dicembre 1996 il pretore negava la sua competenza a tradurre la sentenza, avvertendo la convenuta che il termine di impugnazione è di 10 giorni;

 

                                         che, sempre in lingua tedesca, con invio postale 20 dicembre 1996, __________ presentava formale ricorso contro la decisione 18 novembre 1996 (“erheben wir hiermit Einspruch gegen das von Ihnen gefällte Urteil”) che asserisce di aver ricevuto soltanto il giorno 26 successivo;

 

                                         che il ricorso appare così tardivo onde questa Camera non ritiene più necessario di assegnare alla ricorrente un termine per tradurre in lingua italiana le allegazioni ricorsuali in conformità con l’art. 142 cpv. 3 CPC;

 

                                         che la ricorrente neppure pretende di aver salvaguardato il termine ricorsuale di dieci giorni con l’invio del suo scritto 4 dicembre 1996, a dipendenza del chiaro contenuto interlocutorio del medesimo;

 

                                         che malgrado le sue richieste alla ricorrente va rammentato  l’art. 117 cpv. 1 CPC secondo cui il processo deve svolgersi in lingua italiana, onde avrebbe semmai dovuto fin dall’inizio premunirsi in  tal senso;

 

                                         che data la particolarità della fattispecie il ricorso può essere evaso in applicazione dell’art. 313 bis CPC (rinvio art. 331 cpv. 1 CPC);

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

 

 

pronuncia:

 

 

                                    1.   Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                    2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

 

                                    3.   Intimazione a:

                                          - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria