Incarto n.
16.96.00062

Lugano

20 dicembre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 1996 presentato da

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 11 aprile 1996 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 febbraio 1996 nei confronti del

 

 

 

__________

rappr. dal __________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.300.- oltre accessori nonchè il rigetto

dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Blenio, domande respinte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati i fatti

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);

 

                                         che il Comune ticinese gode della capacità di essere parte in un processo avendo personalità giuridica propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. l LOC riserva all’assemblea comunale - rispettivamente al consiglio comunale (art. 42 cpv. 2 LOC) - l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, con la sola eccezione delle procedure provvisionali, delle cause possessorie e di quelle amministrative (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 38, n. 3; Rep 1967 226; DTF 102 Ia 400);

 

                                         che la controversia in esame, basata su una pretesa di risarcimento danni per occupazione abusiva del fondo dell’istante nell’ambito delle operazioni di raccolta di rifiuti ingombranti, è sicuramente un’azione civile ordinaria e soggiace pertanto al cennato disposto della LOC;

 

                                         che in concreto, manca dagli atti del processo la prova che il Consiglio comunale di __________ abbia autorizzato il Comune a stare in lite;

 

                                         che quindi, tutti gli atti successivi all’inoltro dell’istanza compresa la sentenza qui impugnata, sono nulli in quanto compiuti o indirizzati ad una parte alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC);

 

                                         che gli atti vanno così ritornati al giudice di pace (CCC 8 novembre 1994 in re Z./Comune di Bellinzona) affinchè abbia a riprendere la procedura in consonanza con gli atti validi sino ad ora compiuti (istanza e citazione al contraddittorio);


 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

visti per le spese gli art. 148 segg. CPC e la LTG

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Nella causa civile inappellabile promossa da __________ nei confronti del __________ dinanzi alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia sono dichiarati nulli tutti gli atti processuali successivi all’inoltro dell’istanza.

 

                                         §    Gli atti sono ritornati al primo giudice per gli incombenti di cui

                                              ai considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.  

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria