Incarto n.
16.96.00041

Lugano

9 aprile 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 marzo 1996 presentato da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 27 febbraio 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione

promossa con istanza 30 dicembre 1994 nei confronti di

 

 

 

__________

rappr. dallo Studio __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto la verifica del calcolo delle spese accessorie notificategli dalla locataria ritenendole eccessive e incomplete, domanda che il primo giudice ha respinto,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

considerato

 

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con sentenza 20 febbraio 1996 questa Camera ha annullato la sentenza 30 novembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città a motivo della diversa identità tra il firmatario della decisione, ossia il pretore, e la persona che aveva condotto l’istruttoria di causa, assicurata dal segretario assessore;

 

                                         che con il querelato giudizio il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, al quale l’incarto è stato rinviato, ha respinto l’istanza con la quale __________ ha chiesto la verifica delle spese accessorie esposte dalla proprietaria dell’appartamento da lui locato, __________;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio rimproverando al segretario assessore di aver prolato un giudizio identico a quello precedentemente emanato dal Pretore;

 

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

 

                                         che nella concreta fattispecie dal contenuto dell’atto ricorsuale, con il quale __________ si limita a ritenere contrario “all’etica professionale e alla legge” l’emanazione di un giudizio identico a quello precedentemente annullato per vizi di natura formale, non è possibile dedurre alcun titolo di cassazione;

 

                                         che il rimprovero come tale non merita di essere approfondito ritenuto che il fatto per il segretario assessore di aver emanato una sentenza identica a quella prolata dal pretore, non significa che il suo giudizio non sia il frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente applicazione del diritto sostanziale, eventualità questa neppure invocata dal ricorrente;

 

                                         che quindi lo scritto 12 marzo 1996 __________ non può essere considerato quale ricorso per cassazione ed è pertanto nullo;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                     

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

 

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   L’atto ricorsuale 12 marzo 1996 __________ è nullo

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La segretaria