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Incarto n. |
20 dicembre 1996/fb |
In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso 26 aprile 1996 presentato da
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contro |
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la sentenza 18 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 febbraio 1996 da
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con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 226.10 oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);
che le aziende comunali municipalizzate, quale è l’istante, sono istituzioni di diritto pubblico senza personalità giuridica (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, 1993, n. 1204);
che secondo l’art 13 lett. a della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, l’azienda è rappresentata, di fronte ai terzi e in giudizio, dalla municipalità;
che per stare in causa -anche per questioni inerenti servizi pubblici municipalizzati- la municipalità necessita dell’autoriz-zazione a stare in lite da parte del Consiglio comunale (art. 13 § 1 Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici) tranne nelle vertenze dipendenti da istanza di rigetto dell’opposizione, nelle azioni possessorie o nelle provvisionali (art. 13 § 2 Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici);
che la controversia in esame, con la quale l’istante procede nei confronti del convenuto per l’incasso di una fattura rimasta insoluta, è sicuramente un’azione civile ordinaria e soggiace pertanto al cennato disposto della Legge sulla municipaliz-zazione dei servizi pubblici;
che in concreto, non solo l’istante non era regolarmente e validamente rappresentato, ma manca altresì dagli atti di causa la prova dell’autorizzazione a stare in lite;
che il ricorso, così come tutti gli atti compiuti dal __________, compresa quindi l’istanza e la sentenza qui impugnata, sono pertanto nulli in quanto compiuti da una parte alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC);
che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. Gli atti processuali della causa inc.no. 21-1996 della Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona sono dichiarati nulli.
2. Non si prelevano tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria