Incarto n.
16.96.00028

Lugano

5 marzo 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 febbraio 1996 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 5 febbraio 1996 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 30 novembre 1995 nei confronti di

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 450.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 30 novembre 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la restituzione di fr. 450.-, importo versato per l’acquisto di una bicicletta;

 

                                         che all’udienza di contraddittorio è comparso unicamente il convenuto il quale ha contestato la pretesa avversaria ribadendo la validità del contratto di compravendita concluso con l’istante;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo l’istante sostanziato il motivo per il quale intende dipartirsi dal contratto richiedendo la restituzione del prezzo di acquisto della bicicletta, richiesta che sarebbe comunque tardiva non avendo sollevato tempestive contestazioni;

 

                                         che con atto ricorsuale 16 febbraio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio prevalendosi della violazione del suo diritto di essere sentito, non avendo potuto partecipare all’udienza poichè assente all’estero al momento in cui gli è stata notificata la citazione;

 

                                         che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

 

                                         che nella concreta fattispecie l’assenza del ricorrente all’udienza indetta per la discussione dell’istanza non è scusabile né tantomeno sanabile in questa sede, ritenuto che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89);

 

                                         che a fronte di questo obbligo che compete a chi si assenta dal proprio domicilio, nulla giova il fatto per il ricorrente di aver comunicato al giudice di pace la sua assenza all’estero nel periodo dal 3 novembre al 4 dicembre 1995, ciò a maggior ragione se si considera che la citazione, regolarmente spedita con invio raccomandato 8 novembre 1995, non risulta essere  stata rinviata al mittente, per cui vi è da presumere che sia stata ritirata, e che l’udienza è stata fissata per il 13 dicembre 1995, ossia dopo il rientro del ricorrente al proprio domicilio;

 

                                         che quindi l’istante deve sopportare le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza, in particolare l’impossibilità di motivare la sua succinta istanza;

 

                                         che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva infondato;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 16 febbraio 1996 __________ è respinto.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.60.-, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria