Incarto n.
16.96.00032

Lugano

16 dicembre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1996 presentato da

 

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 27 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 ottobre 1995 da

 

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

 

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 27 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, con la quale, in accoglimento dell’istanza presentata dalla ex moglie __________, è stata rigettata in via definitiva l’opposizione da lui interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 2’400.- oltre accessori a titolo di contributi alimentari rimasti insoluti;

 

                                         che la controparte non ha presentato osservazioni al ricorso;

 

                                         che con scritto 6 dicembre 1996 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte, che nel frattempo ha ritirato la procedura esecutiva,   un accordo extra giudiziale;

 

                                         che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);

 

                                         che dovendo considerare il desistente alla stregua di un soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), allo stesso devono essere caricate le spese del presente giudizio;

 

 

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 5 marzo 1996 di __________ è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

 

                                   3.   Intimazione a:   -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria