Incarto n.
16.96.00073

Lugano

18 luglio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 aprile 1996 presentato nella forma dell’appello da

 

 

__________ e __________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 9 aprile 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 7 febbraio 1996 nei confronti di

 

 

 

__________

__________

rappr. dall’__________

 

 

 

con la quale gli istanti hanno chiesto l’accertamento della validità della disdetta del contratto di locazione, conseguentemente la reiezione della domanda di protrazione formulata dai convenuti, domande respinte dal primo giudice,

 

letti ed esaminati gli atti,

 

considerato

 

 

                                         che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15, 8 CPC e 13 LOG, __________ e __________ sono insorti contro la sentenza 9 aprile 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona con la quale è stata accordata a __________ e __________ la protrazione del contratto di locazione sino al 30 settembre 1996;

 

                                         che con osservazioni 20 maggio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

 

                                         che con scritto 22 maggio 1996 i ricorrenti hanno comunicato a questa Camera che il loro ricorso era divenuto privo di oggetto, stante l’impegno dei convenuti di liberare l’ente locato per il 29 maggio 1996;

 

                                         che a questo scritto i convenuti hanno rinunciato a formulare osservazioni;

 

                                         che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 351 cpv. 1 CPC);

 

                                         che la pronuncia sulle spese ha luogo, tenendo conto della situazione antecedente il motivo che pone fine alla lite (Rep 1990, 284);

                                         che lo stralcio della procedura ricorsuale non permette una decisione riformatoria sulle spese, la tassa e le ripetibili relativamente alla decisione ipugnata;

                                         che, per quanto riguarda la sede ricorsuale, si giustifica di soprassedere dal prelievo di tassa e spese, compensando le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);

 

                                        

 

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

 

 

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 22 aprile 1996 __________ è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria