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Incarto n. |
29 marzo 1996/fb |
In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa,
presidente,
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 1996 presentato da
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contro |
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la sentenza 12 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa civile a procedura inappellabile promossa con istanza 11 gennaio 1996 da
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con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’066.30 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Losanna, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 11 gennaio 1996 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’066.30 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta VISA no. __________ di cui egli è titolare;
che all’udienza di contraddittorio, benché regolarmente citato, il convenuto non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato giudizio il pretore, accertata la fondatezza della pretesa dell’istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice la violazione dell’art. 295 cpv. 1 CPC per non aver indetto una seconda udienza per la discussione dell’istanza;
che l’art. 295 cpv. 1 CPC nella formulazione alla quale fa riferimento il ricorrente nel suo ricorso, è stato abrogato il 1° marzo 1995 con l’entrata in vigore del nuovo testo che così recita: “Se le parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all’istanza e alle prove addotte; la citazione deve rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata comparsa.”;
che sulla citazione all’udienza notificata al convenuto figura a chiare lettere l’avvertenza circa le conseguenze della mancata comparsa all’udienza;
che quindi il ricorrente non può dolersi in questa sede del disinteresse dimostrato per la causa svoltasi dinnanzi al giudice di prime cure;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 372 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 4 marzo 1996 di __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria