Incarto n.
16.96.00031

Lugano

29 marzo 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 1996 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 12 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa civile a procedura inappellabile promossa con istanza 11 gennaio 1996 da

 

 

 

__________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’066.30 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Losanna, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 11 gennaio 1996 la __________  ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’066.30 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta VISA no. __________ di cui egli è titolare;

 

                                         che all’udienza di contraddittorio, benché regolarmente citato, il convenuto non ha fatto atto di comparsa;

 

                                         che con il querelato giudizio il pretore, accertata la fondatezza della pretesa dell’istante sulla base della documentazione  prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione, ha accolto l’istanza;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice la violazione dell’art. 295 cpv. 1 CPC per non aver indetto una seconda udienza per la discussione dell’istanza;

 

                                         che l’art. 295 cpv. 1 CPC nella formulazione alla quale fa riferimento il ricorrente nel suo ricorso, è stato abrogato il 1° marzo 1995 con l’entrata in vigore del nuovo testo che così recita: “Se le parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all’istanza e alle prove addotte; la citazione deve rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata comparsa.”;

 

                                         che sulla citazione all’udienza notificata al convenuto figura a chiare lettere l’avvertenza circa le conseguenze della mancata comparsa all’udienza;

 

                                         che quindi il ricorrente non può dolersi in questa sede del disinteresse dimostrato per la causa svoltasi dinnanzi al giudice di prime cure; 

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 372 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 4 marzo 1996 di __________ è respinto.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

 

                                   3.   Intimazione a:   - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

 

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La segretaria