Incarto n.
16.96.00003

Lugano

31 gennaio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 gennaio 1996 presentato da

 

 

__________ patr.__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 20 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 31 ottobre 1995 da

 

 

 

____________________rappr. __________ __________

 

 

 

con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 3’602.50 oltre accessori, domanda in seguito ridotta a fr. 3’042.30 e così accolta dal primo giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 30 ottobre __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’042.30 oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali;

 

                                         che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza;

 

                                         che con atto ricorsuale datato 5 gennaio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

 

                                         che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;

 

                                         che per il computo di questo termine non si tien conto del giorno dell’intimazione della decisione bensì di quello successivo indipendentemente se trattasi di un giorno feriale o festivo, differenza questa che ha invece un’importanza per la scadenza del termine (art. 131 cpv. 1 e cpv. 3 CPC);

 

                                         che per l’art. 398bis CPC il termine per ricorrere non è interrotto dalle ferie;

 

                                         che quindi, avendo l’insorgente ritirato la decisione impugnata il 22 dicembre 1995 come risulta dagli accertamenti effettuati presso il competente ufficio postale, il ricorso per cassazione datato 5 gennaio e spedito l’8 gennaio 1996 (cfr. timbro postale)  è tardivo;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 5 gennaio 1996 __________ è irricevibile.

 

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

                                        

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria