Incarto n.
16.96.00025

Lugano

5 marzo 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 febbraio 1996 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 8 febbraio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 22 novembre 1995 da

 

 

 

__________

rappr. da__________ __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 22 novembre 1995 lo __________, rappresentato __________ __________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 7’116.- oltre accessori, a saldo dell’imposta sul maggior valore immobiliare calcolata sulla transazione immobiliare avvenuta tra il convenuto, quale alienante della particella n. __________RFD __________, e l’acquirente __________;

 

                                         che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione il procedente ha prodotto la decisione 8 febbraio 1995 della Divisione delle contribuzioni (doc. C) che ha accolto il ricorso presentato da __________ contro la decisione di tassazione 7 ottobre 1994 (doc. D), e la nuova decisione di tassazione 8 febbraio 1995 (doc. C) che ha definitivamente calcolato l’imposta in fr. 7’490.-, importo sul quale il convenuto ha versato un acconto di fr. 374.- (doc. B);

 

                                         che all’udienza indetta per il contraddittorio nessuno è comparso;

 

                                         che con il giudizio impugnato il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella notifica di tassazione 8 febbraio 1995 regolarmente passata in giudicato, ha accolto l’istanza rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________;

 

                                         che con il presente tempestivo ricorso il figlio di __________ (che porta lo stesso nome del padre) è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: il ricorrente fa valere un errore sulla persona del destinatario della notifica di tassazione che avrebbe dovuto essere intimata al padre __________, proprietario della particella oggetto del trapasso di proprietà, e non a lui;

 

                                         che il presente ricorso dev'essere respinto, già a dipendenza della carenza di legittimazione ricorsuale di __________. il quale, non essendo parte alla procedura di rigetto dell’opposizione alla base del giudizio pretorile non è legittimato ad impugnare una decisione che non lo concerne e tantomeno può farlo per conto del padre, ritenuto che l’art. 64 CPC riserva tale facoltà di rappresentanza ai solo avvocati iscritti all’Albo degli avvocati del Cantone Ticino;

 

                                         che inoltre, dalla documentazione agli atti si evince che la procedura di tassazione è stata regolarmente promossa nei confronti di __________. -indicato come alienante del fondo- tant’è che contro la notifica di tassazione questi ha fatto uso dei rimedi di diritto offertigli, fino al ricorso, deciso l'8 febbraio 1995 dalla Divisione delle contribuzioni;

 

                                         che contrariamente all’assunto ricorsuale sia la decisione 8 febbraio 1995, sia la notifica di tassazione che ne è derivata (doc. C), sono state regolarmente notificate all’interessato, ossia all’alienante della particella no. __________RFD __________ __________, padre del ricorrente;

 

                                         che non partecipando al contraddittorio il convenuto __________ ha rinunciato a far valere eventuali eccezioni in un qualche modo dipendenti dall'omonimia con il figlio ____________________eccezioni improponibili in sede ricorsuale ostandovi l’art.. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                        

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

 

 

 

pronuncia:

 

 

 

                                   1.   Il ricorso 12 febbraio 1996 __________ è respinto.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, vanno poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:   - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La segretaria