Incarto n.
16.96.00050

Lugano

10 luglio 1996/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 aprile 1996 presentato da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

la sentenza 4 aprile 1996 del Giudice di pace del Circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 1° febbraio 1996 da

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 345.20 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

 

 

in fatto e in diritto:      che con istanza 1° febbraio 1996 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 345.20 oltre accessori a saldo della fattura emessa il 31 luglio 1995 (doc. B) per lavori di riparazione effettuati presso l’abitazione del convenuto e su sua esplicita richiesta (doc. A);

 

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione della documentazione prodotta dall’istante - alla quale il convenuto non ha contrapposto nessuna contestazione o eccezione non avendo partecipato al contraddittorio - ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovato il credito fatto valere in causa;

 

 

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente lamenta la lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;

 

 

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

 

 

                                         che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

 

 

                                         che nella concreta fattispecie con ordinanza 29 febbraio 1996, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 13 marzo 1996 per la discussione;

 

 

                                         che la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

 

 

                                         che quando, come in concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3; ZR 1996, 1);

 

 

                                         che quindi il giudizio impugnato dev’essere annullato in conformità con l’art. 327 lett. e CPC;

 

 

                                         che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

 

 

                                         che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente

 

 

 

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 12 aprile 1996 __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 4 aprile 1996 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.

                                     

 

                                   3.   Intimazione a:  

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria