Incarto n.
16.96.00075

Lugano

25 settembre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare l’atto ricorsuale  28 maggio 1996 presentato da

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 13 maggio 1996 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 febbraio 1996 da

 

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 910.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 21 gennaio 1996 la Comunione dei comproprietari del __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 910. - a saldo delle spese condominiali rimaste insolute per il 1994;

 

                                         che all’udienza del 27 marzo 1996 la convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria opponendo in compensazione un credito di fr. 356.40 per sue prestazioni;

 

                                         che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto la pretesa dell’istante, mentre non ha ritenuto comprovato il credito opposto in compensazione dalla convenuta;

 

    che con scritto 28 maggio 1996 __________ è insorta contro il  predetto giudizio chiedendo la trasmissione degli atti alla

      Pretura per nuovo giudizio;

 

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

 

                                         che nella fattispecie dal contenuto dello scritto 28 maggio 1996 non si evince nessuna censura nei confronti dell’operato del primo giudice di cui viene semplicemente "contestata la decisione";

 

                                         che non potendosi individuare -nemmeno in via interpretativa- l'indicazione di alcun motivo d'applicazione dell'art. 327 CPC, il ricorso in esame è nullo;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’atto ricorsuale 28 maggio 1996 __________ è nullo.

 

2.Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria