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Incarto n. |
20 dicembre 1996/fb |
In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 1996 presentato da
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__________
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contro |
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la sentenza 11 aprile 1996 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 febbraio 1996 nei confronti del
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__________ rappr. dal __________
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con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.300.- oltre accessori nonchè il rigetto
dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Blenio, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati i fatti
considerato
in fatto e in diritto:
che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);
che il Comune ticinese gode della capacità di essere parte in un processo avendo personalità giuridica propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. l LOC riserva all’assemblea comunale - rispettivamente al consiglio comunale (art. 42 cpv. 2 LOC) - l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, con la sola eccezione delle procedure provvisionali, delle cause possessorie e di quelle amministrative (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 38, n. 3; Rep 1967 226; DTF 102 Ia 400);
che la controversia in esame, basata su una pretesa di risarcimento danni per occupazione abusiva del fondo dell’istante nell’ambito delle operazioni di raccolta di rifiuti ingombranti, è sicuramente un’azione civile ordinaria e soggiace pertanto al cennato disposto della LOC;
che in concreto, manca dagli atti del processo la prova che il Consiglio comunale di __________ abbia autorizzato il Comune a stare in lite;
che quindi, tutti gli atti successivi all’inoltro dell’istanza compresa la sentenza qui impugnata, sono nulli in quanto compiuti o indirizzati ad una parte alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC);
che gli atti vanno così
ritornati al giudice di pace (CCC 8 novembre 1994 in re Z./Comune di
Bellinzona) affinchè abbia a riprendere la procedura in consonanza con gli atti
validi sino ad ora compiuti (istanza e citazione al contraddittorio);
Per i quali motivi,
visti per le spese gli art. 148 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
1. Nella causa civile inappellabile promossa da __________ nei confronti del __________ dinanzi alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia sono dichiarati nulli tutti gli atti processuali successivi all’inoltro dell’istanza.
§ Gli atti sono ritornati al primo giudice per gli incombenti di cui
ai considerandi.
2. Non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria