Incarto n.
16.96.00063

Lugano

20 dicembre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 26 aprile 1996 presentato da

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

la sentenza 18 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 febbraio 1996 da

 

 

__________

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 226.10 oltre accessori nonchè il

rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);

 

                                         che le aziende comunali municipalizzate, quale è l’istante, sono istituzioni di diritto pubblico senza personalità giuridica (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, 1993, n. 1204);

 

                                         che secondo l’art 13 lett. a della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, l’azienda è rappresentata, di fronte ai terzi e in giudizio, dalla municipalità;

 

                                         che per stare in causa -anche per questioni inerenti servizi pubblici municipalizzati- la municipalità necessita dell’autoriz-zazione a stare in lite da parte del Consiglio comunale (art. 13 § 1 Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici) tranne nelle vertenze dipendenti da istanza di rigetto dell’opposizione, nelle azioni possessorie o nelle provvisionali (art. 13 § 2 Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici);

 

                                         che la controversia in esame, con la quale l’istante procede nei confronti del convenuto per l’incasso di una fattura rimasta insoluta, è sicuramente un’azione civile ordinaria e soggiace pertanto al cennato disposto della Legge sulla municipaliz-zazione dei servizi pubblici;

 

                                         che in concreto, non solo l’istante non era regolarmente e validamente rappresentato, ma manca altresì dagli atti di causa la prova dell’autorizzazione a stare in lite;

 

                                         che il ricorso, così come tutti gli atti compiuti dal __________, compresa quindi l’istanza e la sentenza qui impugnata, sono pertanto nulli in quanto compiuti da una parte alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC);

 

                                         che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

Per i quali motivi,

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Gli atti processuali della causa inc.no. 21-1996 della Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona sono dichiarati nulli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria