|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
25 settembre 1996/fb |
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Chiesa,
presidente,
|
|
segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare l’atto ricorsuale 28 maggio 1996 presentato da
|
|
__________
|
|
|
|
contro |
|
la sentenza 13 maggio 1996 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 febbraio 1996 da
|
|
__________ rappr. da __________
|
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 910.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 gennaio 1996 la Comunione dei comproprietari del __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 910. - a saldo delle spese condominiali rimaste insolute per il 1994;
che all’udienza del 27 marzo 1996 la convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria opponendo in compensazione un credito di fr. 356.40 per sue prestazioni;
che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto la pretesa dell’istante, mentre non ha ritenuto comprovato il credito opposto in compensazione dalla convenuta;
che con scritto 28 maggio 1996 __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendo la trasmissione degli atti alla
Pretura per nuovo giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella fattispecie dal contenuto dello scritto 28 maggio 1996 non si evince nessuna censura nei confronti dell’operato del primo giudice di cui viene semplicemente "contestata la decisione";
che non potendosi individuare -nemmeno in via interpretativa- l'indicazione di alcun motivo d'applicazione dell'art. 327 CPC, il ricorso in esame è nullo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. L’atto ricorsuale 28 maggio 1996 __________ è nullo.
2.Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria